Articolo 14 della Legge 23 dicembre 2005, n. 267
Articolo 13Articolo 15
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13 gennaio 2006
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Fondo unico per lo spettacolo" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attivita' musicali in Italia e all'estero.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2006