Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 974
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Legittimazione attiva del ricorrente

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. La legittimazione spetta alla parte privata (contribuente) la cui domanda è stata accolta e che non ha ottenuto l'adempimento. Il difensore, anche se dichiarato antistatario, non ha la legittimazione ad agire in giudizio per l'ottemperanza, necessitando di una procura specifica per tale azione autonoma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 974
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo