Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/05/2026, n. 8738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8738 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AV BO, TO TO, AR CO Di IO, IN AM, RE CA, EN SO, MO OZ, SA NO e IA CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Apostolo e Antonio Tallarida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiana Apostolo in Roma, via Fabio Massimo 107;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- del decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa M_D AB05933 REG2022 0743457 del 13 dicembre 2022, recante bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, e segnatamente della sola parte relativa al reclutamento di 14 unità da trarre dai Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto;
quanto ai motivi aggiunti,
- della graduatoria dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per l’alimentazione del ruolo normale degli Ufficiali (43 posti) riservato ai Luogotenenti, Ispettori, Sovrintendenti, appuntati e carabinieri, approvata dalla Direzione Generale per il Personale Militare con Decreto M_D AB05933 DE120230000371 datato 31 maggio 2023 e pubblicato in data 6 giugno 2023 (doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CE LI e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Gli odierni ricorrenti prestano servizio alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri in qualità di luogotenenti in servizio permanente.
Questi sono risultati idonei non vincitori in relazione alla procedura concorsuale disposta con decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0512002 del 21.11.2021 per il reclutamento di complessivi 40 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri.
Con decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa M_D AB05933 REG2022 0743457 del 13.12.2022 è stato bandito concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 43 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, e segnatamente della sola parte relativa al reclutamento di 14 unità da trarre dai Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri.
2. Con il ricorso introduttivo (notificato in data 31.1.2023 e depositato in data 1.2.2023) i ricorrenti hanno impugnato quest’ultimo bando per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 625, 643, D. LGS. N. 66/2010 (C.O.M.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 1, 35, CO. 5-TER, D.LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE DELL’ART. 4, CO.3, D.L. N. 101/2013, CONV. IN L. N. 125/2013 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 CO. 961-TER , L. 234/2021 – VIOLAZIONE DELL’ART. 97, COST. ”;
i ricorrenti hanno censurato la decisione dell’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale invece di porre in essere lo scorrimento della graduatoria approvata per le medesime posizioni ed all’interno della quale gli stessi sono collocati;
in base alla pronuncia n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e ad una parte della giurisprudenza successiva lo scorrimento sarebbe istituto di applicazione generale nei confronti di tutte le amministrazioni e senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo e, quindi, anche nei confronti del personale militare;
gli unici limiti all’applicabilità della regola generale dello scorrimento delle graduatorie sarebbero rappresentati da norme espressamente derogatrici dell’art. 35, co. 5-ter, D.lgs. 165/2001 ed eventualmente applicabili al caso di specie;
nel caso di specie la decisione dell’amministrazione di indire una nuova procedura sarebbe illegittima, essendo stata quest’ultima bandita a soli otto mesi di distanza dell’approvazione della graduatoria relativa a precedente procedura e non essendo state esposte le ragioni che hanno portato l’amministrazione a porre in essere tale scelta invece che quella dello scorrimento della graduatoria ancora valida, pure tenuto conto della mancata indicazione di specifiche norme disciplinanti la cadenza periodica del concorso in discussione;
la presente fattispecie non rientrerebbe nell’ambito applicativo del comma 4-bis dell’art. 643 del D. Lgs. 66/2010 in ragione della validità della precedente graduatoria alla data di indizione del nuovo concorso;
non rileverebbe poi il disposto dell’art. 688 del D. Lgs. 66/2010, il quale non indicherebbe alcuna cadenza periodica del concorso;
dall’art. 651-bis del D. Lgs. 66/2010 sarebbe desumibile l’opposto principio della doverosità dello scorrimento della graduatoria in determinati casi; in tal senso deporrebbe il comma 3 di tale disposizione nella parte in cui prevede la possibilità che i posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi per Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri cui accedono solo i luogotenenti, gli ispettori e gli appuntati possano “essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori” nell’altra selezione riguardante coloro che hanno frequentato con profitto l’Accademia militare; risulterebbe quindi smentita la ricostruzione relativa all’inesistenza in via generale dell’istituto dello scorrimento in ambito militare;
