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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2295/2024, avente ad oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR
115/2002
TRA
Avv. Giuseppe De Lisa (difeso da sé)
parte opponente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. (contumace) Controparte_1
parte opposta
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 11/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'avv. Giuseppe De Lisa ha difeso RO LL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento nr. 879/2020, nel giudizio iscritto al RGNR 5537/2020, definito dal Tribunale di Benevento con sentenza nr.
1634/2022. Con tale pronuncia la domanda proposta da RO LL è stata dichiarata inammissibile. Successivamente l'avv. De Lisa ha formulato istanza per la liquidazione del compenso maturato per l'attività difensiva prestata, istanza che il tribunale ha rigettato con decreto del 3/7/2024 per “manifesta infondatezza della domanda giudiziale proposta dalla RO,
p. 1/2 come da motivazione della sentenza che l'ha dichiarata inammissibile”. Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione l'avv. De Lisa. Il non si è Controparte_1
costituito in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 74, co. 2 DPR 115/2002 – la norma indicata nel provvedimento impugnato – “è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile,
tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”. Ai sensi dell'art. 136 DPR
115/2002 il magistrato può revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
ove risulta che l'interessato ha agito o resisti in giudizio con dolo o colpa grave. In definitiva,
la manifesta infondatezza della domanda giudiziale proposta dalla parte ammessa al beneficio de quo costituisce motivo di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
e non di rigetto dell'istanza, revoca che nel provvedimento impugnato non è stata pronunziata espressamente, né tanto meno implicitamente.
3. Per quanto innanzi l'opposizione è accolta ed è annullato il provvedimento impugnato,
spettando al giudice che ha pronunziato la sentenza nr. 1634/2022 statuire in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'ammissione di RO LL al patrocinio a spese dello Stato.
4. Spese di lite compensate attesa la novità delle questioni di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore e/o diversa domanda,
istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2