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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8061 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Folloni presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE ATTRICE
, nato a [...] il [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.01.2025
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20 agosto 2005 (atto trascritto presso il Comune di Persona_1
San Donato Milanese atto n. 125- Parte II – Serie C) con dalla cui unione nasceva il CP_1 figlio (in data 12.04.2008), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione dei Per_2 coniugi, di disporre l'affidamento condiviso del minore con prevalente collocamento del medesimo presso di sé, la regolamentazione della frequentazione paterna, l'assegnazione della casa familiare sita in San Donato Milanese Via Brenta n. 3, nonché di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di Euro 100,00 mensili, oltre il 30% delle spese straordinarie.
L'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 27 maggio 2025 fissata con decreto in atti veniva rinviata al 2 ottobre 2025.
A detta udienza parte attrice rinunciava alla domanda di mantenimento del minore e chiedeva la rimessione della causa in decisione;
per parte convenuta, dichiarata contumace, compariva l'ADS nominato Signora che confermava la volontà del convenuto di non costituirsi in giudizio. CP_2
Il Giudice Delegato, ritenuto il giudizio di pronta definizione, non emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione, rimettendola al
Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in in Parte_1 CP_1 Persona_1 data 20 agosto 2005 (atto trascritto presso il Comune di San Donato Milanese atto n. 125- Parte II –
Serie C).
Dallo loro unione è nato il figlio (in data 12.04.2008). Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato in data [...] prossimo al raggiungimento della maggiore Per_2 età.
pagina 2 di 4 Evidenzia il Tribunale che non sono stati allegati né sono altrimenti emersi in corso di causa elementi di pregiudizio per il minore tali da indurre questo Tribunale a derogare al regime dell'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c.
Può essere quindi disposto l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente dello Per_2 stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna in San Donato Milanese Via
Brenta n. 3
Le frequentazioni con il padre, in considerazione anche dell'età del ragazzo che tra pochi mesi diventerà maggiorenne, previo accoro tra gli stessi.
Si provvede come da dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa familiare sita in Lainate, via Val Camonica n. 4, va assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente del minore.
Sul contributo al mantenimento della prole
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. la madre ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere dal padre un contributo a titolo di mantenimento per il minore.
Conseguentemente il mantenimento ordinario e straordinario di verrà sostenuto integralmente Per_2 dalla madre.
Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in in data 20 agosto 2005 (atto trascritto presso il Persona_1
Comune di San Donato Milanese atto n. 125- Parte II – Serie C);
2) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio nato in data [...]; Per_2
pagina 3 di 4 3) DISPONE il collocamento prevalente del figlio minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, in San Donato Milanese Via Brenta n. 3;
4) DISPONE che le frequentazioni paterne abbiano luogo sulla base di accordi diretti padre/figlio;
5) ASSEGNA alla madre la casa familiare di San Donato Milanese Via Brenta n. 3;
5) DÀ ATTO che la madre ha rinunciato alla domanda di mantenimento;
6) PONE per l'effetto integralmente in capo alla madre il mantenimento ordinario e straordinario di
Per_2
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
7) MANDA al Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese
(MI) dove l'atto è stato trascritto.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso, in Milano il giorno 22 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Folloni presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE ATTRICE
, nato a [...] il [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.01.2025
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20 agosto 2005 (atto trascritto presso il Comune di Persona_1
San Donato Milanese atto n. 125- Parte II – Serie C) con dalla cui unione nasceva il CP_1 figlio (in data 12.04.2008), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione dei Per_2 coniugi, di disporre l'affidamento condiviso del minore con prevalente collocamento del medesimo presso di sé, la regolamentazione della frequentazione paterna, l'assegnazione della casa familiare sita in San Donato Milanese Via Brenta n. 3, nonché di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di Euro 100,00 mensili, oltre il 30% delle spese straordinarie.
L'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 27 maggio 2025 fissata con decreto in atti veniva rinviata al 2 ottobre 2025.
A detta udienza parte attrice rinunciava alla domanda di mantenimento del minore e chiedeva la rimessione della causa in decisione;
per parte convenuta, dichiarata contumace, compariva l'ADS nominato Signora che confermava la volontà del convenuto di non costituirsi in giudizio. CP_2
Il Giudice Delegato, ritenuto il giudizio di pronta definizione, non emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione, rimettendola al
Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in in Parte_1 CP_1 Persona_1 data 20 agosto 2005 (atto trascritto presso il Comune di San Donato Milanese atto n. 125- Parte II –
Serie C).
Dallo loro unione è nato il figlio (in data 12.04.2008). Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato in data [...] prossimo al raggiungimento della maggiore Per_2 età.
pagina 2 di 4 Evidenzia il Tribunale che non sono stati allegati né sono altrimenti emersi in corso di causa elementi di pregiudizio per il minore tali da indurre questo Tribunale a derogare al regime dell'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c.
Può essere quindi disposto l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente dello Per_2 stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna in San Donato Milanese Via
Brenta n. 3
Le frequentazioni con il padre, in considerazione anche dell'età del ragazzo che tra pochi mesi diventerà maggiorenne, previo accoro tra gli stessi.
Si provvede come da dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa familiare sita in Lainate, via Val Camonica n. 4, va assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario prevalente del minore.
Sul contributo al mantenimento della prole
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. la madre ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere dal padre un contributo a titolo di mantenimento per il minore.
Conseguentemente il mantenimento ordinario e straordinario di verrà sostenuto integralmente Per_2 dalla madre.
Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in in data 20 agosto 2005 (atto trascritto presso il Persona_1
Comune di San Donato Milanese atto n. 125- Parte II – Serie C);
2) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio nato in data [...]; Per_2
pagina 3 di 4 3) DISPONE il collocamento prevalente del figlio minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, in San Donato Milanese Via Brenta n. 3;
4) DISPONE che le frequentazioni paterne abbiano luogo sulla base di accordi diretti padre/figlio;
5) ASSEGNA alla madre la casa familiare di San Donato Milanese Via Brenta n. 3;
5) DÀ ATTO che la madre ha rinunciato alla domanda di mantenimento;
6) PONE per l'effetto integralmente in capo alla madre il mantenimento ordinario e straordinario di
Per_2
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
7) MANDA al Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese
(MI) dove l'atto è stato trascritto.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso, in Milano il giorno 22 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4