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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Bonatesta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna Viale della Lirican°43
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Albertini, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna Via Mariani n°22
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietario Parte_1
e comodante dell'immobile ad uso abitativo sito in Ravenna Via Marzabotto n°3, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di comodato, stipulato in data 13/02/2017 e reg.to il 14/02/2017,
a favore del figlio con conseguente condanna all'immediato rilascio del medesimo. Controparte_1
Precisava che il contratto di comodato era definito come a tempo determinato con facoltà di recesso in qualsiasi momento, recesso che era stato esercitato dal medesimo comodante con racc. 26/05/2023 alla quale non era però seguita la riconsegna dell'immobile.
La mediazione esperita preventivamente non sortiva alcun esito.
Si costituiva il resistente eccependo, dopo aver descritto le proprie vicissitudini famigliari, che il contratto di comodato, anche se non detto espressamente, era destinato a soddisfare le esigenze del
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 4 nucleo famigliare e quindi destinato a cessare quando il figlio (n. 16/02/2015), gravemente Per_1
malato, sarebbe diventato autonomo ovvero alla sua maggiore età.
Concludeva per il rigetto del ricorso con statuizione della scadenza contrattuale alla raggiunta autonomia del figlio minore ed in via subordinata alla sua maggiore età.
La causa, dopo scambio di memorie, è stata istruita con prove per testi ed è passata quindi in decisione all'udienza del 05/05/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
Il perimetro decisorio è dato dall'identificazione dello scopo del contratto di comodato (cfr. doc. 1 ricorrente), se quale semplice negozio esclusivamente a favore del comodatario ovvero quale negozio più articolato da intendersi esteso al suo nucleo famigliare e per le sue necessità.
L'esistenza delle gravi problematiche di salute del figlio minore (cfr. docc. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 26 Per_1
resistente), il fatto che i genitori si siano separati e poi divorziati con assegnazione della casa coniugale al resistente e collocazione presso di lui del figlio (cfr. docc. 1 – 10 – 13 resistente), costituiscono circostanze che impongono un'approfondita interpretazione del contratto.
Mentre il padre ricorrente esclude l'esistenza di qualsiasi collegamento con le esigenze del nucleo famigliare del figlio, quest'ultimo ritiene si tratti invece di un c.d. “comodato di scopo” stipulato proprio per garantire una stabilità abitativa per sé e per la propria famiglia.
In presenza di questa contrapposizione interpretativa, ex art. 1362 c.c., occorre indagare quale sia stata l'effettiva intenzione delle parti non limitandosi al tenore letterale delle parole ed in tale indagine va valutato anche il comportamento complessivo anteriore e posteriore alla stipula “A norma dell'art.
1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole….” (cfr. Cass. Civ.: 08/11/202 n°32786 – 25/01/2022 n°2173 – 11/11/2021 n°33451) e quindi valutando attentamente anche la concreta condotta tenuta dai contraenti (cfr. Cass. Civ.: 14/09/2021
n°24699 – 15/07/2016 n°14432).
Nel contratto, per quanto qui d'interesse, si rileva:
- nella premessa al nominativo del comodante è associato il sostantivo di “genitore” mentre al comodante quello di “figlio coniugato”;
- all'art.
1.1 a) il comodato viene qualificato come a tempo “determinato con facoltà di recesso per ciascuna delle parti in ogni momento”;
- all'art.
2.8 al comodatario viene concessa espressamente la facoltà di prendere la residenza nell'immobile.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 4 Il resistente ha documentato che il figlio è nato [...], che il proprio matrimonio risale al Per_1
07/08/2016 (cfr. doc. 1), che l'acquisto dell'immobile da parte del ricorrente è avvenuto il 21/11/2016
(cfr. doc. 7), che in esso ha fin da subito convissuto l'intero nucleo famigliare prima e il CP_1 da solo col figlio dopo la separazione coniugale fino all'attualità.
[...]
La successione cronologica esposta dimostra che la nascita di è antecedente all'acquisto Per_1
dell'immobile come pure lo è il matrimonio e quindi il ricorrente, quando ha acquistato l'immobile
(21/11/2016) per poi concederlo in comodato al figlio (13/02/2017) ben sapeva di non concederlo al figlio puramente e semplicemente bensì alla famiglia di quest'ultimo già composta da e dalla Per_1
moglie e ben sapeva che si trattava di una famiglia pesantemente segnata dalla malattia del minore.
Ulteriore conferma di tale ricostruzione deriva dal fatto che nel contratto, come abbiamo evidenziato più sopra, il resistente è qualificato come “figlio coniugato” ed è previsto che potesse prendere la residenza nell'immobile, cosa poi puntualmente avvenuta.
Il ricorrente pertanto, risulta essersi comportato alla stregua di qualsiasi buon padre di famiglia che, a fronte della famiglia del proprio figlio, con un nipote gravemente malato, ha pensato bene di fornirgli almeno una stabilità abitativa.
Ricostruzione che appare confermata dall'istruttoria svolta (teste . Tes_1
A parere del Tribunale ci troviamo quindi al cospetto non di un semplice contratto a tempo determinato bensì di un comodato cd. “ad uso famigliare” e che tale scopo appare sicuramente prevalente sul mero dato letterale del contratto “Trattasi, infatti di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa famigliare del bene” (cfr. Trib. Bari 28/04/2022 n°1606 – C. App. Bari sez. III - 24/08/2021 n°1358), scopo che costituisce la vera ed effettiva causa del contratto e che permane fin tanto che permangono le esigenze abitative del nucleo famigliare “Essendo indifferente, in caso di separazione, che i coniugi non coabitino nell'abitazione in oggetto, difatti la famiglia non cessa di esistere con la separazione, in quanto la sua nozione non si risolve nella presenza di entrambi i coniugi conviventi con i figli.” (cfr. C.
App. Venezia sez. IV - 28/09/2021 n°2442).
In presenza di tale espressa destinazione quindi “Viene a configurare un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative famigliari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende, con la conseguenza che il comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'immobile, ma deve rispettarne la destinazione abitativa, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, 2° comma c.c.” (cfr. C. App. Venezia sez. IV 06/05/2021
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 4 n°785 – Trib. Grosseto 04/11/2020 n°761 – Trib. Ragusa 29/11/2019 n°291 – Trib. Livorno 24/10/2019
n°1044).
I principi fin qui descritti trovano poi applicazione, ancor più puntuale e stringente, nei casi in cui, come in quello di specie, sia intervenuto provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, coevo all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore presso il padre attuale resistente
“In particolare, qualora ricorra l'ipotesi di comodato della casa famigliare, il successivo provvedimento di assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario dei figli, emesso a seguito di separazione personale o divorzio, non modifica la natura ed il titolo di godimento sulla casa, ma determina la concentrazione nella persona dell'assegnatario del predetto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del contratto di comodato. Il comodante è di conseguenza tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso nel contratto previsto, salva sempre l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2° c.c.” (cfr.
Trib. Grosseto 04/11/2020 n°761 – Trib. Ragusa 29/11/2019 n°291 – C. App. Napoli sez. II -
28/10/2019 n°5167 – Cass. Civ. 16/07/2019 n°19012).
Sul punto è recentissimamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. 573/2025) confermando vieppiù che il comodato per esigenze famigliari, che è dettato da eminenti ragioni solidaristiche, non è qualificabile come comodato “precario” bensì come “a termine indeterminato”
In merito alla problematica evidenziata si segnala che questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto (Trib. Ravenna n°693/2023) e che tale pronuncia è stata recentissimamente confermata in 2°grado (C. App. Bologna n°381/2025 del 06/03/2025).
Va pertanto respinta la domanda del ricorrente.
In materia di spese, il Tribunale, vista la famigliarità delle parti in causa e ritenuto opportuno non esacerbare una situazione già di per sé conflittuale, ravvisando in tali circostanze gravi ed eccezionali motivi, ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande del ricorrente;
- spese integralmente compensate tra le parti.
Ravenna, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Bonatesta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna Viale della Lirican°43
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Albertini, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna Via Mariani n°22
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietario Parte_1
e comodante dell'immobile ad uso abitativo sito in Ravenna Via Marzabotto n°3, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di comodato, stipulato in data 13/02/2017 e reg.to il 14/02/2017,
a favore del figlio con conseguente condanna all'immediato rilascio del medesimo. Controparte_1
Precisava che il contratto di comodato era definito come a tempo determinato con facoltà di recesso in qualsiasi momento, recesso che era stato esercitato dal medesimo comodante con racc. 26/05/2023 alla quale non era però seguita la riconsegna dell'immobile.
La mediazione esperita preventivamente non sortiva alcun esito.
Si costituiva il resistente eccependo, dopo aver descritto le proprie vicissitudini famigliari, che il contratto di comodato, anche se non detto espressamente, era destinato a soddisfare le esigenze del
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 4 nucleo famigliare e quindi destinato a cessare quando il figlio (n. 16/02/2015), gravemente Per_1
malato, sarebbe diventato autonomo ovvero alla sua maggiore età.
Concludeva per il rigetto del ricorso con statuizione della scadenza contrattuale alla raggiunta autonomia del figlio minore ed in via subordinata alla sua maggiore età.
La causa, dopo scambio di memorie, è stata istruita con prove per testi ed è passata quindi in decisione all'udienza del 05/05/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
Il perimetro decisorio è dato dall'identificazione dello scopo del contratto di comodato (cfr. doc. 1 ricorrente), se quale semplice negozio esclusivamente a favore del comodatario ovvero quale negozio più articolato da intendersi esteso al suo nucleo famigliare e per le sue necessità.
L'esistenza delle gravi problematiche di salute del figlio minore (cfr. docc. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 26 Per_1
resistente), il fatto che i genitori si siano separati e poi divorziati con assegnazione della casa coniugale al resistente e collocazione presso di lui del figlio (cfr. docc. 1 – 10 – 13 resistente), costituiscono circostanze che impongono un'approfondita interpretazione del contratto.
Mentre il padre ricorrente esclude l'esistenza di qualsiasi collegamento con le esigenze del nucleo famigliare del figlio, quest'ultimo ritiene si tratti invece di un c.d. “comodato di scopo” stipulato proprio per garantire una stabilità abitativa per sé e per la propria famiglia.
In presenza di questa contrapposizione interpretativa, ex art. 1362 c.c., occorre indagare quale sia stata l'effettiva intenzione delle parti non limitandosi al tenore letterale delle parole ed in tale indagine va valutato anche il comportamento complessivo anteriore e posteriore alla stipula “A norma dell'art.
1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole….” (cfr. Cass. Civ.: 08/11/202 n°32786 – 25/01/2022 n°2173 – 11/11/2021 n°33451) e quindi valutando attentamente anche la concreta condotta tenuta dai contraenti (cfr. Cass. Civ.: 14/09/2021
n°24699 – 15/07/2016 n°14432).
Nel contratto, per quanto qui d'interesse, si rileva:
- nella premessa al nominativo del comodante è associato il sostantivo di “genitore” mentre al comodante quello di “figlio coniugato”;
- all'art.
1.1 a) il comodato viene qualificato come a tempo “determinato con facoltà di recesso per ciascuna delle parti in ogni momento”;
- all'art.
2.8 al comodatario viene concessa espressamente la facoltà di prendere la residenza nell'immobile.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 4 Il resistente ha documentato che il figlio è nato [...], che il proprio matrimonio risale al Per_1
07/08/2016 (cfr. doc. 1), che l'acquisto dell'immobile da parte del ricorrente è avvenuto il 21/11/2016
(cfr. doc. 7), che in esso ha fin da subito convissuto l'intero nucleo famigliare prima e il CP_1 da solo col figlio dopo la separazione coniugale fino all'attualità.
[...]
La successione cronologica esposta dimostra che la nascita di è antecedente all'acquisto Per_1
dell'immobile come pure lo è il matrimonio e quindi il ricorrente, quando ha acquistato l'immobile
(21/11/2016) per poi concederlo in comodato al figlio (13/02/2017) ben sapeva di non concederlo al figlio puramente e semplicemente bensì alla famiglia di quest'ultimo già composta da e dalla Per_1
moglie e ben sapeva che si trattava di una famiglia pesantemente segnata dalla malattia del minore.
Ulteriore conferma di tale ricostruzione deriva dal fatto che nel contratto, come abbiamo evidenziato più sopra, il resistente è qualificato come “figlio coniugato” ed è previsto che potesse prendere la residenza nell'immobile, cosa poi puntualmente avvenuta.
Il ricorrente pertanto, risulta essersi comportato alla stregua di qualsiasi buon padre di famiglia che, a fronte della famiglia del proprio figlio, con un nipote gravemente malato, ha pensato bene di fornirgli almeno una stabilità abitativa.
Ricostruzione che appare confermata dall'istruttoria svolta (teste . Tes_1
A parere del Tribunale ci troviamo quindi al cospetto non di un semplice contratto a tempo determinato bensì di un comodato cd. “ad uso famigliare” e che tale scopo appare sicuramente prevalente sul mero dato letterale del contratto “Trattasi, infatti di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa famigliare del bene” (cfr. Trib. Bari 28/04/2022 n°1606 – C. App. Bari sez. III - 24/08/2021 n°1358), scopo che costituisce la vera ed effettiva causa del contratto e che permane fin tanto che permangono le esigenze abitative del nucleo famigliare “Essendo indifferente, in caso di separazione, che i coniugi non coabitino nell'abitazione in oggetto, difatti la famiglia non cessa di esistere con la separazione, in quanto la sua nozione non si risolve nella presenza di entrambi i coniugi conviventi con i figli.” (cfr. C.
App. Venezia sez. IV - 28/09/2021 n°2442).
In presenza di tale espressa destinazione quindi “Viene a configurare un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative famigliari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende, con la conseguenza che il comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'immobile, ma deve rispettarne la destinazione abitativa, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, 2° comma c.c.” (cfr. C. App. Venezia sez. IV 06/05/2021
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 4 n°785 – Trib. Grosseto 04/11/2020 n°761 – Trib. Ragusa 29/11/2019 n°291 – Trib. Livorno 24/10/2019
n°1044).
I principi fin qui descritti trovano poi applicazione, ancor più puntuale e stringente, nei casi in cui, come in quello di specie, sia intervenuto provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, coevo all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore presso il padre attuale resistente
“In particolare, qualora ricorra l'ipotesi di comodato della casa famigliare, il successivo provvedimento di assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario dei figli, emesso a seguito di separazione personale o divorzio, non modifica la natura ed il titolo di godimento sulla casa, ma determina la concentrazione nella persona dell'assegnatario del predetto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del contratto di comodato. Il comodante è di conseguenza tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso nel contratto previsto, salva sempre l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2° c.c.” (cfr.
Trib. Grosseto 04/11/2020 n°761 – Trib. Ragusa 29/11/2019 n°291 – C. App. Napoli sez. II -
28/10/2019 n°5167 – Cass. Civ. 16/07/2019 n°19012).
Sul punto è recentissimamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. 573/2025) confermando vieppiù che il comodato per esigenze famigliari, che è dettato da eminenti ragioni solidaristiche, non è qualificabile come comodato “precario” bensì come “a termine indeterminato”
In merito alla problematica evidenziata si segnala che questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto (Trib. Ravenna n°693/2023) e che tale pronuncia è stata recentissimamente confermata in 2°grado (C. App. Bologna n°381/2025 del 06/03/2025).
Va pertanto respinta la domanda del ricorrente.
In materia di spese, il Tribunale, vista la famigliarità delle parti in causa e ritenuto opportuno non esacerbare una situazione già di per sé conflittuale, ravvisando in tali circostanze gravi ed eccezionali motivi, ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande del ricorrente;
- spese integralmente compensate tra le parti.
Ravenna, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 4 di 4