Ordinanza cautelare 11 gennaio 2016
Sentenza 30 giugno 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/06/2016, n. 7511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7511 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07511/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13701/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13701 del 2015, proposto da:
IO IM, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Corvi, con domicilio eletto presso Simona Corvi in Roma, Via Scipio Slataper, 9;
contro
Comune di Mentana, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Giacomoni, con domicilio eletto presso Claudio Giacomoni in Mentana, Via A. Moscatelli, 6/A;
per
l'annullamento dei seguenti atti :
a). il provvedimento del Comune di Mentana del 15.9.2015, n. 19704, notificato in data 15.9.2015, con cui il Vice sindaco e assessore ai servizi sociali, sig. Mario Pandolfi, ha decretato il commissariamento del Centro sociale anziani di Mentana e ha nominato quale commissario straordinario del centro il consigliere comunale Mario Damiani, ordinando al sig. IO IM, in qualità di presidente del centro in questione, ormai decaduto unitamente al comitato di gestione e al collegio di garanzia, di effettuare il passaggio delle consegne al commissario straordinario;
b). la nota n. 19555 del 14.9.2015 con cui il Comune resistente ha affermato che la candidatura del sig. IM per la posizione di membro del comitato di gestione non si sarebbe perfezionata con la consegna alla commissione elettorale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mentana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :
a). il provvedimento del Comune di Mentana del 15.9.2015, n. 19704, notificato in data 15.9.2015, con cui il Vice sindaco e assessore ai servizi sociali, sig. Mario Pandolfi, ha decretato il commissariamento del Centro sociale anziani di Mentana e ha nominato quale commissario straordinario del centro il consigliere comunale Mario Damiani, ordinando al sig. IO IM, in qualità di Presidente del centro in questione, ormai decaduto unitamente al Comitato di Gestione e al Collegio di Garanzia, di effettuare il passaggio delle consegne al Commissario straordinario;
b). la nota n. 19555 del 14.9.2015 con cui il Comune resistente ha affermato che la candidatura del sig. IM per la posizione di membro del comitato di gestione non si sarebbe perfezionata con la consegna alla commissione elettorale.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Nullità del provvedimento n. 19704 del 15.9.2015; violazione di legge, vizio di incompetenza con riferimento all’organo che lo ha emesso;
2). Nullità del provvedimento n. 19704 del 15.9.2015; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere;
3). Nullità della nota 19555 del 14.9.2015; eccesso di potere.
Il Comune di Mentana ha depositato due memorie in data 24.12.2015 e 11.5.2016.
I. In via preliminare, si devono richiamare le vicende in fatto :
a). il Sig. IM IO è stato regolarmente nominato quale presidente del Centro anziani di Mentana nel maggio del 2012; la carica aveva durata tre anni fino al maggio 2015;
b). con nota 18.6.2015, n. 13892, il Sindaco di Mentana, in prossimità della scadenza del mandato, ha fissato la data per l’espletamento delle operazioni di voto al mese di settembre 2015;
c). con decreto del 18.6.2015, n. 13892, il Sindaco fissava - alla data del 24.9.2015 - le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche presso la sede del centro anziani sito in Mentana, via Giolitti 21; nel medesimo provvedimento veniva richiesto l’invio dell’elenco dei nominativi individuati come membri della commissione elettorale entro il 3.9.2015. Alla data del 9.9.2015 doveva essere inoltrato allo stesso ente l’elenco dei candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione e Collegio di Garanzia; infine, il medesimo provvedimento veniva reso noto ai soci alla data del 10.7.2015, tramite affissione sulla bacheca del centro;
d). con nota del 31.8.2015, n. 18559, il Sig. IM in qualità di Presidente uscente comunicava all’Ente comunale l’esito del verbale di assemblea del 27.8.2015, nel quale, stante il mancato raggiungimento del quorum, l’assemblea non risultava validamente costituita. Il Presidente, procedeva lo stesso alla raccolta dei nominativi della Commissione elettorale rimandando agli organi di controllo competenti la legittimità riguardo la validità della costituzione della assemblea. Al punto 5 del medesimo verbale si segnalavano a formare la Commissione elettorale i seguenti iscritti : CH IO, EL IG; LE RU.
e). con nota del 4.9.2015 n. 18881 il ricorrente comunicava al Comune la propria candidatura;
f). con nota 18943 del 7.9.2015 il Vice Sindaco del Comune di Mentana prendeva atto dell’indicazione ricevuta in ordine ai nominativi indicati quali componenti della Commissione elettorale e deduceva che i nominativi potessero dare luogo alla valida costituzione della stessa Commissione elettorale (poiché il regolamento non prevedeva alcuna preventiva deliberazione da parte dell’Assemblea ma la mera indicazione da parte del Centro sociale anziani);
g). in data 8.9.2015 con nota n. 19035 il ricorrente ribadiva che : l’assemblea del 27.8.2015 non risultava validamente costituita; non aveva all’ordine del giorno la nomina della Commissione elettorale; non aveva indicato i nominativi né aveva costituito la Commissione elettorale;
h). il Vice Sindaco ribadiva che le indicazioni dei nominativi comunicati con nota del 7.9.2015 erano idonee a dare luogo alla formazione della Commissione elettorale.
II). Nel merito il ricorso è fondato.
1). Con il primo motivo di ricorso l’interessato lamenta che il provvedimento impugnato è stato emesso dal vice sindaco sig. Mario Pandolfi; ma nessuna norma del regolamento del Comune di Mentana gli attribuisce tale potere.
Viene richiamato, al riguardo, l’art. 17 del citato regolamento, rubricato Durata del comitato di gestione, che recita: <qualora il Comitato di Gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commetta gravi violazioni di legge o regolamentari, oppure il 50% + 1 degli iscritti al centro ne richieda lo scioglimento con apposita petizione, il Consiglio Comunale, sentito il parere del Collegio di Garanzia, con appositivo dispositivo ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario, scelto tra i componenti dell’Amministrazione comunale>.
Il Collegio condivide la prospettazione del ricorrente alla luce della chiara previsione regolamentare.
Con ordinanza cautelare n. 27 del 2016 il Collegio ha – già - accolto la domanda cautelare sul seguente presupposto : “Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo al dedotto profilo di incompetenza)”.
Il Tribunale ritiene di poter confermare l'esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.
Il Collegio rileva che il dedotto vizio di incompetenza è fondato e riveste carattere assorbente.
In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, formulata in via assolutamente generica alla pagina 15 del ricorso, l'assoluta assenza di qualsiasi indicazione, nella domanda della ricorrente, circa l'entità degli stessi, nonché di qualsiasi prova (o, quanto meno, di un principio di prova) quanto alla esistenza stessa di un danno sofferto per effetto degli impugnati provvedimenti (di cui alcuna presunzione è consentita a questo giudice), ne impongono la reiezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2016
IL SEGRETARIO