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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2683/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2683/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara alla via r. Margherita 112/1, presso e nello Studio dell'Avv. Martina Liberatore che la difende e rappresenta, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18 settembre 2024 la sig.ra agiva in giudizio nei Parte_1 confronti del coniuge affinché venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1 dei predetti coniugi alle condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Montesilvano il 04.07.2016, dalla cui unione nascevano i figli e Per_1 Per_2 Per_3
2. Il resistente, ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione giudiziale (n. 170/2025 pubblicata il 11.02.2025) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 19 novembre 2025 veniva dichiarato contumace. La ricorrente, pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma di quanto statuito in sede di separazione. La causa veniva trattenuta in decisione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 04.02.2025 dal Tribunale di Pescara, non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, l'interruzione della separazione.
6. Il comportamento processuale dello stesso resistente rimasto contumace evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto all'affidamento e al contributo al mantenimento dei figli minori, va senz'altro confermato quanto già disposto in sede di separazione. Invero, non emergono elementi sopravvenuti tali da giustificare una diversa regolamentazione rispetto a quella già stabilita, dovendosi privilegiare la continuità dell'assetto già delineato, conforme all'interesse dei minori e adeguato alle loro esigenze.
8. Deve, pertanto, essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con attribuzione alla stessa dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, nonché l'obbligo del padre di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre l'assegno unico familiare e il 50 % delle spese straordinarie.
9. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza del resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Montesilvano il 04/07/2016 e trascritto nei registri di stato civile Controparte_1 del predetto Comune all'atto n. 24, parte I, anno 2016;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) conferma le condizioni della separazione relative all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e al contributo al mantenimento in favore dei minori dovuto dal resistente alla ricorrente, disponendo anche che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2683/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara alla via r. Margherita 112/1, presso e nello Studio dell'Avv. Martina Liberatore che la difende e rappresenta, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18 settembre 2024 la sig.ra agiva in giudizio nei Parte_1 confronti del coniuge affinché venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1 dei predetti coniugi alle condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Montesilvano il 04.07.2016, dalla cui unione nascevano i figli e Per_1 Per_2 Per_3
2. Il resistente, ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione giudiziale (n. 170/2025 pubblicata il 11.02.2025) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 19 novembre 2025 veniva dichiarato contumace. La ricorrente, pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma di quanto statuito in sede di separazione. La causa veniva trattenuta in decisione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 04.02.2025 dal Tribunale di Pescara, non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, l'interruzione della separazione.
6. Il comportamento processuale dello stesso resistente rimasto contumace evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto all'affidamento e al contributo al mantenimento dei figli minori, va senz'altro confermato quanto già disposto in sede di separazione. Invero, non emergono elementi sopravvenuti tali da giustificare una diversa regolamentazione rispetto a quella già stabilita, dovendosi privilegiare la continuità dell'assetto già delineato, conforme all'interesse dei minori e adeguato alle loro esigenze.
8. Deve, pertanto, essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con attribuzione alla stessa dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, nonché l'obbligo del padre di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre l'assegno unico familiare e il 50 % delle spese straordinarie.
9. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza del resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Montesilvano il 04/07/2016 e trascritto nei registri di stato civile Controparte_1 del predetto Comune all'atto n. 24, parte I, anno 2016;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) conferma le condizioni della separazione relative all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e al contributo al mantenimento in favore dei minori dovuto dal resistente alla ricorrente, disponendo anche che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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