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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2782/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Giulio Lanzetti e dell'Ab. Nicola Catalano, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo CP_1
Guducci, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 6%, e complessivamente del 13% a fronte di cumulo con la percentuale dell'8% già riconosciuta, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a CP_1 fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio avvenuto in data 30.6.2021, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorso nel suddetto infortunio in virtù CP_ della propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' col riconoscimento di 101 giorni di ITA, senza riconoscimento di postumi permanenti. Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta, sostenendo di aver subito conseguenze permanenti e formulando le domande in epigrafe.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza, senza contestare la CP_1 natura professionale dell'infortunio ma sostenendo che dallo stesso non sarebbero residuati postumi permanenti.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dal ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa alla colonna vertebrale. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “Dalla documentazione agli atti risulta che il il girono 01 luglio 2021 a seguito di infortunio Pt_1 in itinere riporta “distorsione e distrazione del deltoide (legamento), caviglia”, di lì a pochi giorni a seguito di approfondimenti diagnostici la lesione risulta essere di tipo fratturativo (a carico dell'osso cuboide). In risposta al quesito si rileva pertanto la congruenza del nesso cronologico ed eziologico relativamente al danno riportato in atti. b) In analisi ai postumi permanente, anche in relazione all'EO, è possibile richiamare la voce n. 299 (Esiti di frattura del cuboide apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – fino al 2%) e 293 (Anchilosi della caviglia in posizione favorevole – fino al 12%). Il danno globale per l'infortunio in Itinere è pertanto calcolabile in misura del 7%; la valutazione del danno va poi considerata come aggravamento da pregresso danno indennizzato CP_1 in misura del 8%, e pertanto la valutazione dei due eventi congiunti porterà ad un danno biologico complessivo del 13%.
La decorrenza va posta dalla stabilizzazione dell'infortunio che può essere collocata al 20 ottobre 2021 (cessazione dei
101 gg di ITA concessi), da tale data va fatta decorrere l'invalidità da danno biologico del 7% e dalla stabilizzazione dell'evento denunciato il 09 giugno 2022 e occorsa il 29 settembre 2022 (come da certificazione del 30 settembre CP_1
2022) va posta la decorrenza del 13% di danno globale.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha quindi ritenuto sussistente una compromissione quantificabile nel 7% a far data dalla data di ripresa dell'attività lavorativa, ossia con il 20.10.2021, come già ritenuto dall'ente. A fronte del cumulo con la percentuale dell'8% stabilizzatasi dal 29.9.2022, conseguente all'infortunio del 9.6.2022, a decorrere da tale data il CTU ha riconosciuto un danno permanente complessivo quantificato nel 13%.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2782/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 7%, a decorrere dal 20.10.21, e del 13% a decorrere dal 29.9.2022;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
LL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2782/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Giulio Lanzetti e dell'Ab. Nicola Catalano, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo CP_1
Guducci, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 6%, e complessivamente del 13% a fronte di cumulo con la percentuale dell'8% già riconosciuta, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a CP_1 fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio avvenuto in data 30.6.2021, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorso nel suddetto infortunio in virtù CP_ della propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' col riconoscimento di 101 giorni di ITA, senza riconoscimento di postumi permanenti. Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta, sostenendo di aver subito conseguenze permanenti e formulando le domande in epigrafe.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza, senza contestare la CP_1 natura professionale dell'infortunio ma sostenendo che dallo stesso non sarebbero residuati postumi permanenti.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dal ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa alla colonna vertebrale. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “Dalla documentazione agli atti risulta che il il girono 01 luglio 2021 a seguito di infortunio Pt_1 in itinere riporta “distorsione e distrazione del deltoide (legamento), caviglia”, di lì a pochi giorni a seguito di approfondimenti diagnostici la lesione risulta essere di tipo fratturativo (a carico dell'osso cuboide). In risposta al quesito si rileva pertanto la congruenza del nesso cronologico ed eziologico relativamente al danno riportato in atti. b) In analisi ai postumi permanente, anche in relazione all'EO, è possibile richiamare la voce n. 299 (Esiti di frattura del cuboide apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – fino al 2%) e 293 (Anchilosi della caviglia in posizione favorevole – fino al 12%). Il danno globale per l'infortunio in Itinere è pertanto calcolabile in misura del 7%; la valutazione del danno va poi considerata come aggravamento da pregresso danno indennizzato CP_1 in misura del 8%, e pertanto la valutazione dei due eventi congiunti porterà ad un danno biologico complessivo del 13%.
La decorrenza va posta dalla stabilizzazione dell'infortunio che può essere collocata al 20 ottobre 2021 (cessazione dei
101 gg di ITA concessi), da tale data va fatta decorrere l'invalidità da danno biologico del 7% e dalla stabilizzazione dell'evento denunciato il 09 giugno 2022 e occorsa il 29 settembre 2022 (come da certificazione del 30 settembre CP_1
2022) va posta la decorrenza del 13% di danno globale.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha quindi ritenuto sussistente una compromissione quantificabile nel 7% a far data dalla data di ripresa dell'attività lavorativa, ossia con il 20.10.2021, come già ritenuto dall'ente. A fronte del cumulo con la percentuale dell'8% stabilizzatasi dal 29.9.2022, conseguente all'infortunio del 9.6.2022, a decorrere da tale data il CTU ha riconosciuto un danno permanente complessivo quantificato nel 13%.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2782/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 7%, a decorrere dal 20.10.21, e del 13% a decorrere dal 29.9.2022;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
LL OT