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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1443/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17766/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Lucci N[ 66 8010 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002084690072434838 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5135/2025 depositato il
21/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data 5.8.2024 al Comune di Napoli e a Resistente_1 srl.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce il convenuto Comune mentre non resist ingiudizio la concessionaria Società_1
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente dichiara di impugnare una comunicazione di pagamento n° 20240002084690072434838 del 10.07.2024 , relativa all'omesso/parziale pagamento della tassa TARI per l'anno 2017, dell'importo totale di € 533,37, comprensivo di sanzioni ed interessi;
parte ricorrente propone in ricorso le seguenti eccezioni:
a) inesistenza della notifica dell'atto impugnato per mancata compilazione della relata;
b) prescrizione e decadenza;
c) omessa notifica del pregresso avviso di pagamento;
Rimane contumace la concessionaria Resistente_1, mentre si costituisce il Comune di Napoli che assume aver correttamente notificato il precedente avviso di accertamento;
versa in atti la documentazione della notifica e chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Non ha pregio l'eccezione sulla mancata compilazione della relata di notifica dell'atto impugnato, atteso che la proposizione del giudizio con la tempestiva costituzione del ricorrente appaiono senz'altro idonee a sanare eventuali vizi della notifica;
è invece fondata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico;
parte resistente assume aver notificato l'avviso di pagamento a mezzo posta con raccomandata A/R, tuttavia, poiché sulla cartolina non è possibile leggere alcun dato che la ricolleghi all'avviso di pagamento, essa non appare affatto idonea a dimostrare quale atto sia stato notificato;
si ricorda che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è senz'altro assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, da cui discende che l'omissione della notifica di un atto presupposto sostanzia un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale;
si osserva ancora che ex art. 19 d.l.vo 546/92 gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, qualora però gli atti precedentemente adottati, ancorchè impugnabili, non siano stati notificati essi possono essere impugnati unitamente all'atto successivo notificato, facendo valere vizi che li inficiano;
(cfr da ultimo Cass, Civile
Sez. Unite n. 10012-2021)
Alla luce di tali considerazioni, il credito vantato, e di cui all'atto impugnato, è certamente prescritto per le ragioni su esposte;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Le spese di giustizia seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatrio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17766/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Lucci N[ 66 8010 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002084690072434838 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5135/2025 depositato il
21/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data 5.8.2024 al Comune di Napoli e a Resistente_1 srl.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce il convenuto Comune mentre non resist ingiudizio la concessionaria Società_1
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente dichiara di impugnare una comunicazione di pagamento n° 20240002084690072434838 del 10.07.2024 , relativa all'omesso/parziale pagamento della tassa TARI per l'anno 2017, dell'importo totale di € 533,37, comprensivo di sanzioni ed interessi;
parte ricorrente propone in ricorso le seguenti eccezioni:
a) inesistenza della notifica dell'atto impugnato per mancata compilazione della relata;
b) prescrizione e decadenza;
c) omessa notifica del pregresso avviso di pagamento;
Rimane contumace la concessionaria Resistente_1, mentre si costituisce il Comune di Napoli che assume aver correttamente notificato il precedente avviso di accertamento;
versa in atti la documentazione della notifica e chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Non ha pregio l'eccezione sulla mancata compilazione della relata di notifica dell'atto impugnato, atteso che la proposizione del giudizio con la tempestiva costituzione del ricorrente appaiono senz'altro idonee a sanare eventuali vizi della notifica;
è invece fondata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico;
parte resistente assume aver notificato l'avviso di pagamento a mezzo posta con raccomandata A/R, tuttavia, poiché sulla cartolina non è possibile leggere alcun dato che la ricolleghi all'avviso di pagamento, essa non appare affatto idonea a dimostrare quale atto sia stato notificato;
si ricorda che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è senz'altro assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, da cui discende che l'omissione della notifica di un atto presupposto sostanzia un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale;
si osserva ancora che ex art. 19 d.l.vo 546/92 gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, qualora però gli atti precedentemente adottati, ancorchè impugnabili, non siano stati notificati essi possono essere impugnati unitamente all'atto successivo notificato, facendo valere vizi che li inficiano;
(cfr da ultimo Cass, Civile
Sez. Unite n. 10012-2021)
Alla luce di tali considerazioni, il credito vantato, e di cui all'atto impugnato, è certamente prescritto per le ragioni su esposte;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Le spese di giustizia seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatrio.