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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, AT
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4061/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, con distrazione delle spese.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate-riscossione con pec del 22 luglio 2024 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 20 settembre 2024, Nominativo_1 nella qualità di liquidatore e legale il rappresentante pro tempore della società “Ricorrente_1 snc di Nominativo_1", a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249018118484000 notificata il 22 maggio 2024 “limitatamente ed esclusivamente alle asserite pretese tributarie, per Irpef e IVA 2003” di cui alla cartella di pagamento n. 29620070004191653000 notificata in data 22 febbraio 2017 eccependo l'intervenuta prescrizione, e la violazione di giudicato come argomentato in atti cui si rinvia integralmente.
Con memoria illustrativa del 2 gennaio 2026 la Ricorrente produceva documentazione a supporto delle doglianze sollevate con il ricorso.
L'Agenzia delle entrate-riscossione, debitamente citata, non risultava essersi costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Orbene, come rileva ictu oculi dalla documentazione prodotta dalla società Ricorrente, la cartella di pagamento n. 29620070004191653000, contenuta nell'intimazione impugnata, è stata oggetto di separata impugnazione nell'ambito del procedimento n. 3716/2017 Reg. Gen. allorché Parte ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620179000018690 e la sottostante cartella di pagamento, la medesima n. 29620070004191653000 - di cui oggi ci si duole - ed il Giudice tributario con sentenza n. 2986/2018 depositata in data 8/6/2018 passata in autorità di cosa giudicata come da attestazione della Segreteria in data 20/02/2025, in accoglimento del ricorso, aveva annullata l'intimazione impugnata “per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo”.
Sicché rileva che il ricorso, così come proposto, merita accoglimento e l'Agenzia delle entrate-riscossione va condannata al pagamento delle spese di giudizio - da distrarsi in favore del procuratore antistatario - che, tenuto conto delle ragioni del decidere, del valore del rapporto fiscale rimesso al giudizio del
Decidente e delle diverse fasi previste dalla tabella professionale, si liquidano, in complessivi € 3.600,00
(euro tremilaseicento/00), oltre oneri ed accessori, come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio - da distrarre in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario - che si liquidano in complessivi € 3.600,00, oltre oneri ed accessori, come per legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, AT
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4061/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, con distrazione delle spese.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate-riscossione con pec del 22 luglio 2024 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 20 settembre 2024, Nominativo_1 nella qualità di liquidatore e legale il rappresentante pro tempore della società “Ricorrente_1 snc di Nominativo_1", a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249018118484000 notificata il 22 maggio 2024 “limitatamente ed esclusivamente alle asserite pretese tributarie, per Irpef e IVA 2003” di cui alla cartella di pagamento n. 29620070004191653000 notificata in data 22 febbraio 2017 eccependo l'intervenuta prescrizione, e la violazione di giudicato come argomentato in atti cui si rinvia integralmente.
Con memoria illustrativa del 2 gennaio 2026 la Ricorrente produceva documentazione a supporto delle doglianze sollevate con il ricorso.
L'Agenzia delle entrate-riscossione, debitamente citata, non risultava essersi costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Orbene, come rileva ictu oculi dalla documentazione prodotta dalla società Ricorrente, la cartella di pagamento n. 29620070004191653000, contenuta nell'intimazione impugnata, è stata oggetto di separata impugnazione nell'ambito del procedimento n. 3716/2017 Reg. Gen. allorché Parte ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620179000018690 e la sottostante cartella di pagamento, la medesima n. 29620070004191653000 - di cui oggi ci si duole - ed il Giudice tributario con sentenza n. 2986/2018 depositata in data 8/6/2018 passata in autorità di cosa giudicata come da attestazione della Segreteria in data 20/02/2025, in accoglimento del ricorso, aveva annullata l'intimazione impugnata “per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo”.
Sicché rileva che il ricorso, così come proposto, merita accoglimento e l'Agenzia delle entrate-riscossione va condannata al pagamento delle spese di giudizio - da distrarsi in favore del procuratore antistatario - che, tenuto conto delle ragioni del decidere, del valore del rapporto fiscale rimesso al giudizio del
Decidente e delle diverse fasi previste dalla tabella professionale, si liquidano, in complessivi € 3.600,00
(euro tremilaseicento/00), oltre oneri ed accessori, come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio - da distrarre in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario - che si liquidano in complessivi € 3.600,00, oltre oneri ed accessori, come per legge.