Art. 2.
All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sara' provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.
All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sara' provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.