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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22185/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. STEFANIA CALI', Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. STEFANIA CALI'; Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Marcheno (Bs), Via II Giugno n. 1/C, viene assegnata alla GN , che Parte_2 ivi abiterà unitamente alla figlia minore, formalmente residente presso la madre. Il OR si impegna Parte_1
a rilasciare la casa coniugale entro l'omologa della separazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 30/06/2026;
3) Affidamento condiviso della figlia nelle forme del c.d. affido alternato, secondo il seguente Persona_1 calendario:
➢ La prima e la terza settimana del mese, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore al lunedì, dall'uscita da scuola, al mercoledì mattina, pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare a scuola nei giorni di Per_1 propria spettanza, negli orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico, oltreché dal venerdì mattina, dall'uscita da scuola, alla domenica mattina, con l'impegno, a carico del padre, di condurre la minore presso la casa materna entro le ore 10:00. La madre, dal canto suo, potrà vedere e tenere con sé la minore dal mercoledì, dall'uscita da scuola, al venerdì mattina, pernotti compresi, oltreché la domenica, dalle ore 10:00 del mattino, al martedì della 1 settimana successiva (come si dirà a breve), pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare scuola nei Per_1 giorni di propria spettanza, negli orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico.
➢ La seconda e la quarta settimana del mese: la madre potrà vedere e tenere con sé la minore al lunedì, dall'uscita da scuola, al mercoledì mattina, pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare a scuola nei giorni di Per_1 propria spettanza, negli orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico, oltreché dal venerdì mattina, dall'uscita da scuola, alla domenica mattina, con l'impegno, a carico della madre, di condurre la minore presso la casa materna entro le ore 10:00. Il padre, dal canto suo, potrà vedere e tenere con sé la minore dal mercoledì, dall'uscita da scuola, al venerdì mattina, pernotti compresi, oltreché la domenica, dalle ore 10:00 del mattino, al martedì della settimana successiva, pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare scuola nei giorni di propria spettanza, negli Per_1 orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico.
Nonché ogniqualvolta la minore desideri frequentare la figura paterna e/o la figura materna, previo accordo tra i genitori, con congruo preavviso e compatibilmente agli impegni e/o agli orari dei componenti il nucleo familiare.
Quanto alle Festività Natalizie, le parti dichiarano di voler seguire, anche nelle 2 (due) settimane ordinariamente da considerarsi ai presenti fini (23/12 – 06/01), il calendario “ordinario” delle frequentazioni, sopra riportato, avendo cura, pur tuttavia, di trascorrere con la minore 3(tre) festività principali ciascuno (24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 01/01,
06/01), alternandole di anno in anno. Lo stesso dicasi per le vacanze di Pasqua, avendo cura di trascorrere con la minore l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, alternando tali festività principali di anno in anno.
Due settimane non consecutive ciascuno durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni di Per_1
4) Quanto al mantenimento della prole, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali delle parti nonché dei periodi di permanenza paritetica della figlia presso ciascun genitore, il OR e la GN Parte_1 Parte_2 provvederanno direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di percorrenza Persona_1 della minore presso di sé (c.d. mantenimento diretto): non viene determinato, pertanto, alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro genitore.
Tenuto conto, tuttavia, dei redditi della GN rispetto ai redditi del OR , nonché Parte_2 Parte_1 dell'assegnazione della casa familiare in favore della GN , le parti dichiarano di voler convenire Parte_2 quanto segue:
La GN , in qualità di rappresentante legale pro tempore della società “ Parte_2 [...]
” (c.f.: p.iva: ), è intenzionata ad impedire il Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rinnovo di uno dei contratti di locazione citati in premessa, sicché da destinare il godimento, ad uso gratuito, di una delle 2 (due) unità immobiliari citate in premessa al coniuge OR , affinché la abiti unitamente alla Parte_1 figlia minore Per_1
Le parti dichiarano, pertanto, di voler provvedere quanto prima alla sottoscrizione di precipuo contratto di comodato ad uso gratuito con finalità specifica (destinazione ad abitazione principale del OR e della minore Parte_1
fintanto che la minore non sarà economicamente autosufficiente e abiterà unitamente al genitore). Persona_1
2 Il tutto anche al fine di rendere più semplice e agevole la gestione di in ossequio al calendario delle Per_1 frequentazioni sopra riportato: le unità immobiliari in discorso si trovano a brevissima distanza dalla casa coniugale, assegnata alla GN , al luogo di lavoro delle parti nonché all'istituto scolastico frequentato da Parte_2
Per_1
Nelle more della vigenza dei contratti di locazione indicati in premessa e fino a quando non verrà sottoscritto precipuo contratto di comodato ad uso gratuito tra la società “ ” (c.f.: Controparte_1
; p.iva: ), ed il OR , la GN si impegna ad accollarsi P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1 Parte_2 al 100% la spesa rappresentata dal canone di locazione dovuto per il godimento di altro e diverso immobile ove il OR trasferirà la residenza ed ivi abiterà unitamente alla figlia minore nei giorni di Sua Parte_1 Per_1 spettanza, il tutto a titolo di concorso nel mantenimento di Per_1
Attualmente, il trasferimento interessa un immobile sito in Magno – Frazione di Gardone Val Trompia (Bs), Via
Caregno 37/L – canone di locazione mensile pari ad € 500,00. La GN i impegna a versare quanto dovuto Pt_2
a titolo di canone di locazione mensile direttamente in favore della locatrice dell'unità immobiliare ove è prossimo il trasferimento del marito OR . In caso di mancato pagamento, da parte della GN Parte_1 [...]
, anche di una sola mensilità del canone di locazione pattuito tra il OR e la locatrice, il Pt_2 Parte_1 OR potrà pretendere la liquidazione del tantundem direttamente sul proprio conto corrente, sicché Parte_1 da impiegare poi tale provvista per il pagamento del canone di locazione, ovverosia potrà agire in regresso nei confronti della GN per le mensilità versate dallo stesso alla locatrice, ai sensi e per gli effetti di legge Pt_2 tutti.
Spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato, al 50% tra i genitori.
L'Assegno Unico Universale rimane di titolarità al 100% del padre, OR . Parte_1
5) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, non richiedono per sé un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
6) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio con un preavviso di almeno 90(novanta) giorni, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura prescelti per i periodi di vacanza, nonché a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio della figlia purché accompagnato dall'altro genitore.
7) Ad eccezione di quanto previsto dai punti precedenti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica con il presente accordo e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MA (BS) (atto n. 6, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
3 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22185/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. STEFANIA CALI', Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. STEFANIA CALI'; Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Marcheno (Bs), Via II Giugno n. 1/C, viene assegnata alla GN , che Parte_2 ivi abiterà unitamente alla figlia minore, formalmente residente presso la madre. Il OR si impegna Parte_1
a rilasciare la casa coniugale entro l'omologa della separazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 30/06/2026;
3) Affidamento condiviso della figlia nelle forme del c.d. affido alternato, secondo il seguente Persona_1 calendario:
➢ La prima e la terza settimana del mese, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore al lunedì, dall'uscita da scuola, al mercoledì mattina, pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare a scuola nei giorni di Per_1 propria spettanza, negli orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico, oltreché dal venerdì mattina, dall'uscita da scuola, alla domenica mattina, con l'impegno, a carico del padre, di condurre la minore presso la casa materna entro le ore 10:00. La madre, dal canto suo, potrà vedere e tenere con sé la minore dal mercoledì, dall'uscita da scuola, al venerdì mattina, pernotti compresi, oltreché la domenica, dalle ore 10:00 del mattino, al martedì della 1 settimana successiva (come si dirà a breve), pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare scuola nei Per_1 giorni di propria spettanza, negli orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico.
➢ La seconda e la quarta settimana del mese: la madre potrà vedere e tenere con sé la minore al lunedì, dall'uscita da scuola, al mercoledì mattina, pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare a scuola nei giorni di Per_1 propria spettanza, negli orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico, oltreché dal venerdì mattina, dall'uscita da scuola, alla domenica mattina, con l'impegno, a carico della madre, di condurre la minore presso la casa materna entro le ore 10:00. Il padre, dal canto suo, potrà vedere e tenere con sé la minore dal mercoledì, dall'uscita da scuola, al venerdì mattina, pernotti compresi, oltreché la domenica, dalle ore 10:00 del mattino, al martedì della settimana successiva, pernotti compresi, con l'impegno di portare e ritirare scuola nei giorni di propria spettanza, negli Per_1 orari di apertura e chiusura dell'Istituto scolastico.
Nonché ogniqualvolta la minore desideri frequentare la figura paterna e/o la figura materna, previo accordo tra i genitori, con congruo preavviso e compatibilmente agli impegni e/o agli orari dei componenti il nucleo familiare.
Quanto alle Festività Natalizie, le parti dichiarano di voler seguire, anche nelle 2 (due) settimane ordinariamente da considerarsi ai presenti fini (23/12 – 06/01), il calendario “ordinario” delle frequentazioni, sopra riportato, avendo cura, pur tuttavia, di trascorrere con la minore 3(tre) festività principali ciascuno (24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 01/01,
06/01), alternandole di anno in anno. Lo stesso dicasi per le vacanze di Pasqua, avendo cura di trascorrere con la minore l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, alternando tali festività principali di anno in anno.
Due settimane non consecutive ciascuno durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni di Per_1
4) Quanto al mantenimento della prole, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali delle parti nonché dei periodi di permanenza paritetica della figlia presso ciascun genitore, il OR e la GN Parte_1 Parte_2 provvederanno direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di percorrenza Persona_1 della minore presso di sé (c.d. mantenimento diretto): non viene determinato, pertanto, alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro genitore.
Tenuto conto, tuttavia, dei redditi della GN rispetto ai redditi del OR , nonché Parte_2 Parte_1 dell'assegnazione della casa familiare in favore della GN , le parti dichiarano di voler convenire Parte_2 quanto segue:
La GN , in qualità di rappresentante legale pro tempore della società “ Parte_2 [...]
” (c.f.: p.iva: ), è intenzionata ad impedire il Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rinnovo di uno dei contratti di locazione citati in premessa, sicché da destinare il godimento, ad uso gratuito, di una delle 2 (due) unità immobiliari citate in premessa al coniuge OR , affinché la abiti unitamente alla Parte_1 figlia minore Per_1
Le parti dichiarano, pertanto, di voler provvedere quanto prima alla sottoscrizione di precipuo contratto di comodato ad uso gratuito con finalità specifica (destinazione ad abitazione principale del OR e della minore Parte_1
fintanto che la minore non sarà economicamente autosufficiente e abiterà unitamente al genitore). Persona_1
2 Il tutto anche al fine di rendere più semplice e agevole la gestione di in ossequio al calendario delle Per_1 frequentazioni sopra riportato: le unità immobiliari in discorso si trovano a brevissima distanza dalla casa coniugale, assegnata alla GN , al luogo di lavoro delle parti nonché all'istituto scolastico frequentato da Parte_2
Per_1
Nelle more della vigenza dei contratti di locazione indicati in premessa e fino a quando non verrà sottoscritto precipuo contratto di comodato ad uso gratuito tra la società “ ” (c.f.: Controparte_1
; p.iva: ), ed il OR , la GN si impegna ad accollarsi P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1 Parte_2 al 100% la spesa rappresentata dal canone di locazione dovuto per il godimento di altro e diverso immobile ove il OR trasferirà la residenza ed ivi abiterà unitamente alla figlia minore nei giorni di Sua Parte_1 Per_1 spettanza, il tutto a titolo di concorso nel mantenimento di Per_1
Attualmente, il trasferimento interessa un immobile sito in Magno – Frazione di Gardone Val Trompia (Bs), Via
Caregno 37/L – canone di locazione mensile pari ad € 500,00. La GN i impegna a versare quanto dovuto Pt_2
a titolo di canone di locazione mensile direttamente in favore della locatrice dell'unità immobiliare ove è prossimo il trasferimento del marito OR . In caso di mancato pagamento, da parte della GN Parte_1 [...]
, anche di una sola mensilità del canone di locazione pattuito tra il OR e la locatrice, il Pt_2 Parte_1 OR potrà pretendere la liquidazione del tantundem direttamente sul proprio conto corrente, sicché Parte_1 da impiegare poi tale provvista per il pagamento del canone di locazione, ovverosia potrà agire in regresso nei confronti della GN per le mensilità versate dallo stesso alla locatrice, ai sensi e per gli effetti di legge Pt_2 tutti.
Spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato, al 50% tra i genitori.
L'Assegno Unico Universale rimane di titolarità al 100% del padre, OR . Parte_1
5) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, non richiedono per sé un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
6) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio con un preavviso di almeno 90(novanta) giorni, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura prescelti per i periodi di vacanza, nonché a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio della figlia purché accompagnato dall'altro genitore.
7) Ad eccezione di quanto previsto dai punti precedenti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica con il presente accordo e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MA (BS) (atto n. 6, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
3 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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