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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.340/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1
Pennacchio, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA), via
G. Ruffini n.3.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Eugenio Salzano, presso il cui studio CP_1
elett.te domicilia in Napoli, piazza D'Ovidio n.6.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15/2/2024, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, n. 5439/2023, che aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti da ed aveva così statuito: CP_1
“- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva al lordo delle CP_1
ritenute normativamente previste di € 10.643,05 per i titoli indicati in parte motiva oltre accessori previsti per legge in relazione a ciascuna voce di credito accertata;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi €
1820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie CP_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
3.Fissata la prima udienza di discussione per il 12/6/2024, dopo un rinvio d'ufficio all'udienza del 27/11/2024, in assenza del procuratore di parte appellante, la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art.348 c.p.c, all'udienza odierna del 29/1/2025, dando rituale comunicazione del provvedimento al procuratore di parte appellante .
4.All'odierna udienza di discussione non è comparso nessuno, per cui la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
6.A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che l'applicazione dell'art.348 c.p.c appare pienamente compatibile con la specialità del rito del lavoro e con i principi cui esso si ispira , atteso che l'ultimo comma dell'art.420 c.p.c vieta solo il “mero rinvio” dell'udienza di discussione, ma non anche il rinvio dettato da ragioni processuali o da altro valido motivo (cfr. Cass. sez.un. 25 maggio 1993 n. 5839, Cass. sez.lav. n. 6326 del 2001).
In tal senso si è pronunciata anche di recente la Suprema Corte affermando che “La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello”( Cass. sez.lav. ord. n. 41733 del
28/12/2021).
7.Pertanto, poiché la parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
8.La complessità della controversia sotto il profilo dell'individuazione del soggetto legittimato passivo costituisce grave ragione per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) dichiara improcedibile l'appello; 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni , ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.340/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1
Pennacchio, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA), via
G. Ruffini n.3.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Eugenio Salzano, presso il cui studio CP_1
elett.te domicilia in Napoli, piazza D'Ovidio n.6.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15/2/2024, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, n. 5439/2023, che aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti da ed aveva così statuito: CP_1
“- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva al lordo delle CP_1
ritenute normativamente previste di € 10.643,05 per i titoli indicati in parte motiva oltre accessori previsti per legge in relazione a ciascuna voce di credito accertata;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi €
1820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie CP_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
3.Fissata la prima udienza di discussione per il 12/6/2024, dopo un rinvio d'ufficio all'udienza del 27/11/2024, in assenza del procuratore di parte appellante, la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art.348 c.p.c, all'udienza odierna del 29/1/2025, dando rituale comunicazione del provvedimento al procuratore di parte appellante .
4.All'odierna udienza di discussione non è comparso nessuno, per cui la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
6.A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che l'applicazione dell'art.348 c.p.c appare pienamente compatibile con la specialità del rito del lavoro e con i principi cui esso si ispira , atteso che l'ultimo comma dell'art.420 c.p.c vieta solo il “mero rinvio” dell'udienza di discussione, ma non anche il rinvio dettato da ragioni processuali o da altro valido motivo (cfr. Cass. sez.un. 25 maggio 1993 n. 5839, Cass. sez.lav. n. 6326 del 2001).
In tal senso si è pronunciata anche di recente la Suprema Corte affermando che “La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello”( Cass. sez.lav. ord. n. 41733 del
28/12/2021).
7.Pertanto, poiché la parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
8.La complessità della controversia sotto il profilo dell'individuazione del soggetto legittimato passivo costituisce grave ragione per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) dichiara improcedibile l'appello; 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni , ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente