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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1042/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Federica Solfaroli Camillocci e dall'avv. Giovanna D'Angiò, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonella Scardavilla, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 305 emessa il 3/4/24 dal Tribunale di Rovigo
(Giudice: dott. Nicola Del Vecchio).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia:
In via preliminare accogliere l'istanza di rimessione in termini ex artt. 153 e 294 c.p.c. depositata al momento dell'iscrizione a ruolo del 18.06.2024 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate nel gravame avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo per cui è causa.
In via istruttoria nel caso il Collegio ritenga non fornita la prova che la mancata tempestiva costituzione in giudizio sia avvenuta per un impedimento non imputabile all'appellante, ammettere prova per testimoni ai sensi dell'art. 294 c.p.c. sui seguenti capitoli:
1) Vero che il giorno 15 del mese di maggio 2024 l'avv. Giovanna D'Angiò, in qualità di codifensore dell'avvocato nella causa di appello tra quest'ultimo e Parte_1
decorso il termine per la costituzione in giudizio senza che fosse stata Controparte_1 inviata la quarta pec di conferma dell'iscrizione a ruolo, telefonava alla Corte di Appello di
Venezia per avere informazioni sull'iscrizione al ruolo della causa sopra menzionata;
2) Vero che il centralino della Corte di Appello metteva l'avv. Giovanna D'Angiò in contatto con l'ufficio “ruolo generale”, che comunicava di non essere in grado di fornire notizie sui tempi del controllo per l'accettazione dell'atto e l'invio della “quarta pec”;
3) Vero che in tale occasione l'Avv. D'Angiò rappresentava agli addetti dell'ufficio il contenuto della terza pec ricevuta dall'Avv. in data 30.04.2024 e che l'addetto Parte_1 all'ufficio iscrizione a ruolo le confermava che “non era necessario procedere al rinnovo dell'iscrizione a ruolo”;
4) Vero che, alla fine del mese di maggio ed in mancanza del ricevimento di ulteriori comunicazioni in ordine al processo telematico, l'Avv. D'Angiò prendeva nuovamente contatti con l'Ufficio del Ruolo generale ricevendo l'invito di chiamare in altro giorno per mancanza del responsabile dell'ufficio;
5) Vero che, dopo altri infruttuosi tentativi, venerdì 14.06.2024 l'Avv. D'Angiò contattava nuovamente l'ufficio del ruolo generale e la responsabile comunicava che non risultava nessuna causa tra le parti indicate dalla stessa ed iscritta a ruolo attraverso l'indirizzo pec
; Email_1
6) Vero che la responsabile consigliava di iscrivere nuovamente la causa al ruolo e depositare contestualmente un'istanza di rimessione in termini;
7) Vero che lunedì 17 giugno l'Avv. parlò personalmente con la responsabile Parte_1 dell'ufficio ricevendo conferma di quanto già comunicato all'Avv. D'Angiò.
Si indica a testimone l'Avv. Giovanna D'Angiò, domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n.
212 con delega al Tribunale di Roma per raccogliere la testimonianza.
Nel merito
1) Riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 305/2024 depositata in data
04.04.2024, notificata in data 04.04.2024, per quanto dedotto nelle premesse e, per l'effetto:
2) Accertare e dichiarare che la è privo di legittimazione attiva e Controparte_1
della titolarità del credito dedotto in giudizio.
3) Accertare e dichiarare che il negozio che si assume sottoscritto dal sig. Parte_1
(il quale ultimo si riserva di disconoscerne nella firma quando sarà in grado di
[...] esaminare l'originale, allo stato non prodotto) è un contratto autonomo di garanzia.
4) Accertare e dichiarare che il credito dedotto in giudizio è prescritto e che nulla è dovuto da alla società opposta. Parte_1
5) In subordine, accertare e dichiarare che l'ammontare del credito non è pari alla somma ingiunta ma ad una di gran lunga inferiore, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio.
6) In ulteriore subordine accertare e dichiarare che la (come pure i Controparte_1
danti causa della stessa) ha violato le disposizioni dettate dal TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela omettendo di comunicare all'odierno opponente l'esistenza ed il contenuto della garanzia prestata, violando comunque i doveri di lealtà e buona fede imposti dall'ordinamento. Di conseguenza dichiarare la nullità del contratto di garanzia o, in subordine, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore del concludente in misura pari al credito azionato, ovvero in quella diversa misura che parrà di giustizia.
7) In via ulteriormente subordinata: Da ultimo, previa fissazione di una nuova udienza per consentire all'odierno opponente di chiamare in causa i coobbligati, sigg. ed CP_2
, già generalizzati nel ricorso per decreto ingiuntivo, voglia il Tribunale Parte_2
autorizzare la costituzione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi attraverso la chiamata in giudizio degli stessi, per ivi sentir accogliere la seguente ulteriore domanda:
Accertare e dichiarare il diritto del sig. di ripetere pro quota dagli altri Parte_1 garanti, sigg.ri ed , le somme che fosse condannato a pagare per CP_2 Parte_2 effetto della domanda oggi opposta, ai sensi dell'art. 1299 c.c., subordinando l'esercizio di tale diritto all'avvenuto pagamento della somma determinata dal Tribunale. Con la precisazione ulteriore che nel caso uno dei garanti risultasse insolvente, il regresso potrà essere ripartito tra gli altri.
Con riserva espressa di ogni ulteriore azione e ragione e richiesta istruttoria e, in particolare, di reiterare la richiesta sospensione della esecutività della sentenza di primo grado impugnata.
