Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ. , esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
L'art. 365 del cod. proc. civ., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso , ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo ,d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15538 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15538 Anno 2013 Presidente: ODDO MASSIMO Relatore: MATERA LINA Data pubblicazione: 20/06/2013 SENTENZA sul ricorso 15471-2007 proposto da: LEO FILIPPO C.F.LEOFPP28R231311K, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASERO MILAZZO SALVATORE; – ricorrente contro 2013 1188 ORTOFRUTTA FRISENNA DI FRISENNA CARMELO P.I.03293360875, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE SOMALIA 148, presso lo STUDIO CARUSO PROCOPIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCOLO CARLO; 9p - controricorrente – avverso la sentenza n. 46/2007 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PATERNO', depositata il 09/03/2007; udita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11436 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MAGNUM MARINE CORPORATION in persona del legale rappresentante, con sede in Miami (Florida), elettivamente domiciliato in ROMA P PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, difeso dall'avvocato NINO MUSIO SALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, SS AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO U CHIOCCI, difesi dagli avvocati FRANCO LUIGI SATTA, SEBASTIANO CHIRONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 106/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 28/5/1999, depositata il 23/06/99;
RG. 121/98,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato SEBASTIANO CHIRONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio civile conseguente a sentenza definitiva di condanna per il delitto di diffamazione commesso col mezzo della stampa in relazione ad un articolo pubblicato sul quotidiano "La Nuova Sardegna", nel quale si ipotizzava la illecita utilizzazione di una imbarcazione del valore di due miliardi di lire in operazione di contrabbando, il tribunale di Sassari - adito dalla società proprietaria del natante "Magnum Marine Corporation" per determinazione dei danni, per i quali era già a suo favore pronuncia generica di riconoscimento ex art. 278 c.p.c. - con sentenza del 24.10.1997 condannava AU SI, autore dell'articolo, e la società "Editoriale La Nuova Sardegna" s.p.a., in solido, al risarcimento dei soli danni non patrimoniali in ragione di cinque milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione dall'avvenuta pubblicazione.
La impugnazione della società "Magnum Marine Corporation" era in parte accolta dalla Corte di appello di Cagliari, che, con sentenza emessa nella sezione distaccata di Sassari, liquidava nella maggior somma di cinquanta milioni di lire l'importo dei danni non patrimoniali e confermava la insussistenza dei danni patrimoniali, non avendone la società istante fornito la dimostrazione e non potendosi, in fase di gravame, introdurre la prova orale negata dal primo giudice, per la quale in appello non era stata avanzata alcuna istanza di ammissione in sede di conclusioni definitive. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società "Magnum Marine Corporation", che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, che AU SI e la Editoriale Nuova Sardegna s.p.a. contrastano con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. I resistenti, in memoria, eccepiscono la inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che il ricorso, contrariamente a quanto assumono i resistenti (secondo i quali la impugnazione sarebbe stata proposta dall'avvocato Nino Musio-Sale non munito della procura speciale richiesta per il giudizio di cassazione (art. 365 c.p.c.), quella agli atti non essendo tale per essere stata conferita al difensore in data antecedente al giudizio di primo grado e di appello con validità soltanto per i due gradi del giudizio di merito), deve, invece, ritenersi ammissibile.
All'avvocato Nino Musio-Sale, infatti, la società "Magnum Marine Corporation", con sede in Miami nello Stato americano della Florida, con procura speciale del 3.12.1985 del Console italiano in quella città, aveva attribuito la sua rappresentanza sostanziale in Italia, quale procuratore preposto esattamente alla gestione dell'affare per cui è causa, al suddetto rappresentante sostanziale conferendo, altresi, con il medesimo atto, il potere di stare in giudizio in nome di essa rappresentata, il tutto secondo la previsione dell'art. 77 c.p.c., la cui applicabilità non risulta contestata dalle altre parti nel corso del procedimento di primo e di secondo grado, ove era stata dal rappresentante esplicitata sempre la "contemplatio domini".
