TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1610/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 10/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 10/10/1958 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. PAROLINI VALENTINA e 2) Parte_2
Nato il 04/01/1957 in MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. PAROLINI VALENTINA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 10/02/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 6752/2021 emessa in data 21/07/2021 e pubblicata in data 03/08/2021, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza del Tribunale di Milano n 6752/2021 in data 3/8/2021: Nulla sull'assegno a partire dal mese di febbraio 2025 avendo le parti autonome fonti di reddito”
DIRITTO
Pagina 1 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Parte_2
a modifica della sentenza di divorzio n. 6752/2021 emessa in data 21/07/2021 e pubblicata in data 03/08/2021, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 10/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 10/10/1958 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. PAROLINI VALENTINA e 2) Parte_2
Nato il 04/01/1957 in MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. PAROLINI VALENTINA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 10/02/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 6752/2021 emessa in data 21/07/2021 e pubblicata in data 03/08/2021, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza del Tribunale di Milano n 6752/2021 in data 3/8/2021: Nulla sull'assegno a partire dal mese di febbraio 2025 avendo le parti autonome fonti di reddito”
DIRITTO
Pagina 1 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Parte_2
a modifica della sentenza di divorzio n. 6752/2021 emessa in data 21/07/2021 e pubblicata in data 03/08/2021, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2