Con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare: -ritenere e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di appello a seguito della tardiva costituzione dell'appellante;
-ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art.348 bis
1°comma c.p.c.;
- ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art.342 c.p.c. - ritenere e dichiarare inammissibili le domande subordinate proposte dall'appellante per la prima volta in grado di appello;
-ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della relativamente alla infondata domanda risarcitoria e ad eventuali Controparte_1
pretese e/o correlate responsabilità per tutti quei fatti e/o atti e circostanze avvenuti anteriormente alla data di cessione del credito.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte dall'appellante con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e confermare la sentenza n.305/2024 resa dal Tribunale di Rovigo in persona del Giudice Dott. Del Vecchio;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 30/9/21, conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Rovigo, proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 591/21 emesso dal medesimo Ufficio in data 15/7/21 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 112.241,96, quale fideiussore di Ecobox srl, dichiarata fallita in data 8/10/2003. A fondamento dell'opposizione, dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Verona, sosteneva il difetto di legittimazione in capo all'opposta per la mancanza di prova della sua qualità di cessionaria del credito nonché
l'inesistenza di questo;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1
riconvenzionale.
Con sentenza n. 305 del 3/4/24 il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, rigettava tutte le domande del condannandolo alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 Controparte_1
[...
regolarmente costituita, resisteva al gravame.
All'udienza del 18/2/25, sostituita dallo scambio di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nei termini assegnati ex art. 352 cpc, anche per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione del eccezione sollevata da Parte_1 Controparte_1
L'eccezione è fondata.
Va rilevato, a tal fine, che l'appello è stato notificato in data 25/04/2024 dal che Parte_1
ha, poi, iscritto a ruolo la causa in data 18/06/2024, anziché nei dieci giorni previsti dall'art. 165 cpc.
Tanto basta a dichiarare improcedibile l'appello ex art. 348 cpc, primo comma.
Parte appellante ha chiesto la rimessione in termini e, a tal fine, va osservato quanto segue.
Secondo quanto recita l'art. 16-bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza...". A questa prima generale prescrizione, l'art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), aggiunge che "I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente".
Inoltre, l'art. 14 provv. DGSIA 16 aprile 2014 prevede che "Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica;
le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:a)
WARN (WARNING): anomalia non bloccante;
si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo); b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito
(esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).
La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario".
Ne discende che, in forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico, vale a dire:
1) "ricevuta di accettazione deposito", ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
2) "ricevuta di avvenuta consegna" ("RdAC" - cd. "seconda PEC"), con la quale il gestore p.e.c del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
3) "esito controlli automatici deposito" (cd. "terza Pec"), che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante, error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria;
fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale);
4) "accettazione deposito" (cd. "quarta PEC"), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.
Solo a completamento di tutte e quattro queste fasi, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti e la relativa formalità può dirsi perciò compiuta.
Nel caso di specie, l'appellante ha documentato che il sistema, dopo la tentata iscrizione a ruolo tempestiva del 30/4/2024, aveva generato la ricevuta di accettazione ed un messaggio in cui si leggeva: “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente. Dati atti.xml.p7m.Atto non conforme alle specifiche, in attesa di conferma da parte della cancelleria. L'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”.
Ora, è pur vero che il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, tuttavia, tale istanza deve essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (cfr. Cass. 32296/23).
In realtà, solo in data 18/6/24, il ha provveduto alla corretta iscrizione a ruolo Parte_1
accompagnata dalla richiesta di rimessione in termini, senza provare la non imputabilità dell'impedimento.
Manca, dunque, la ricorrenza delle due condizioni indispensabili per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini.
La prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (nel caso di specie, dalle verifiche effettuate in cancelleria risulta che il deposito non è avvenuto per un Errore Fatale, ossia per una anomalia non sempre gestibile dall'ufficio ricevente: v. supra); la seconda attiene alla cd. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante, ossia come prontezza dell'attivarsi per rimuovere l'impedimento riscontrato.
Pertanto, in disparte il fatto che il mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo è dipeso da , ossia da una categoria di errore che può non escludere l'imputabilità del CP_3
mittente, manca senz'altro la tempestività della reazione, non potendo dirsi che, di fronte all'esito negativo del procedimento, la reazione dell'appellante sia stata caratterizzata da quella indispensabile immediatezza, posto che - malgrado la segnalata anomalia fosse nota già dal 30/4/24 - il ha atteso fino al 18/6/2024 per verificare il buon esito del Parte_1 deposito e, quindi, per rinnovare l'iscrizione a ruolo ed eventualmente formalizzare l'istanza di rimessione in termini.
Si tratta di un tempo eccessivamente lungo, incompatibile con la celerità della risposta del sistema, che non giustifica il comportamento inerte o attendista dell'appellante, contrario a qualsiasi sforzo di diligenza al medesimo richiesto. Né possono assumere rilievo le prove testimoniali chieste dal a supporto dell'istanza di rimessione in termini, posto che Parte_1
dette prove hanno ad oggetto circostanze che vorrebbero solo dimostrare le mancate risposte dell'ufficio ricevente, interpellato telefonicamente, mentre tali interlocuzioni (comunque, avvenute ben oltre la scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo) non impedivano al difensore di procedere agli adempimenti richiesti dalla legge.
Ne consegue l'improcedibilità dell'appello.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, per cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 19/02/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli