Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
R Aula 'A' IN 021 12/01 REPU OLO TALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14778/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.4408 Dott. NN MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.18/12/00 SERVELLO Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente S ENTEN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 3000 per diritti FEB. 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
GI AN;
- intimato avverso la sentenza n. 1956/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/05/98 R.G.N. 23192/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco 5499 -1- SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo. NN Gisonna, con ricorso del 2 maggio 90, conveniva, innanzi al Pretore di Napoli, il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna alla pensione di inabilità o all'assegno , d'invalidità, nonché l'indennità di accompagnamento. Il pretore rigettava la domanda con sentenza del 17 10 91. Su appello del Gisonna,il Tribunale di Napoli, disposta nuova ctu, con sentenza depositata il 15 maggio 98, condannava il Ministero a erogare l'assegno di invalidità dall'1 2 97. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 118/1971 per insussistenza del requisito sanitario, nonché violazione del D.M. 5 2 92 del Ministero della Sanità. In relazione all'art. 360 primo co. n. 3 cpc. Nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360 primo co. n. 5 cpc. Si afferma che il Tribunale,in presenza di contrastanti ctu, non avrebbe adeguatamente motivato limitandosi ad un'elencazione delle infermità riscontrate. Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 118/71, in relazione all'art. 360 primo co. n. 3 cpc. Si assume l'omessa dimostrazione dei requisiti socio-economici. Col terzo motivo si afferma l'omessa motivazione sui requisiti socio-economici. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Assorbente è l'esame del secondo e del terzo motivo. лем 2 L'art. 13 1. n. 118/71, richiede, per la concessione dell'assegno, oltre alla prescritta riduzione della capacità lavorativa,l'incollocazione al lavoro e le condizioni economiche richieste per la ร concessione della pensione, oltrechè la mancata titolarità di prestazioni incompatibili. Trattasi di requisiti del diritto e l'indagine della loro sussistenza deve essere eseguita dal giudice esattamente come per il requisito sanitario. Va precisato che il giudice medesimo, in assenza di dimostrazione dei requisiti in parola, è esonerato dal dovere di indagine sul requisito sanitario, in quanto da solo insufficiente a far ritenere sussistente il diritto invocato, dovendosi,in conseguenza, rigettare la domanda. Nel caso in esame,nessuna indagine è stata svolta in proposito e tale mancato accertamento è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità (Cass. 3628/94). Poiché nella fattispecie i giudici d'appello, violando i suddetti principi,hanno riconosciuto il diritto invocato, prescindendo da ogni esame sulla sussistenza dei richiesti requisiti socio- economici (così intesi quelli sopra indicati, diversi dal requisito sanitario), la sentenza impugnata va cassata, di conseguenza restando assorbito l'esame del primo motivo. La causa va rimessa quindi ad altro Giudice, il quale, alla stregua del principio esposto, esaminerà se sussistono gli estremi per la concessione del beneficio richiesto. Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 18 dicembre 2000 Il Presidente est.: Guglichen auth k ееееShill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 12 FEB. 2001 " IL COLLABORATORE A M E DI CANCELLERIA R P U S T I N O E Z E R O C • •