anche a qualificare il bando impugnato come un’ordinaria procedura concorsuale programmata con cadenza pressoché annuale l’amministrazione avrebbe comunque dovuto tener conto delle ragioni di opportunità esistenti per l’assunzione degli idonei collocati nella vigente graduatoria, tenuto conto della distanza di otto mesi tra l’approvazione della graduatoria e l’indizione del nuovo concorso e della necessità di procedere a nuove assunzioni;
il nuovo bando avrebbe altresì violato l’art. 97 Cost. in tema di buon andamento poiché l’assunzione degli idonei in base alla giurisprudenza costituzionale avrebbe consentito di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute e di realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall’espletamento delle nuove procedure;
l’applicazione di una presunta cadenza periodica del bando in discussione non sussisterebbe nel caso di specie, in quanto l’amministrazione avrebbe deciso di indire il nuovo concorso per poter utilizzare l’autorizzazione all’assunzione di nuovi ufficiali contenuta nell’art. 1, comma 961 ter, della L. 234/2021;
“ II. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELL’ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI TT E DI TO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ DELLA MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE ART. 97, COST. ”;
l’indizione di un nuovo concorso da parte dell’amministrazione andrebbe ulteriormente stigmatizzata sotto l’angolo visuale del difetto di motivazione, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in ordine alla modalità prescelta per il reclutamento, nonché all’esistenza e alla considerazione degli interessi giuridici dei soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci;
nella presente vicenda l’amministrazione si sarebbe comportata diversamente rispetto ad altri precedenti bandi in cui avrebbe dato conto delle ragioni ostative rispetto allo scorrimento della graduatoria;
la decisione dell’amministrazione sarebbe poi viziata per eccesso di potere per contraddittorietà della scelta di indire una nuova procedura in luogo di procedere all’immissione in ruolo di personale già dichiarato idoneo e pronto ad entrare in servizio, determinando così un inutile spreco di risorse e di tempo;
ancora, l’eccesso di potere sussisterebbe sotto il profilo del travisamento dei presupposti necessari per procedere all’indizione di un nuovo concorso e sotto quello del difetto di istruttoria alla luce delle circostanze già esposte in riferimento al primo motivo di ricorso.
3. Con memoria depositata in data 3.3.2023 si è costituita l’amministrazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. 1408/2023 (pubblicata in data 9.3.2023) questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti per difetto del fumus boni iuris e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Nel senso del rigetto questo Tribunale ha osservato “ che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si va consolidando nel senso di ritenere che “….Nell’ambito dell’amministrazione militare vige, in materia di scorrimento delle graduatorie degli idonei, una disciplina settoriale ed autosufficiente, che capovolge il rapporto regola-eccezione tra scorrimento e indizione di un nuovo concorso, contemplato per le altre amministrazioni (artt. 35, comma 5 ter, d. lgs 165/2001 e 4, comma 3, d.l. 101/2013), non solo sancendo una mera facoltà, in luogo dell’obbligo, di scorrimento, ma anche limitandola sotto il profilo temporale (diciotto mesi dall’approvazione) e subordinandola ad un preciso onere motivazionale” (Cons. Stato, II, 28 febbraio 2022, n. 1432; id. 19 maggio 2022, n. 3951; id. 20 giugno 2022, n. 5029; TAR Lazio, I-bis, 21 aprile 2022, n. 4869) ”.
Con ordinanza n. 1969/2023 (pubblicata in data 17.5.2023) il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso tale ordinanza. Nel senso del rigetto il Consiglio di Stato ha osservato che “ il ricorso non appare fondato poiché nell’ambito di una forza di polizia ad ordinamento militare si applica il principio inverso a quello proprio del pubblico impiego e cioè la prevalenza del periodico concorso sullo scorrimento delle graduatorie non scadute … lo scorrimento della graduatoria nel caso di specie non sarebbe possibile poiché il nuovo concorso presenta caratteristiche diverse da quello su cui si è formata la graduatoria che gli appellanti vorrebbero utilizzare a scorrimento ”.
