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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 5274/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO;
Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. KARL Controparte_1
REINSTADLER;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
pagina 1 di 4 accogliere nel merito la opposizione per cui è causa e conseguentemente accertare
l'inidoneità del contratto di mutuo già sospeso in altro procedimento a costituire titolo attuale per l'esecuzione.
Per l'effetto condannare la controparte a rifondere spese funzioni e onorari per il presente giudizio e per la fase precedente”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via pregiudiziale: dichiarare
- l'inammissibilità della presente procedura per decadenza;
in subordine
- la litispendenza a sensi dell'art.39 c.p.c.;
- l'inammissibilità delle domande già oggetto dell'ordinanza dd.16.8.2024 mai impugnate con reclamo ex art 669terdecies c.p.c.
In subordine, nel merito respingere tutte le domande avversarie.
In ogni caso con rifusione delle spese di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha promosso il giudizio di merito Parte_1 oppositivo ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza datata 16.08.2024, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'odierno ricorrente nell'espropriazione immobiliare instaurata dall'odierna convenuta.
Con l'opposizione è stato chiesto l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base contratto del mutuo fondiario Rep. N. 158895 e
Racc. N. 25183, Notaio dott.ssa del 19.04.2018, registrato a Verona 1 il Persona_1
26.04.2018 al N. 8262, Serie 1T.
Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi Controparte_1 CP_1
) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per
[...]
decadenza; in subordine, chiedendo la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell'art.39
c.p.c. e la cancellazione della causa dal ruolo;
la dichiarazione di inammissibilità delle pagina 2 di 4 domande in quanto già oggetto dell'ordinanza dd.16.8.2024 mai impugnata con reclamo ex art 669terdecies c.p.c. e in ulteriore subordine, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Con ordinanza del 21 novembre 2024 è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
Va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per i motivi infra precisati.
In punto di diritto occorre, infatti, rilevare, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente vertenza il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza del 16.08.2024, ha assegnato termine di 30 giorni per l'introduzione della fase di merito, decorrenti dal
16.08.2024 (v. ordinanza in atti).
L'opponente ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 12.09.2024 e notificato alla parte convenuta il 2.10.2024.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità di sanare il vizio processuale costituito dall'errata modalità di introduzione del giudizio, facendo ricorso al principio di cui all'art. 156 c.p.c. sussiste solo alla "condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato dal decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 2097/2014; Cass. Ord. n. 14502/2014; Cass. Ord. n. 5295/2017; Cass. Ord.
n. 12413/2019; Cass. SS.UU. n. 21657/2013, Corte appello Roma sez. III, 23/06/2022, n.
4339).
Il termine di 30 giorni, decorrente dal 16.08.2024, per la notifica alla convenuta del ricorso scadeva il 16.09.2024.
Né può ritenersi che il termine decorresse dal 1° settembre 2024, come sostenuto dall'opponente nelle note conclusive, in quanto ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt.
1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase.
In ogni caso, l'opposizione sarebbe comunque stata proposta tardivamente in quanto notificata il 2 ottobre 2024.
pagina 3 di 4 In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ogni altro motivo è assorbito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento - pari al valore del credito indicato nell'atto di precetto - (da 52.001,00 a €
260.000,00) dal Dm 55/2014, con la riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria non essendo stata espletata attività istruttoria e della fase decisionale atteso il mancato deposito di memorie di replica, seguono la soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 27 marzo 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 5274/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO;
Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. KARL Controparte_1
REINSTADLER;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
pagina 1 di 4 accogliere nel merito la opposizione per cui è causa e conseguentemente accertare
l'inidoneità del contratto di mutuo già sospeso in altro procedimento a costituire titolo attuale per l'esecuzione.
Per l'effetto condannare la controparte a rifondere spese funzioni e onorari per il presente giudizio e per la fase precedente”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via pregiudiziale: dichiarare
- l'inammissibilità della presente procedura per decadenza;
in subordine
- la litispendenza a sensi dell'art.39 c.p.c.;
- l'inammissibilità delle domande già oggetto dell'ordinanza dd.16.8.2024 mai impugnate con reclamo ex art 669terdecies c.p.c.
In subordine, nel merito respingere tutte le domande avversarie.
In ogni caso con rifusione delle spese di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha promosso il giudizio di merito Parte_1 oppositivo ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza datata 16.08.2024, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'odierno ricorrente nell'espropriazione immobiliare instaurata dall'odierna convenuta.
Con l'opposizione è stato chiesto l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base contratto del mutuo fondiario Rep. N. 158895 e
Racc. N. 25183, Notaio dott.ssa del 19.04.2018, registrato a Verona 1 il Persona_1
26.04.2018 al N. 8262, Serie 1T.
Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi Controparte_1 CP_1
) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per
[...]
decadenza; in subordine, chiedendo la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell'art.39
c.p.c. e la cancellazione della causa dal ruolo;
la dichiarazione di inammissibilità delle pagina 2 di 4 domande in quanto già oggetto dell'ordinanza dd.16.8.2024 mai impugnata con reclamo ex art 669terdecies c.p.c. e in ulteriore subordine, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Con ordinanza del 21 novembre 2024 è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
Va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per i motivi infra precisati.
In punto di diritto occorre, infatti, rilevare, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente vertenza il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza del 16.08.2024, ha assegnato termine di 30 giorni per l'introduzione della fase di merito, decorrenti dal
16.08.2024 (v. ordinanza in atti).
L'opponente ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 12.09.2024 e notificato alla parte convenuta il 2.10.2024.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità di sanare il vizio processuale costituito dall'errata modalità di introduzione del giudizio, facendo ricorso al principio di cui all'art. 156 c.p.c. sussiste solo alla "condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato dal decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 2097/2014; Cass. Ord. n. 14502/2014; Cass. Ord. n. 5295/2017; Cass. Ord.
n. 12413/2019; Cass. SS.UU. n. 21657/2013, Corte appello Roma sez. III, 23/06/2022, n.
4339).
Il termine di 30 giorni, decorrente dal 16.08.2024, per la notifica alla convenuta del ricorso scadeva il 16.09.2024.
Né può ritenersi che il termine decorresse dal 1° settembre 2024, come sostenuto dall'opponente nelle note conclusive, in quanto ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt.
1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase.
In ogni caso, l'opposizione sarebbe comunque stata proposta tardivamente in quanto notificata il 2 ottobre 2024.
pagina 3 di 4 In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ogni altro motivo è assorbito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento - pari al valore del credito indicato nell'atto di precetto - (da 52.001,00 a €
260.000,00) dal Dm 55/2014, con la riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria non essendo stata espletata attività istruttoria e della fase decisionale atteso il mancato deposito di memorie di replica, seguono la soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 27 marzo 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 4 di 4