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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/09/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 673/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025 nella causa n. 673/2024 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO, PIREDDA Parte_1 C.F._1
MAVI, PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU Controparte_1 P.IVA_1
MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente dopo avere presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi Per_1 dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
− parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza rispetto alla documentazione sanitaria presentata in giudizio e per non aver sufficientemente valutato la dispnea presente a riposo sofferta dalla ricorrente, che costituirebbe condizione per il giudizio di non autosufficienza ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento secondo le tabelle allegate al DM 5.2.1992;
− parte convenuta l' , rilevando l'esaustività della consulenza tecnica, ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso;
− la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
− nel merito, si osserva che, in sede di chiarimenti, il CTU dott. visitata Per_1 nuovamente la ricorrente, ha affermato che:
“CONCLUSIONI. La valutazione clinica è stata effettuata da me in data 24 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle 15.30, l'incontro è avvenuto presso il DH di Oncologia della AOU di sito al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari, e la CP_1 IG non era accompagnata da alcun perito di parte. Risulta dalla valutazione clinica da me effettuata in tale data che la IG
[...]
, nata a [...] il [...], è affetta da esiti invalidanti di chirurgia e Pt_1 radioterapia per carcinoma adenoido-cistico della parotide destra sottoposta a chirurgia demolitiva mediante parotidectomia, sacrificio del VII nervo cranico, svuotamento linfonodale latero-cervicale omolaterale, la neoplasia rea risultata classificabile pT4N0M0, dopo la chirurgia la IG è stata sottoposta a radioterapia complementare e a successivo follow-up clinico e strumentale risultato ad oggi sempre negativo per ricaduta. La patologia neoplastica da cui è stata affetta la IG era in una fase di notevole estensione loco-regionale al momento Pt_1 della diagnosi e dell'intervento chirurgico, questo ha comportato la effettuazione di una chirurgia demolitiva gravata necessariamente da sequele rilevanti quali la paralisi facciale iatrogena per il sacrificio del nervo facciale, e la limitazione dei movimenti cervicali successiva alla chirurgia, alla radioterapia e forse accentuata dalla presenza delle ernie cervicali, a causa del breve periodo intercorso la prognosi è da considerarsi infausta con grave compromissione funzionale (cod. 9325 – 100%). Tuttavia, il quesito che mi viene riproposto non è relativo alla pregressa patologia tumorale ma bensì a quella polmonare, di natura imprecisata e soprattutto di difficile valutazione circa la rilevanza e l'impatto nella capacità di vita autonoma, esiste infatti una grave incongruenza tra quanto da me rilevato nelle due visite cliniche, sia nella valutazione soggettiva che in quella obiettiva, clinica e strumentale, anche se quest'ultima limitata al solo utilizzo del saturimetro, e quanto riportato dalle valutazioni pneumologiche effettuate in passato nelle quali i colleghi coinvolti definiscono l'insufficienza respiratoria, anzi la broncopneumopatia cronica, ostruttiva severa, assegnando degli indici di funzionalità che io non ho invece riscontrato. Per tali motivi relativi all'incongruenza di cui ho detto, nell'interesse della ricorrente, allo scopo di addivenire ad una valutazione la più oggettiva possibile, chiedo al signor Giudice una integrazione specialistica pneumologica con la rilevazione di dati e valori oggettivi di funzionalità respiratoria, al fine di consentire un corretto giudizio finale.
Valutazione clinica effettuata il giorno 21 luglio 2025.
Come già detto, dopo le precedenti valutazioni e le incertezze che avevano caratterizzato le mie decisioni finali, e dopo aver tentato di coinvolgere uno specialista pneumologo senza riuscirci, ho sottoposto la IG a Parte_1 rivalutazione clinica il giorno 21 luglio 2025 dopo aver concordato questo approccio con la dottoressa . La suddetta visita è stata effettuata da me, alla presenza Per_2 del professor specialista in Pneumologia e professore Associato di Persona_3
Pneumologia presso l'Università di Sassari, in qualità di consulente tecnico di parte, medico curante della IG da diversi anni, nel corso di tale visita è emerso un quadro di grave insufficienza respiratoria di origine genetica, con dispnea a riposo per cui la IG si trova costretta ad utilizzare continuativamente la ossigeno- terapia senza che le sia possibile respirare autonomamente in aria-ambiente, anche dall'esame obiettivo emerge un grave quadro di compromissione dell'attività respiratoria per il riscontro di alterazioni gravi della funzionalità polmonare che si ripercuotono necessariamente sulla capacità respiratoria complessiva. La IG , nata a [...] il [...], è risultata affetta da Parte_1 esiti invalidanti di chirurgia demolitiva mediante parotidectomia, sacrificio del VII nervo cranico e svuotamento linfonodale latero-cervicale omolaterale, e di radioterapia complementare, con successivo follow-up clinico e strumentale ad oggi sempre negativo per ricaduta, e da una grave condizione di insufficienza respiratoria cronica ostruttiva su base genetica, caratterizzata da enfisema centrolobulare e panlobulare e come tale ad andamento ingravescente, con dispnea a riposo e necessità di O2 terapia continua. Relativamente al quesito che mi viene posto ritengo che la IG , in considerazione della condizione di grave Parte_1 insufficienza respiratoria cronica con episodi di riacutizzazione e necessità di O2 terapia continuativa, abbia diritto all'assegnazione dell'indennità di accompagnamento, è difficile inquadrare con esattezza il momento dell'inizio della documentata compromissione delle normali attività quotidiane ma, sulla base dell'andamento clinico progressivo della insufficienza respiratoria e delle date nelle quali è stata sottoposta alla mia valutazione, ritengo che tale diritto dovrebbe partire dal momento della visita del mese di ottobre 2024.
