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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/01/2024, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 893/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/01/2024 nella causa n. 893/2022 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to MARTINELLI DESIREE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difeso dall'Avv.to CABIDDU DANIELA CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente della Parte_1 sita in Sassari Predda Niedda Sud Strada 42, 4-6, Controparte_2 con mansioni di autista e/o amministrative;
di aver subito in data 26.1.2019 alle ore 5.00 un incidente stradale mentre si recava a lavoro presso la Zona Industriale Predda Niedda, strada n. 9 di Sassari;
di essere stato trasportato a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sassari;
di aver riportato “contusioni polmonari e trauma braccio sinistro” cui è seguito un intervento per lesione della cuffia rotatori spalla sinistra;
che l' ha rigettato, CP_1 da ultimo in data 21.02.22, le domande presentate per il riconoscimento dell'infortunio in itinere;
ha chiesto “1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente in data 26.1.2019 subiva infortunio lavorativo in itinere con le modalità descritte in premessa;
2. accertarsi e dichiararsi che la malattia insorta alla spalla sinistra a carico del Sig. è riconducibile all'infortunio in Parte_1 itinere occorso in data 26.01.2019 nel tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro sito in Sassari Predda Niedda Sud Strada Controparte_2
42, 4-6. 3. accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire una ITT di 30 giorni;
ITP 75% di 45 giorni;
ITP 25% di 45 giorni con riconoscimento del danno biologico nella misura non inferiore al 12% o di quella veriore da accertarsi in corso di causa a seguito di CTU;
4. conseguentemente
1 condannarsi l' Controparte_3
in persona del presidente legale
[...] rappresentante pro tempore, alla corresponsione della rendita e/o dell'indennità e delle somme dovute - ratei maturati e maturandi -, e al rimborso delle spese mediche documentate, differenze retributive, in ragione dell'infortunio subito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e la decorrenza di legge.
5. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvis juribus. Con ogni conseguenza di legge”;
− parte convenuta ha contestato la riconducibilità della patologia dedotta CP_1 all'incidente stradale occorso;
ha rilevato poi l'impossibilità per l'ente di riconoscere l'inabilità parziale;
− la causa è stata istruita mediante l'ammissione di CTU medico-legale e viene decisa in seguito a discussione.
Ritenuto che:
− è assorbente rilevare che il CTU nominato dott. , con procedimento logico- Per_1 argomentativo ineccepibile che deve quindi essere condiviso, ha concluso il suo eleborato peritale affermando che: “emerge in maniera evidente che il periziando risulta affetto da una condizione di severa tendinopatia bilaterale di spalla, interessante i diversi tendini della cuffia dei rotatori, con lesione focale del sovraspinato, associata immagini cistiche e sclerosi ossea, sinovite, borsite, etc. Estremamente improbabile pertanto alla luce di tali aspetti (emersi inconfutabilmente dagli accertamenti strumentali) ritenere che la genesi di tali lesioni, e di conseguenza il lungo periodo di inabilità lavorativa e l'intervento chirurgico eseguito (a quasi 2 anni dal trauma), sia riconducibile a una origine traumatica relativa all'infortunio in itinere in oggetto, in quanto ben giustificabile trattarsi di patologia comune di natura degenerativa.”;
− tali conclusioni sono state confermate dal CTU anche a seguito delle osservazioni pervenute da parte del consulente nominato dal ricorrente, ed infatti il dott. ha chiarito che: “ pur rivedendo in veste critica la mia stessa Per_1
CTU, non posso che confermare di avere davanti un soggetto in età adulta- avanzata affetto da una condizione di patologia degenerativa bilaterale di spalla di grado avanzato, con interessamento di tutte le componenti articolari (cuffia dei rotatori, tendini, borsa sub-acromiale, membrana sinoviale, osso- subcondrale). Faccio a tal punto notare che non è verosimile attribuire la patologia presente a carico della spalla controlaterale come secondaria a un pregresso trauma di vecchia data (in quanto unicamente di tipo contusivo), pertanto la bilateralità è un ulteriore aspetto a favore di una genesi degenerativa. Faccio inoltre notare che la tipologia dell'intervento eseguito non è stata rivolta unicamente al trattamento della lesione della cuffia dei rotatori (sutura del sovraspinato), ma è consistita anche nell'acromionplastica associata alla tenotomia del Capo Lungo del Bicipite, quindi indice di trattamento di patologia degenerativa la cui presenza peraltro giustifica, pur con l'esecuzione del trattamento chirurgico, la persistenza della sintomatologia riferita dal periziando. Ulteriore e ultimo aspetto da fare rilevare è l'assenza di uno stretto nesso temporale tra trauma e trattamento chirurgico, il quale non può essere attribuibile come sostiene il CTP a una dilazione legata alla pandemia Covid, in
2 quanto tale emergenza è insorta ben oltre dopo un anno dal trauma. E' il complesso di tali diversi e molteplici aspetti che permette ragionevolmente di potere far ritenere che la genesi della lesione del tendine del sovraspinato della spalla sx rientri nel contesto di una patologia di tipo degenerativo ed è pertanto da attribuirsi a patologia comune, ed è estremamente improbabile trattarsi di lesione isolata di natura post-traumatica comparsa nel contesto della patologia degenerativa, e il trauma in oggetto potrebbe al massimo essere ritenuto responsabile dello slatentizzarsi di una patologia preesistente. Si conferma pertanto la valutazione già precedentemente eseguita.”;
− in assenza di prova del nesso di causa tra l'evento e la patologia riscontrata, il ricorso deve essere rigettato;
− le spese di lite possono essere compensate alla luce delle patologie comunque patite dal ricorrente;
