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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. R.G. 33-1/2024 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I. nei confronti di
, C.F. – con l'Avv. FEDERICO CP_1 C.F._1
TRESOLDI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti redatto ai sensi dell'art. 67 CCI che prevedeva:
- il pagamento integrale delle spese di procedura da porre in prededuzione;
- il proseguimento nel pagamento delle rate di mutuo fondiario contratto in data e con scadenza al 2041, attualmente in regolare ammortamento;
- il pagamento integrale del debito costituito con (propria datrice di lavoro), Parte_2 mediante 17 rate da € 125,00 ciascuna;
- il pagamento integrale del debito verso il ormigara per tributi locali arretrati, CP_2 pari ad € 822,00, mediante il versamento di 5 rate da € 164,40 ciascuna;
- il pagamento del debito privilegiato esistente verso Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari complessivamente ad € 83.042,48) in misura falcidiata pari al 27% (quindi per 22.000,00 euro), mediante il versamento di € 17.000 entro 30 giorni dall'omologa ed € 5.000 mediante 50 rate da € 100,00.
La durata complessiva del piano era dunque prevista in misura pari a 80 mesi dall'omologa.
Dopo aver concesso al ricorrente il termine previsto dall'art. 70, comma 1, CCI, con provvedimento del 13.08.2024 il sottoscritto G.D. imponeva alcune modifiche al piano, motivando la richiesta con l'esigenza di garantire il rispetto della regola della priority rule e chiedendo di evitare l'assunzione di nuovo debito per sanare il pregresso.
Soddisfatti i rilievi di cui sopra attraverso la modifica del piano adottata con atto depositato in data 11.09.2024, è stato ulteriormente assegnato il termine per la notifica ai creditori della proposta di piano di ristrutturazione, all'esito del quale, però, è intervenuto il D.L.vo n. 136/2024 che ha modificato, per quanto qui d'interesse, gli articoli 2 e 67 CCI, imponendo quindi una nuova interlocuzione con il difensore del ricorrente, che ha depositato tempestivamente le proprie note, con cui ha fornito una propria interpretazione della modifica normativa medio tempore intervenuta ed ha ulteriormente modificato il piano, riducendo a 24 le rate previste per il saldo del debito falcidiato esistente nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Al momento, dunque, la proposta prevede:
- il pagamento delle spese in prededuzione € 3.872,85 (di cui € 2.114,91 per OCC ed €
1.757,96 per advisor) immediato all'omologa del piano;
- il pagamento del residuo di mutuo fondiario ipotecario pari ad € 61.496,87 al 28/2/2024, in favore di attualmente in Parte_3 regolare ammortamento, secondo l'originario piano di ammortamento;
- il pagamento integrale del debito verso il ormigara per tributi locali arretrati, CP_2 pari ad € 822,00, mediante il versamento di 5 rate da € 164,40 ciascuna;
- il pagamento del debito costituito con (propria datrice di lavoro), nella Parte_2 misura del 27%, ovvero per un totale di € 573,75, con 4 rate mensili di € 125,00 cadauna ed una rata finale di € 73,75, a far tempo dalla data di omologa del piano;
- il pagamento del debito privilegiato esistente verso Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari complessivamente ad € 83.042,48) in misura falcidiata pari al 27% (quindi per 22.000,00 euro), mediante il versamento di € 17.000 entro 30 giorni dall'omologa ed € 5.000 mediante 24 rate da € 208,34 ciascuna.
* * *
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, va in primo luogo qui affermata la possibilità per l'odierno ricorrente di accedere allo strumento di regolazione del proprio sovraindebitamento, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 2, lett. e) operata dal D.L.vo n. 136/2024 a far data dal 28.09.2024.
Ed infatti, premessa una fondamentale distinzione tra norme eminentemente processuali (o prevalentemente processuali ma con riflessi sostanziali, quale quella dell'art. 67, comma 4, CCI in tema di moratoria biennale del debito privilegiato falcidiato, di cui si parlerà infra) e norme che sanciscono direttamente uno status che incide in maniera sostanziale sullo stesso accesso ad una delle procedure regolate dal codice (quale è quella dell'art. 2, lett. e) citata), chi scrive ritiene che soltanto le prime possano trovare applicazione diretta e retroattiva anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del c.d. “correttivo ter”, secondo l'espressa norma transitoria in esso compendiata.
Soltanto quelle, infatti, non fanno altro che regolare lo svolgimento di un processo o delineare alcuni aspetti secondari dello stesso, quali alcuni limiti contenutistici delle proposte svolte dal debitore sovraindebitato, mentre quelle che sopra sono state definite
“di status” incidono direttamente sulla possibilità di accedere o meno ad uno dei rimedi contemplati nella normativa speciale che qui ci occupa.
Rispetto a queste ultime non può che convenirsi con il difensore del nel momento in Pt_1 cui invoca la categoria dei “diritti quesiti”, nel senso di non poter applicare la modifica legislativa rispetto ad una norma che, nel momento in cui un soggetto ha assunto una scelta circa lo strumento che meglio si attagliava alle proprie caratteristiche individuali ed alle proprie esigenze di tutela in vista dell'obiettivo del c.d. “refresh start”, era differente ed era interpretata dalla giurisprudenza di merito preferibile in senso favorevole all'ammissione alla procedura in questione anche in caso di c.d. “debitoria mista” (cioè debiti consumeristici e debiti derivanti da precedenti attività professionali/imprenditoriali ormai cessate da tempo).
In tal senso sembra deporre anche l'art. 8 del D.L. “Giustizia” n. 136/24, intitolato “Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136”, secondo cui “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”. E ciò, stando alla relazione del Ministro, al fine di “evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza”.
Insomma, se il principio tempus regit actum ben può applicarsi in relazione alle norme processuali o a quelle che definiscono alcuni passaggi o caratteristiche dei singoli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al CCI, così non può essere per la norma che qualifica l'essenza della nozione di “consumatore”, sì da incidere in maniera rilevante sulla stessa possibilità di accedere ad uno dei suindicati strumenti, specialmente se si considera che il ricorso introduttivo innanzi a questo Tribunale risale al maggio scorso, e che solo per alcune necessità di chiarimento/integrazione lo stesso non è stato definito prima dell'entrata in vigore della novella legislativa qui in scrutinio.
Detto dell'ammissibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, le modifiche al piano proposto dal hanno consentito allo stesso di sistemare quelle criticità che CP_1 riguardavano il rispetto della regola della “priority rule” e della par condicio creditorum, nonché la limitazione sopra accennata con riguardo alla necessità di limitare al biennio la moratoria del pagamento del credito di natura privilegiata vantato da Agenzia delle Entrate
e oggetto di falcidia, sì da garantirne il soddisfacimento nella percentuale del 27% circa.
Da questo punto di vista, il fatto che il ricorrente si sia adeguato alla indicazione legislativa e di questo Giudice circa la modifica richiesta per rispettare tale termine biennale di pagamento del credito falcidiato integra una condizione che non muta la soddisfazione degli altri creditori e che migliora quella dell'Agenzia delle entrate, onde si ritiene non necessario disporre una nuova notifica della proposta ai sensi dell'art. 70, commi da 1 a 3, CCI.
Per il resto, è evidente la situazione di sovraindebitamento che colpisce l'odierno ricorrente (il quale non è gravato delle circostanze ostative di cui all'art. 69 CCI), situazione non dovuta a propria colpa grave o dolo e che vede il destinatario di una CP_1 richiesta di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per € 80.472,85, essendo al contempo gravato delle spese di mantenimento della propria famiglia (costituita da lui, moglie e due figli in età studentesca) e dal mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, che nel piano chiede di poter proseguire ad onorare regolarmente proprio nell'obiettivo di salvarne la proprietà, a fronte di entrate pari, per l'intero nucleo, a non più di 2.500 euro mensili.
La produzione documentale effettuata a corredo dell'iscrizione della presente procedura, il contenuto delle considerazioni svolte dall'OCC avv. Alessia Muletti sia al momento del deposito originario che in forza della successiva richiesta di integrazioni/modifiche al piano, la notificazione della proposta ai creditori interessati sono tutti stati effettuati regolarmente e secondo i dettami formali di cui agli articoli 67 e seguenti del CCI, e nessuno dei creditori raggiunti dalle suddette comunicazioni ha inteso proporre opposizioni o osservazioni critiche alla proposta di soddisfazione contenuta nel piano loro comunicato.
P.Q.M.
Visto l'art. 70, comma 7, CCI;
1) omologa il Piano del consumatore proposto da (C.F. CP_1
), nella versione derivante dalle due modifiche effettuate con atti C.F._1 depositati in data 11.09.2024 e 2.12.2024, e di conseguenza prevedendo:
- il pagamento delle spese in prededuzione € 3.872,85 (di cui € 2.114,91 per OCC ed €
1.757,96 per advisor) immediato all'omologa del piano;
- il pagamento integrale del debito verso il ormigara per tributi locali arretrati, CP_2 pari ad € 822,00, mediante il versamento di 5 rate da € 164,40 ciascuna;
- il pagamento del debito costituito con nella misura del 27%, ovvero per Parte_2 un totale di € 573,75, con 4 rate mensili di € 125,00 cadauna ed una rata finale di € 73,75, a far tempo dalla data di omologa del piano;
- il pagamento del debito esistente verso Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari complessivamente ad € 83.042,48) in misura falcidiata pari al 27% (quindi per 22.000,00 euro), mediante il versamento di € 17.000 entro 30 giorni dall'omologa ed € 5.000 mediante 24 rate da € 208,34 ciascuna;
2) autorizza il pagamento del residuo di mutuo fondiario ipotecario in favore di
[...] attualmente in regolare Parte_3 ammortamento, secondo l'originario piano di ammortamento;
3) conferma la sospensione di tutte le procedure di esecuzione forzata pendenti nei confronti di , nonché il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari nei CP_1 confronti del patrimonio dello stesso, ivi compresa l'iscrizione di nuove ipoteche sull'immobile di sua proprietà, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;
3) dispone che il Gestore nominato dall'O.C.C., Avv. Alessia Muletti, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento della esecuzione, e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;
4) dichiara chiusa la procedura;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Gestore presso l'OCC, avv. Alessia Muletti, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI.
Così deciso in Cremona, 30/12/2024
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. R.G. 33-1/2024 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I. nei confronti di
, C.F. – con l'Avv. FEDERICO CP_1 C.F._1
TRESOLDI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti redatto ai sensi dell'art. 67 CCI che prevedeva:
- il pagamento integrale delle spese di procedura da porre in prededuzione;
- il proseguimento nel pagamento delle rate di mutuo fondiario contratto in data e con scadenza al 2041, attualmente in regolare ammortamento;
- il pagamento integrale del debito costituito con (propria datrice di lavoro), Parte_2 mediante 17 rate da € 125,00 ciascuna;
- il pagamento integrale del debito verso il ormigara per tributi locali arretrati, CP_2 pari ad € 822,00, mediante il versamento di 5 rate da € 164,40 ciascuna;
- il pagamento del debito privilegiato esistente verso Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari complessivamente ad € 83.042,48) in misura falcidiata pari al 27% (quindi per 22.000,00 euro), mediante il versamento di € 17.000 entro 30 giorni dall'omologa ed € 5.000 mediante 50 rate da € 100,00.
La durata complessiva del piano era dunque prevista in misura pari a 80 mesi dall'omologa.
Dopo aver concesso al ricorrente il termine previsto dall'art. 70, comma 1, CCI, con provvedimento del 13.08.2024 il sottoscritto G.D. imponeva alcune modifiche al piano, motivando la richiesta con l'esigenza di garantire il rispetto della regola della priority rule e chiedendo di evitare l'assunzione di nuovo debito per sanare il pregresso.
Soddisfatti i rilievi di cui sopra attraverso la modifica del piano adottata con atto depositato in data 11.09.2024, è stato ulteriormente assegnato il termine per la notifica ai creditori della proposta di piano di ristrutturazione, all'esito del quale, però, è intervenuto il D.L.vo n. 136/2024 che ha modificato, per quanto qui d'interesse, gli articoli 2 e 67 CCI, imponendo quindi una nuova interlocuzione con il difensore del ricorrente, che ha depositato tempestivamente le proprie note, con cui ha fornito una propria interpretazione della modifica normativa medio tempore intervenuta ed ha ulteriormente modificato il piano, riducendo a 24 le rate previste per il saldo del debito falcidiato esistente nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Al momento, dunque, la proposta prevede:
- il pagamento delle spese in prededuzione € 3.872,85 (di cui € 2.114,91 per OCC ed €
1.757,96 per advisor) immediato all'omologa del piano;
- il pagamento del residuo di mutuo fondiario ipotecario pari ad € 61.496,87 al 28/2/2024, in favore di attualmente in Parte_3 regolare ammortamento, secondo l'originario piano di ammortamento;
- il pagamento integrale del debito verso il ormigara per tributi locali arretrati, CP_2 pari ad € 822,00, mediante il versamento di 5 rate da € 164,40 ciascuna;
- il pagamento del debito costituito con (propria datrice di lavoro), nella Parte_2 misura del 27%, ovvero per un totale di € 573,75, con 4 rate mensili di € 125,00 cadauna ed una rata finale di € 73,75, a far tempo dalla data di omologa del piano;
- il pagamento del debito privilegiato esistente verso Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari complessivamente ad € 83.042,48) in misura falcidiata pari al 27% (quindi per 22.000,00 euro), mediante il versamento di € 17.000 entro 30 giorni dall'omologa ed € 5.000 mediante 24 rate da € 208,34 ciascuna.
* * *
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, va in primo luogo qui affermata la possibilità per l'odierno ricorrente di accedere allo strumento di regolazione del proprio sovraindebitamento, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 2, lett. e) operata dal D.L.vo n. 136/2024 a far data dal 28.09.2024.
Ed infatti, premessa una fondamentale distinzione tra norme eminentemente processuali (o prevalentemente processuali ma con riflessi sostanziali, quale quella dell'art. 67, comma 4, CCI in tema di moratoria biennale del debito privilegiato falcidiato, di cui si parlerà infra) e norme che sanciscono direttamente uno status che incide in maniera sostanziale sullo stesso accesso ad una delle procedure regolate dal codice (quale è quella dell'art. 2, lett. e) citata), chi scrive ritiene che soltanto le prime possano trovare applicazione diretta e retroattiva anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del c.d. “correttivo ter”, secondo l'espressa norma transitoria in esso compendiata.
Soltanto quelle, infatti, non fanno altro che regolare lo svolgimento di un processo o delineare alcuni aspetti secondari dello stesso, quali alcuni limiti contenutistici delle proposte svolte dal debitore sovraindebitato, mentre quelle che sopra sono state definite
“di status” incidono direttamente sulla possibilità di accedere o meno ad uno dei rimedi contemplati nella normativa speciale che qui ci occupa.
Rispetto a queste ultime non può che convenirsi con il difensore del nel momento in Pt_1 cui invoca la categoria dei “diritti quesiti”, nel senso di non poter applicare la modifica legislativa rispetto ad una norma che, nel momento in cui un soggetto ha assunto una scelta circa lo strumento che meglio si attagliava alle proprie caratteristiche individuali ed alle proprie esigenze di tutela in vista dell'obiettivo del c.d. “refresh start”, era differente ed era interpretata dalla giurisprudenza di merito preferibile in senso favorevole all'ammissione alla procedura in questione anche in caso di c.d. “debitoria mista” (cioè debiti consumeristici e debiti derivanti da precedenti attività professionali/imprenditoriali ormai cessate da tempo).
In tal senso sembra deporre anche l'art. 8 del D.L. “Giustizia” n. 136/24, intitolato “Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136”, secondo cui “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”. E ciò, stando alla relazione del Ministro, al fine di “evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza”.
Insomma, se il principio tempus regit actum ben può applicarsi in relazione alle norme processuali o a quelle che definiscono alcuni passaggi o caratteristiche dei singoli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al CCI, così non può essere per la norma che qualifica l'essenza della nozione di “consumatore”, sì da incidere in maniera rilevante sulla stessa possibilità di accedere ad uno dei suindicati strumenti, specialmente se si considera che il ricorso introduttivo innanzi a questo Tribunale risale al maggio scorso, e che solo per alcune necessità di chiarimento/integrazione lo stesso non è stato definito prima dell'entrata in vigore della novella legislativa qui in scrutinio.
Detto dell'ammissibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, le modifiche al piano proposto dal hanno consentito allo stesso di sistemare quelle criticità che CP_1 riguardavano il rispetto della regola della “priority rule” e della par condicio creditorum, nonché la limitazione sopra accennata con riguardo alla necessità di limitare al biennio la moratoria del pagamento del credito di natura privilegiata vantato da Agenzia delle Entrate
e oggetto di falcidia, sì da garantirne il soddisfacimento nella percentuale del 27% circa.
Da questo punto di vista, il fatto che il ricorrente si sia adeguato alla indicazione legislativa e di questo Giudice circa la modifica richiesta per rispettare tale termine biennale di pagamento del credito falcidiato integra una condizione che non muta la soddisfazione degli altri creditori e che migliora quella dell'Agenzia delle entrate, onde si ritiene non necessario disporre una nuova notifica della proposta ai sensi dell'art. 70, commi da 1 a 3, CCI.
Per il resto, è evidente la situazione di sovraindebitamento che colpisce l'odierno ricorrente (il quale non è gravato delle circostanze ostative di cui all'art. 69 CCI), situazione non dovuta a propria colpa grave o dolo e che vede il destinatario di una CP_1 richiesta di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per € 80.472,85, essendo al contempo gravato delle spese di mantenimento della propria famiglia (costituita da lui, moglie e due figli in età studentesca) e dal mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, che nel piano chiede di poter proseguire ad onorare regolarmente proprio nell'obiettivo di salvarne la proprietà, a fronte di entrate pari, per l'intero nucleo, a non più di 2.500 euro mensili.
La produzione documentale effettuata a corredo dell'iscrizione della presente procedura, il contenuto delle considerazioni svolte dall'OCC avv. Alessia Muletti sia al momento del deposito originario che in forza della successiva richiesta di integrazioni/modifiche al piano, la notificazione della proposta ai creditori interessati sono tutti stati effettuati regolarmente e secondo i dettami formali di cui agli articoli 67 e seguenti del CCI, e nessuno dei creditori raggiunti dalle suddette comunicazioni ha inteso proporre opposizioni o osservazioni critiche alla proposta di soddisfazione contenuta nel piano loro comunicato.
P.Q.M.
Visto l'art. 70, comma 7, CCI;
1) omologa il Piano del consumatore proposto da (C.F. CP_1
), nella versione derivante dalle due modifiche effettuate con atti C.F._1 depositati in data 11.09.2024 e 2.12.2024, e di conseguenza prevedendo:
- il pagamento delle spese in prededuzione € 3.872,85 (di cui € 2.114,91 per OCC ed €
1.757,96 per advisor) immediato all'omologa del piano;
- il pagamento integrale del debito verso il ormigara per tributi locali arretrati, CP_2 pari ad € 822,00, mediante il versamento di 5 rate da € 164,40 ciascuna;
- il pagamento del debito costituito con nella misura del 27%, ovvero per Parte_2 un totale di € 573,75, con 4 rate mensili di € 125,00 cadauna ed una rata finale di € 73,75, a far tempo dalla data di omologa del piano;
- il pagamento del debito esistente verso Agenzia delle Entrate – Riscossione (pari complessivamente ad € 83.042,48) in misura falcidiata pari al 27% (quindi per 22.000,00 euro), mediante il versamento di € 17.000 entro 30 giorni dall'omologa ed € 5.000 mediante 24 rate da € 208,34 ciascuna;
2) autorizza il pagamento del residuo di mutuo fondiario ipotecario in favore di
[...] attualmente in regolare Parte_3 ammortamento, secondo l'originario piano di ammortamento;
3) conferma la sospensione di tutte le procedure di esecuzione forzata pendenti nei confronti di , nonché il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari nei CP_1 confronti del patrimonio dello stesso, ivi compresa l'iscrizione di nuove ipoteche sull'immobile di sua proprietà, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;
3) dispone che il Gestore nominato dall'O.C.C., Avv. Alessia Muletti, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento della esecuzione, e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;
4) dichiara chiusa la procedura;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Gestore presso l'OCC, avv. Alessia Muletti, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI.
Così deciso in Cremona, 30/12/2024
Il Giudice
dott. Andrea Milesi