In merito alle osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Paolo Sechi dopo la stesura della mia bozza di relazione di perizia, in difesa e in rappresentanza della IG
, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla richiesta di Parte_1 anticipare l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento al mese di febbraio 2024 e non, come invece da me asserito, a partire dall'ottobre 2024, momento della mia valutazione clinica. L'avvocato Sechi basa la sua richiesta su una certificazione stilata dal prof. , Per_4 primario della Clinica Pneumologica della AOU di e datata appunto febbraio CP_1
2024, nella quale il collega rileva già la presenza della insufficienza respiratoria grave successivamente verificata. Ora, tenuto conto del carattere ingravescente della sintomatologia respiratoria, presente già nel più lontano passato ma andata poi aumentando di intensità e impegno nel tempo, credo che la richiesta dell'avvocato Sechi possa essere accolta in quanto corrisponde a verosimiglianza l'idea che al febbraio 2024 la patologia respiratoria avesse già quei caratteri di gravità tali da causare l'impossibilità di svolgere in autonomia i comuni atti di vita quotidiana. Detto ciò, e dopo le osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Sechi in merito alla data di assegnazione del diritto all'indennità di accompagnamento, ritengo verosimile e sufficientemente documentato, come da certificazione specialistica, che la condizione di grave insufficienza respiratoria della IG fosse già presente Pt_1 nel mese di febbraio 2024 e che, conseguentemente, il diritto all'indennità di accompagnamento debba essere assegnato a far data dal mese di febbraio 2024.”
Ritenuto che:
− le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni dal consulente di parte resistente;
− la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza da febbraio 2024;
− poiché la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza successiva alla proposizione del giudizio ATP, le spese di giudizio devono essere compensate per ½;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza da febbraio 2024.
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.650,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 25/09/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025 nella causa n. 673/2024 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO, PIREDDA Parte_1 C.F._1
MAVI, PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU Controparte_1 P.IVA_1
MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente dopo avere presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi Per_1 dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
− parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza rispetto alla documentazione sanitaria presentata in giudizio e per non aver sufficientemente valutato la dispnea presente a riposo sofferta dalla ricorrente, che costituirebbe condizione per il giudizio di non autosufficienza ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento secondo le tabelle allegate al DM 5.2.1992;
− parte convenuta l' , rilevando l'esaustività della consulenza tecnica, ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso;
− la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
− nel merito, si osserva che, in sede di chiarimenti, il CTU dott. visitata Per_1 nuovamente la ricorrente, ha affermato che:
“CONCLUSIONI. La valutazione clinica è stata effettuata da me in data 24 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle 15.30, l'incontro è avvenuto presso il DH di Oncologia della AOU di sito al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari, e la CP_1 IG non era accompagnata da alcun perito di parte. Risulta dalla valutazione clinica da me effettuata in tale data che la IG
[...]
, nata a [...] il [...], è affetta da esiti invalidanti di chirurgia e Pt_1 radioterapia per carcinoma adenoido-cistico della parotide destra sottoposta a chirurgia demolitiva mediante parotidectomia, sacrificio del VII nervo cranico, svuotamento linfonodale latero-cervicale omolaterale, la neoplasia rea risultata classificabile pT4N0M0, dopo la chirurgia la IG è stata sottoposta a radioterapia complementare e a successivo follow-up clinico e strumentale risultato ad oggi sempre negativo per ricaduta. La patologia neoplastica da cui è stata affetta la IG era in una fase di notevole estensione loco-regionale al momento Pt_1 della diagnosi e dell'intervento chirurgico, questo ha comportato la effettuazione di una chirurgia demolitiva gravata necessariamente da sequele rilevanti quali la paralisi facciale iatrogena per il sacrificio del nervo facciale, e la limitazione dei movimenti cervicali successiva alla chirurgia, alla radioterapia e forse accentuata dalla presenza delle ernie cervicali, a causa del breve periodo intercorso la prognosi è da considerarsi infausta con grave compromissione funzionale (cod. 9325 – 100%). Tuttavia, il quesito che mi viene riproposto non è relativo alla pregressa patologia tumorale ma bensì a quella polmonare, di natura imprecisata e soprattutto di difficile valutazione circa la rilevanza e l'impatto nella capacità di vita autonoma, esiste infatti una grave incongruenza tra quanto da me rilevato nelle due visite cliniche, sia nella valutazione soggettiva che in quella obiettiva, clinica e strumentale, anche se quest'ultima limitata al solo utilizzo del saturimetro, e quanto riportato dalle valutazioni pneumologiche effettuate in passato nelle quali i colleghi coinvolti definiscono l'insufficienza respiratoria, anzi la broncopneumopatia cronica, ostruttiva severa, assegnando degli indici di funzionalità che io non ho invece riscontrato. Per tali motivi relativi all'incongruenza di cui ho detto, nell'interesse della ricorrente, allo scopo di addivenire ad una valutazione la più oggettiva possibile, chiedo al signor Giudice una integrazione specialistica pneumologica con la rilevazione di dati e valori oggettivi di funzionalità respiratoria, al fine di consentire un corretto giudizio finale.
