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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 GENNAIO 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE MICHELE VINCENZO
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ai sensi CP_1 dell'art.417 bis co. 1 c.p.c. dall'avv. ALFONSO VITO - funzionario
- resistente -
Oggetto: “retribuzione professionale docenti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.06.2023 il ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità docente di scuola secondaria di II grado CP_1 negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 in forza di
1 reiterati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie – lamentava la mancata corresponsione per tali annualità della Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15.03.2001, corrisposta esclusivamente in favore dei docenti di ruolo e dei docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza il 31 agosto al o al 30 giugno. In ragione della tutela antidiscriminatoria di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 28 giugno 1999/70/CE, chiedeva condannarsi il a pagare € 1.559,19 a titolo di retribuzione professionale CP_1 docenti.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la prescrizione del diritto, CP_1 contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Difatti, poiché il primo atto interruttivo coincide con la notifica del presente ricorso avvenuta in data 16.06.2023, non può ritenersi prescritta la somma richiesta dal ricorrente in relazione agli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 posto che a tale data non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
**********
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 7 CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. In particolare, al comma 3 è previsto che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il
2 compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 (…)”.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale l'istante.
Per tale motivo il non ha corrisposto al ricorrente l'emolumento in CP_1 questione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Sotto tale profilo, è bene rammentare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escluda in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.).
3 Con riguardo alle ragioni oggettive che da sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Corte chiarisce che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...”
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve ritenersi che il ricorrente, per le supplenze brevi e saltuarie, abbia reso una prestazione equivalente ed assimilabile a quella resa dai docenti sostituiti.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali la Professionale Docenti è stata istituita.
Ne deriva il diritto del ricorrente di percepire il detto emolumento con la precisazione che esso spetta a norma del citato art. 25 ccnl 31.8.1999, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimiliate (co. 4) e, per periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate
(co. 5), e che il relativo importo è fissato in misura di euro 164,00 mensili ed euro 5,47 giornalieri dall'1.1.2006 ex art. 83 ccnl 29.11.2007, e di euro 174,50 mensili ed euro 5,82 giornalieri dall'1.3.2018 ex art. 38 ccnl 19.4.2018.
4 In ragione di quanto motivato, la domanda va accolta con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione professionale docenti dovuta per gli a.s.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 da determinarsi nella misura derivante dall'applicazione dei criteri indicati dal Ccnl richiamato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Viviana Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di CP_1 parte ricorrente la somma da determinarsi sulla base dei parametri individuati dal Ccnl di riferimento, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.
Taranto, 24.01.2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Di Palma
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