Sentenza 2 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
C.C.76075 ar sin art. 13 fuisfacies 8 26/5/84 M. 150 ESENTE JA REGISTRAZIONE IN NOME050 32 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MADICASSAZIONE Oggatto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9281/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron. 11249 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. 08.08/07/02Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 76075 sul ricorso proposto da;
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE PERUGIA DI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, preaso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 3156 ricorrente -1-
contro
GI IU;
- intimato avverso la sentenza 11. 60/00 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata iltributaria 19/02/00; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE: udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- sung wet 13 priserpines or 26/5/04 M. 159 " ESENTE DA REGISTRAZIONE Svolgimento del processo NI JE , residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratio dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confennata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.a. 159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 in.449/97, dell'art. 10 in.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in 1.1.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze .4945/00,13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 i.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi clementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente 11 cons. rel Dr. Bruno Saccucci Dr. Giuseppe Fal IL CANCELLIERE CL DEPOSITATO CANCELLERIA Amaldos cano, 200321 Oggi -2 صلهاة