5. Con decreto M_D AB05933 DE120230000371 del 31.5.2023, pubblicato in data 6 giugno 2023, la Direzione Generale per il Personale Militare ha poi approvato la graduatoria dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per l’alimentazione del ruolo normale degli Ufficiali (43 posti) riservato ai luogotenenti, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Con motivi aggiunti (notificati in data 5.9.2023 e depositati in data 27.9.2023) i ricorrenti hanno impugnato anche la graduatoria facendo valere avverso la stessa sostanzialmente gli stessi profili di illegittimità oggetto di censura nel ricorso introduttivo.
A riprova dell’illegittimità degli atti impugnati i ricorrenti hanno poi messo in evidenza come la graduatoria impugnata contemplerebbe solo 6 vincitori (e nessun idoneo non vincitore) a fronte del risultato del precedente concorso, di soli pochi mesi prima, che aveva visto idonei ben 36 candidati. La graduatoria sarebbe stata totalmente stravolta dall’errato criterio valutativo adottato, vale a dire quello della necessità di personale laureato, invece che diplomato ai sensi dell’art. 2196 ter del D. Lgs. 66/2010.
6. In vista dell’udienza per la trattazione del merito soltanto i ricorrenti hanno depositato documentazione e memoria per insistere nell’accoglimento dei ricorsi.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti, dovendo essere confermato quanto già evidenziato da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
In effetti, questo Collegio condivide e fa propria la considerazione svolta dal Consiglio di Stato per cui “ lo scorrimento della graduatoria nel caso di specie non sarebbe possibile poiché il nuovo concorso presenta caratteristiche diverse da quello su cui si è formata la graduatoria che gli appellanti vorrebbero utilizzare a scorrimento ”.
In tal senso vengono in rilievo in prima battuta i diversi requisiti di partecipazione previsti tra le due procedure.
In effetti, prima di tutto la lett. a) del comma 1 dell’art. 2 del bando ha previsto quale requisito di partecipazione al concorso nella cui graduatoria sono collocati i ricorrenti il requisito del conseguimento di “ un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni ”.
Invece, la lett. b) del comma 1 dell’art. 2 del bando impugnato ha previsto quale requisito di partecipazione al concorso quello del possesso di “ laurea magistrale in giurisprudenza ”.
La circostanza che il nuovo concorso sia stato bandito in relazione al medesimo grado non vale ad elidere i diversi requisiti di partecipazione previsti.
In secondo luogo, la diversità di caratteristiche tra i due concorsi emerge anche dal raffronto tra le fasi e le prove dei due concorsi.
Così, l’art. 4 del bando relativo alla procedura nella cui graduatoria sono collocati i ricorrenti ha previsto l’espletamento delle seguenti fasi e prove in ordine di elencazione: “ a) prova scritta (questionario a risposta multipla su materie di cultura generale e tecnicoprofessionali); b) valutazione dei titoli di merito; c) prove di efficienza fisica; d) accertamenti psicofisici; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale; g) prova facoltativa di lingua straniera ”.
L’art. 4 del bando impugnato ha previsto l’espletamento delle seguenti fasi e prove in ordine di elencazione: “ a) prova di preselezione (eventuale); b) due prove scritte (entrambe tipo elaborato, una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psicofisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale; h) prova facoltativa di lingua straniera ”.
Da tale confronto emerge quindi la presenza nella procedura di cui al bando impugnato di un’eventuale prova preselettiva, nonché di due prove scritte, entrambe incentrate su un elaborato.
Dalla diversità di caratteristiche tra le due procedure concorsuali discende, quindi, l’assenza del prospettato obbligo dell’amministrazione di procedere a scorrimento della graduatoria del concorso precedente.
Del pari, da quanto precede deriva l’assenza dell’ipotizzato difetto di motivazione e dell’asserito eccesso di potere.
Quanto poi al rilievo contenuto a chiusura dei motivi aggiunti relativo alla circostanza che nella graduatoria impugnata sono risultati vincitori in numero inferiore rispetto ai posti disponibili (in relazione ai 14 posti riservati al ruolo dei Luogotenenti) tale considerazione non è in alcun modo in grado di viziare retroattivamente il bando impugnato con il ricorso introduttivo. Si tratta quindi di circostanza priva di rilievo ai fini della decisione.
In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti.
8. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA VA, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
CE LI, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CE LI | IA RA VA |
IL SEGRETARIO