Di conseguenza, l'avvocato Nino Musio-Sale, avendo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, era certamente abilitato a stare in giudizio, nella veste di rappresentante della società in Italia, senza il ministero di altro difensore.
La facoltà della parte di difendersi di persona, infatti, sussiste sia quando il professionista agisce o è convenuto in proprio, sia quando si costituisce in giudizio in nome altrui in virtù di rappresentanza sostanziale ex art. 77 c.p.c. e detta facoltà si estende anche al giudizio di cassazione (Cass., n. 2846/84; Cass., n. 387 89), sempre che si tratti di avvocato iscritto nello speciale albo (art. 365 c.p.c.). Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, nonché la violazione delle norme di cui agli art. 113, 115 e 116 c.p.c., 2697 cod. civ., 356 e 359 c.p.c. e, particolarmente, della norma di cui all'art. 257 c.p.c. relativa ai poteri officiosi del giudice - la società ricorrente assume che, in virtù del potere di ufficio che ha anche il giudice di appello di disporre l'esame dei testi di riferimento, la Corte di merito aveva il dovere di procedere al riesame dell'attività istruttoria espletata in primo grado mediante l'escussione dei suddetti testi, siccome essa istante aveva sollecitato.
La censura non è fondata.
La necessità - prevista dall'art. 257 c.p.c., che è norma applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo dell'art. 359 stesso codice - di procedere all'ulteriore istruttoria mediante il riesame dei testi (al limitato fine di chiarire le loro deposizioni o di correggere irregolarità verificatesi nel precedente espletamento della prova orale) è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, in quanto involge un giudizio di opportunità, che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (ex plurimis: Cass., n. 2400/88). Inoltre, l'esercizio del potere discrezionale di ordinare la rinnovazione dell'esame dei testimoni già escussi in nessun caso può consentire l'ingresso di una prova, dall'assunzione della quale la parte interessata sia decaduta. Nel caso in esame, la impugnata sentenza, peraltro, espone convincente motivazione sul fatto che della applicabilità dell'art. 257 c.p.c. non sussistevano neppure le condizioni, poiché la deposizione resa da ciascuno dei testi, di cui si sollecitava il riesame, era esplicita e chiara ne' vi era necessità di correggerne eventuali irregolarità, altra essendo la questione del contrasto tra le diverse deposizioni.
Con il secondo mezzo di impugnazione - deducendo, anche in relazione al disposto degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., la violazione delle norme di cui agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa il negato riconoscimento del danno patrimoniale - la società ricorrente assume che il giudice di appello non aveva adeguatamente valutato le prove e non aveva tenuto conto del fatto che essa società aveva tempestivamente chiesto di dimostrare, anche per testimoni, che la imbarcazione venduta al prezzo di 250.000 dollari era il prototipo unico oggetto dell'articolo diffamatorio.
Anche questa censura non può essere accolta, giacché la Corte di merito ha rilevato che la prova orale articolata sul punto, non ammessa dal giudice istruttore, non poteva essere ammessa neppure dal tribunale in quanto non riproposta nelle conclusioni definitive di primo grado, sicché, essendosi deciso in base alle risultanze di prova ritualmente acquisite, era stato rispettato il principio dell'onere della prova quale regola del giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso la società denuncia la violazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito compensato tra le parti in ragione di un terzo le spese dei due gradi del giudizio nonostante la soccombenza dei resistenti, nei cui confronti la domanda risarcitoria era stata accolta, anche se in misura ridotta rispetto alla pretesa avanzata. Il motivo è del tutto infondato, giacché la statuizione sulle spese, quanto alla parziale compensazione, è stata adottata proprio in ragione del parziale accoglimento della domanda, che costituisce ipotesi scolastica della fattispecie ex art. 92, comma 2, c.p.c.. Il ricorso pertanto, deve essere rigettato con la condanna della società soccombente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione secondo l'importo determinato in dispositivo.
P.T.M.
La Corte 3^ sezione civile rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivo euro 111,00 oltre euro 5.000 (cinquemila) per onorari. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002