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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACIERNO LOREDANA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7037/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Sede 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3854/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 7 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE n. SENTENZA 3854/07/2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to Ricorrente_1 quale procuratrice di se stessa e procuratrice antistataria di Nominativo_1 ha esperito ricorso per giudizio di ottemperanza, ex art 70 D.Lgs n 546 del 1992, per l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 3854/2023 pronunciata il 19/05/2023 e depositata il 19/06/2023, che ha accolto il ricorso in appello proposto dal Nominativo_1 e riformato la sentenza n. 1089/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli relativamente alle spese di lite, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 300,00 per ciascun grado di giudizio, con attribuzione in favore della procuratrice costituita per dichiarazione di anticipo fattone.
La sentenza è passata in giudicato per omessa impugnazione e il Comune di Acerra, in persona del Sindaco
p.t., non ha provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza. In data 19.12.2023 è stata notificata al Comune di Acerra atto di messa in mora, ex art. 70, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. Essendo decorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, l'avvocato ha chiesto, in accoglimento del ricorso, la condanna del Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t. e/o legale rapp.te p.t., al pagamento della somma complessiva di €. 927,60, oltre interessi se dovuti e fino al soddisfo, adottando i provvedimenti indispensabili per l''ottemperanza del contenuto della sentenza, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre spese generali e accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato tributario, da distrarre in favore della procuratrice antistataria avv. Ricorrente_1. Las controparte non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Invero la legittimazione attiva nel ricorso per ottemperanza appartiene alla parte, che in sede tributaria è prevalentemente la parte privata (contribuente o società), la cui domanda è stata accolta in sede di cognizione e che non ha avuto adempimento a seguito della sentenza che ne è scaturita.
La parte attiva, per essere tale, deve essere già intervenuta nel giudizio dal quale è scaturita la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e deve inoltre essere la beneficiaria dell'esecuzione.
Nel caso in esame il ricorrente è l'avvocato che ha assistito il contribuente nella fase di merito e agisce in nome proprio, nonché quale procuratrice di Nominativo_1 , senza che le sia stata rilasciata dal Nominativo_1 la procura per il presente giudizio. Al riguardo va evidenziato che il giudizio di ottemperanza necessita del conferimento di una procura specifica al legale per essere rappresentati nell'azione esecutiva, con la specificazione dei poteri e dell'oggetto (l'esecuzione della sentenza da parte della P.A.) o una procura generale, in quanto è un'azione autonoma rispetto al giudizio precedente, anche se collegata. Occorre precisare che nel giudizio tributario legittimata ad agire è la parte vittoriosa e non il difensore anche se dichiarato antistatario nella sentenza. Invero la distrazione delle spese attribuisce al difensore un diritto di credito ma non la legittimazione per iniziare il giudizio di ottemperanza;
pertanto, il giudizio deve essere proposto dalla parte rappresentata dal difensore, il quale non può proporre il ricorso a proprio nome e deve avere una procura alle liti rilasciata dalla parte. Deve aggiungersi che la giurisprudenza tributaria ritiene che la distrazione delle spese non trasformi il difensore in parte del processo e che l'ottemperanza resti uno strumento a tutela del diritto sostanziale della parte e non del credito professionale del difensore. Le due procure in atti rilasciate all'avv.to Ricorrente_1 afferiscono al primo e secondo grado di giudizio e non menzionano il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente avvocato è, pertanto, un soggetto privo di legittimazione attiva, dal che ne consegue la pronunzia di inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACIERNO LOREDANA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7037/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Sede 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3854/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 7 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE n. SENTENZA 3854/07/2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to Ricorrente_1 quale procuratrice di se stessa e procuratrice antistataria di Nominativo_1 ha esperito ricorso per giudizio di ottemperanza, ex art 70 D.Lgs n 546 del 1992, per l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 3854/2023 pronunciata il 19/05/2023 e depositata il 19/06/2023, che ha accolto il ricorso in appello proposto dal Nominativo_1 e riformato la sentenza n. 1089/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli relativamente alle spese di lite, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 300,00 per ciascun grado di giudizio, con attribuzione in favore della procuratrice costituita per dichiarazione di anticipo fattone.
La sentenza è passata in giudicato per omessa impugnazione e il Comune di Acerra, in persona del Sindaco
p.t., non ha provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza. In data 19.12.2023 è stata notificata al Comune di Acerra atto di messa in mora, ex art. 70, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. Essendo decorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, l'avvocato ha chiesto, in accoglimento del ricorso, la condanna del Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t. e/o legale rapp.te p.t., al pagamento della somma complessiva di €. 927,60, oltre interessi se dovuti e fino al soddisfo, adottando i provvedimenti indispensabili per l''ottemperanza del contenuto della sentenza, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre spese generali e accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato tributario, da distrarre in favore della procuratrice antistataria avv. Ricorrente_1. Las controparte non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Invero la legittimazione attiva nel ricorso per ottemperanza appartiene alla parte, che in sede tributaria è prevalentemente la parte privata (contribuente o società), la cui domanda è stata accolta in sede di cognizione e che non ha avuto adempimento a seguito della sentenza che ne è scaturita.
La parte attiva, per essere tale, deve essere già intervenuta nel giudizio dal quale è scaturita la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e deve inoltre essere la beneficiaria dell'esecuzione.
Nel caso in esame il ricorrente è l'avvocato che ha assistito il contribuente nella fase di merito e agisce in nome proprio, nonché quale procuratrice di Nominativo_1 , senza che le sia stata rilasciata dal Nominativo_1 la procura per il presente giudizio. Al riguardo va evidenziato che il giudizio di ottemperanza necessita del conferimento di una procura specifica al legale per essere rappresentati nell'azione esecutiva, con la specificazione dei poteri e dell'oggetto (l'esecuzione della sentenza da parte della P.A.) o una procura generale, in quanto è un'azione autonoma rispetto al giudizio precedente, anche se collegata. Occorre precisare che nel giudizio tributario legittimata ad agire è la parte vittoriosa e non il difensore anche se dichiarato antistatario nella sentenza. Invero la distrazione delle spese attribuisce al difensore un diritto di credito ma non la legittimazione per iniziare il giudizio di ottemperanza;
pertanto, il giudizio deve essere proposto dalla parte rappresentata dal difensore, il quale non può proporre il ricorso a proprio nome e deve avere una procura alle liti rilasciata dalla parte. Deve aggiungersi che la giurisprudenza tributaria ritiene che la distrazione delle spese non trasformi il difensore in parte del processo e che l'ottemperanza resti uno strumento a tutela del diritto sostanziale della parte e non del credito professionale del difensore. Le due procure in atti rilasciate all'avv.to Ricorrente_1 afferiscono al primo e secondo grado di giudizio e non menzionano il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente avvocato è, pertanto, un soggetto privo di legittimazione attiva, dal che ne consegue la pronunzia di inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.