− le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico della resistente . Sassari, 25/01/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/01/2024 nella causa n. 893/2022 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to MARTINELLI DESIREE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difeso dall'Avv.to CABIDDU DANIELA CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente della Parte_1 sita in Sassari Predda Niedda Sud Strada 42, 4-6, Controparte_2 con mansioni di autista e/o amministrative;
di aver subito in data 26.1.2019 alle ore 5.00 un incidente stradale mentre si recava a lavoro presso la Zona Industriale Predda Niedda, strada n. 9 di Sassari;
di essere stato trasportato a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sassari;
di aver riportato “contusioni polmonari e trauma braccio sinistro” cui è seguito un intervento per lesione della cuffia rotatori spalla sinistra;
che l' ha rigettato, CP_1 da ultimo in data 21.02.22, le domande presentate per il riconoscimento dell'infortunio in itinere;
ha chiesto “1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente in data 26.1.2019 subiva infortunio lavorativo in itinere con le modalità descritte in premessa;
2. accertarsi e dichiararsi che la malattia insorta alla spalla sinistra a carico del Sig. è riconducibile all'infortunio in Parte_1 itinere occorso in data 26.01.2019 nel tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro sito in Sassari Predda Niedda Sud Strada Controparte_2
42, 4-6. 3. accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire una ITT di 30 giorni;
ITP 75% di 45 giorni;
ITP 25% di 45 giorni con riconoscimento del danno biologico nella misura non inferiore al 12% o di quella veriore da accertarsi in corso di causa a seguito di CTU;
4. conseguentemente
1 condannarsi l' Controparte_3
in persona del presidente legale
[...] rappresentante pro tempore, alla corresponsione della rendita e/o dell'indennità e delle somme dovute - ratei maturati e maturandi -, e al rimborso delle spese mediche documentate, differenze retributive, in ragione dell'infortunio subito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e la decorrenza di legge.
5. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvis juribus. Con ogni conseguenza di legge”;
− parte convenuta ha contestato la riconducibilità della patologia dedotta CP_1 all'incidente stradale occorso;
ha rilevato poi l'impossibilità per l'ente di riconoscere l'inabilità parziale;
− la causa è stata istruita mediante l'ammissione di CTU medico-legale e viene decisa in seguito a discussione.
Ritenuto che:
− è assorbente rilevare che il CTU nominato dott. , con procedimento logico- Per_1 argomentativo ineccepibile che deve quindi essere condiviso, ha concluso il suo eleborato peritale affermando che: “emerge in maniera evidente che il periziando risulta affetto da una condizione di severa tendinopatia bilaterale di spalla, interessante i diversi tendini della cuffia dei rotatori, con lesione focale del sovraspinato, associata immagini cistiche e sclerosi ossea, sinovite, borsite, etc. Estremamente improbabile pertanto alla luce di tali aspetti (emersi inconfutabilmente dagli accertamenti strumentali) ritenere che la genesi di tali lesioni, e di conseguenza il lungo periodo di inabilità lavorativa e l'intervento chirurgico eseguito (a quasi 2 anni dal trauma), sia riconducibile a una origine traumatica relativa all'infortunio in itinere in oggetto, in quanto ben giustificabile trattarsi di patologia comune di natura degenerativa.”;
− tali conclusioni sono state confermate dal CTU anche a seguito delle osservazioni pervenute da parte del consulente nominato dal ricorrente, ed infatti il dott. ha chiarito che: “ pur rivedendo in veste critica la mia stessa Per_1
CTU, non posso che confermare di avere davanti un soggetto in età adulta- avanzata affetto da una condizione di patologia degenerativa bilaterale di spalla di grado avanzato, con interessamento di tutte le componenti articolari (cuffia dei rotatori, tendini, borsa sub-acromiale, membrana sinoviale, osso- subcondrale). Faccio a tal punto notare che non è verosimile attribuire la patologia presente a carico della spalla controlaterale come secondaria a un pregresso trauma di vecchia data (in quanto unicamente di tipo contusivo), pertanto la bilateralità è un ulteriore aspetto a favore di una genesi degenerativa. Faccio inoltre notare che la tipologia dell'intervento eseguito non è stata rivolta unicamente al trattamento della lesione della cuffia dei rotatori (sutura del sovraspinato), ma è consistita anche nell'acromionplastica associata alla tenotomia del Capo Lungo del Bicipite, quindi indice di trattamento di patologia degenerativa la cui presenza peraltro giustifica, pur con l'esecuzione del trattamento chirurgico, la persistenza della sintomatologia riferita dal periziando. Ulteriore e ultimo aspetto da fare rilevare è l'assenza di uno stretto nesso temporale tra trauma e trattamento chirurgico, il quale non può essere attribuibile come sostiene il CTP a una dilazione legata alla pandemia Covid, in
2 quanto tale emergenza è insorta ben oltre dopo un anno dal trauma. E' il complesso di tali diversi e molteplici aspetti che permette ragionevolmente di potere far ritenere che la genesi della lesione del tendine del sovraspinato della spalla sx rientri nel contesto di una patologia di tipo degenerativo ed è pertanto da attribuirsi a patologia comune, ed è estremamente improbabile trattarsi di lesione isolata di natura post-traumatica comparsa nel contesto della patologia degenerativa, e il trauma in oggetto potrebbe al massimo essere ritenuto responsabile dello slatentizzarsi di una patologia preesistente. Si conferma pertanto la valutazione già precedentemente eseguita.”;
− in assenza di prova del nesso di causa tra l'evento e la patologia riscontrata, il ricorso deve essere rigettato;
− le spese di lite possono essere compensate alla luce delle patologie comunque patite dal ricorrente;
− le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico della resistente . Sassari, 25/01/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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