Valutazione clinica effettuata il giorno 21 luglio 2025.
Come già detto, dopo le precedenti valutazioni e le incertezze che avevano caratterizzato le mie decisioni finali, e dopo aver tentato di coinvolgere uno specialista pneumologo senza riuscirci, ho sottoposto la IG a Parte_1 rivalutazione clinica il giorno 21 luglio 2025 dopo aver concordato questo approccio con la dottoressa . La suddetta visita è stata effettuata da me, alla presenza Per_2 del professor specialista in Pneumologia e professore Associato di Persona_3
Pneumologia presso l'Università di Sassari, in qualità di consulente tecnico di parte, medico curante della IG da diversi anni, nel corso di tale visita è emerso un quadro di grave insufficienza respiratoria di origine genetica, con dispnea a riposo per cui la IG si trova costretta ad utilizzare continuativamente la ossigeno- terapia senza che le sia possibile respirare autonomamente in aria-ambiente, anche dall'esame obiettivo emerge un grave quadro di compromissione dell'attività respiratoria per il riscontro di alterazioni gravi della funzionalità polmonare che si ripercuotono necessariamente sulla capacità respiratoria complessiva. La IG , nata a [...] il [...], è risultata affetta da Parte_1 esiti invalidanti di chirurgia demolitiva mediante parotidectomia, sacrificio del VII nervo cranico e svuotamento linfonodale latero-cervicale omolaterale, e di radioterapia complementare, con successivo follow-up clinico e strumentale ad oggi sempre negativo per ricaduta, e da una grave condizione di insufficienza respiratoria cronica ostruttiva su base genetica, caratterizzata da enfisema centrolobulare e panlobulare e come tale ad andamento ingravescente, con dispnea a riposo e necessità di O2 terapia continua. Relativamente al quesito che mi viene posto ritengo che la IG , in considerazione della condizione di grave Parte_1 insufficienza respiratoria cronica con episodi di riacutizzazione e necessità di O2 terapia continuativa, abbia diritto all'assegnazione dell'indennità di accompagnamento, è difficile inquadrare con esattezza il momento dell'inizio della documentata compromissione delle normali attività quotidiane ma, sulla base dell'andamento clinico progressivo della insufficienza respiratoria e delle date nelle quali è stata sottoposta alla mia valutazione, ritengo che tale diritto dovrebbe partire dal momento della visita del mese di ottobre 2024.
In merito alle osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Paolo Sechi dopo la stesura della mia bozza di relazione di perizia, in difesa e in rappresentanza della IG
, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla richiesta di Parte_1 anticipare l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento al mese di febbraio 2024 e non, come invece da me asserito, a partire dall'ottobre 2024, momento della mia valutazione clinica. L'avvocato Sechi basa la sua richiesta su una certificazione stilata dal prof. , Per_4 primario della Clinica Pneumologica della AOU di e datata appunto febbraio CP_1
2024, nella quale il collega rileva già la presenza della insufficienza respiratoria grave successivamente verificata. Ora, tenuto conto del carattere ingravescente della sintomatologia respiratoria, presente già nel più lontano passato ma andata poi aumentando di intensità e impegno nel tempo, credo che la richiesta dell'avvocato Sechi possa essere accolta in quanto corrisponde a verosimiglianza l'idea che al febbraio 2024 la patologia respiratoria avesse già quei caratteri di gravità tali da causare l'impossibilità di svolgere in autonomia i comuni atti di vita quotidiana. Detto ciò, e dopo le osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Sechi in merito alla data di assegnazione del diritto all'indennità di accompagnamento, ritengo verosimile e sufficientemente documentato, come da certificazione specialistica, che la condizione di grave insufficienza respiratoria della IG fosse già presente Pt_1 nel mese di febbraio 2024 e che, conseguentemente, il diritto all'indennità di accompagnamento debba essere assegnato a far data dal mese di febbraio 2024.”
Ritenuto che:
− le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni dal consulente di parte resistente;
− la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza da febbraio 2024;
− poiché la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza successiva alla proposizione del giudizio ATP, le spese di giudizio devono essere compensate per ½;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza da febbraio 2024.
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.650,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 25/09/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso