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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17948 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa RI VI
UO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al NRG 20216/2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, largo Orazi e Curiazi Parte_1
n. 53, presso lo studio dell'avv. Erminia Curcio, che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di appello appellante
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 10, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Nappi, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta appellato pagina 1 di 11 OGGETTO: appello
Conclusioni: nelle note scritte di precisazione delle conclusioni il ha Pt_1 chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e accertamento che nulla era dovuto alla controparte, con vittoria delle spese di lite riferite al doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario e condanna della controparte alla restituzione dell'importo ricevuto di € 4.742,57, comprensivo della sorte, delle spese della fase monitoria, delle spese del giudizio di primo grado e dell'imposta di registro, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. In via subordinata, con riguardo al caso in cui fosse stata ritenuta fondata nel merito la pretesa creditoria, ha chiesto di dichiarare nullo l'opposto D.I. n. 14014/21, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge richiesti per la relativa pronuncia, con conseguente, relativa revoca e condanna del alla restituzione delle somme ricevute a titolo di CP_1 rimborso spese della fase del monitorio, oltre interessi legali maturandi dal relativo pagamento e condanna del alla refusione delle spese del giudizio di CP_1 appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il nelle note di CP_1 trattazione scritta ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto al Giudice di Pace di Roma, il dott.
, premesso di essere un medico specializzato in geriatria e di aver Controparte_1 svolto prestazioni di assistenza sanitaria in favore di ha chiesto Parte_1 ingiungere a quest'ultimo il pagamento in suo favore della complessiva somma di €
3.000,00, oltre accessori, a titolo di compenso per n. 20 visite mediche domiciliari, effettuate nel periodo compreso tra l'1 maggio 2018 e il 30 aprile 2021, giusta fattura n. 4 del 28.5.2021.
Emesso il provvedimento monitorio, ha proposto opposizione Parte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., rilevando l'assenza, nella produzione allegata al ricorso, degli estratti autentici delle scritture contabili del professionista e della convalida della parcella da parte dell'Ordine professionale di appartenenza del medico. Nel merito ha contestato la pretesa creditoria, motivata unicamente dal rancore nutrito dalla controparte nei suoi confronti, a causa dell'interruzione del rapporto di amicizia intercorso tra le parti. In particolare, ha negato che la controparte avesse effettuato, su sua richiesta, le visite domiciliari, per le quali aveva chiesto il pagamento di un corrispettivo.
Si è costituito l'opposto il quale ha evidenziato che la fattura prodotta in sede monitoria costituiva un documento idoneo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e ha ribadito di aver eseguito le visite specialistiche per le quali aveva chiesto il pagamento di un corrispettivo, osservando che, proprio in ragione del rapporto di amicizia che legava le parti, aveva chiesto un compenso inferiore a quello dovuto per le viste presso l'abitazione del paziente e aveva accordato al tempo Pt_1 per provvedere al pagamento, ma l'opponente, approfittando della sua generosità, non aveva rispettato gli accordi presi, aveva continuato ad usufruire di visite mediche e pareri senza provvedere al pagamento del dovuto.
pagina 3 di 11 Con sentenza n. 5360 del 28.2.2023 il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che il aveva fornito la prova dell'attività professionale svolta, con i documenti CP_1 versati in atti e la deposizione della teste , che aveva confermato Testimone_1 il rapporto professionale e aveva riferito di aver accompagnato personalmente il medico presso il domicilio dell'opponente per le visite richieste.
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione, notificato a mezzo pec, in data 30.3.2023.
L'appellante ha, in particolare, lamentato che il giudice di primo grado aveva travisato le dichiarazioni rese all'udienza del 30.9.2022, dalla teste Tes_1
, che non aveva mai dichiarato “di aver accompagnato personalmente il Dr.
[...]
, presso il domicilio dell'opponente, per le visite richieste”. CP_1
L'appellante ha, quindi, censurato la sentenza impugnata nella misura in cui aveva rigettato l'opposizione nonostante il mancato assolvimento, da parte dell'opposto, dell'onere di provare l'attività professionale espletata e ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato né le prove documentali, di formazione unilaterale, né le prove orali assunte, quali l'interrogatorio formale e la testimonianza delle testi e Tes_1 Testimone_2
Infine, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia in merito alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo, per assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando che la fattura azionata non era corredata degli estratti autentici delle scritture contabili ovvero della convalida da parte dell'Ordine dei Medici.
pagina 4 di 11 Ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza, in via principale, l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 14014/2021 emesso dal
Giudice di Pace di Roma ed ha chiesto che venisse dichiarata non dovuta la somma ingiunta di euro 3.000,00 e le spese del monitorio, con condanna dell'appellato al pagamento di compensi e spese dei due gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario. Sempre in via principale, ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle somme già corrisposte, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. In subordine, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa creditoria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto che venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge, con conseguente revoca e annullamento della pronuncia sulle spese del monitorio e condanna della controparte alla restituzione delle somme non dovute e già corrisposte;
con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
In vista dell'udienza di prima comparizione differita, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. al 31.10.2023, si è costituito, in data 5.10.2023, , il quale ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha osservato che non vi era stato alcun travisamento della prova, ma il giudice aveva liberamente valutato il materiale assunto, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune prove, piuttosto che ad altre e che, in particolare, le dichiarazioni rese dalla teste avevano dimostrato ulteriormente, a Tes_1 conferma di quanto già provato per tabulas, l'attività professionale medica eseguita dal dott. . CP_1
pagina 5 di 11 Ha osservato che, in merito al riparto dell'onere della prova, l'opposto aveva dato dimostrazione dell'attività professionale svolta, risultante sia dalla documentazione in atti che dalla menzionata deposizione testimoniale. Infine, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, l'eccezione era priva di rilievo, dal momento che il Giudice, nel riconoscere come provata la pretesa creditoria azionata in fase monitoria nel corso del giudizio di opposizione, aveva confermato e reso esecutivo il titolo. L'appellato ha quindi chiesto il rigetto del gravame, con conferma della sentenza n. 5360/23 di primo grado e condanna della controparte alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Ciò posto va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che dalla relativa lettura emergono, in modo chiaro, le ragioni di impugnazione della decisione di primo grado, che sono state precisamente indicate, secondo quanto sopra sinteticamente riportato.
Sono stati, infatti, indicati i motivi di censura della sentenza, dalla cui disamina emergono le ragioni per le quali è stata contestata l'impugnata pronuncia, in ciò valutato che l'appellante ha anche specificamente indicato le ragioni per le quali né le prove orali, singolarmente riportate, né i documenti prodotti costituivano idonea prova della pretesa creditoria azionata.
3. Tanto esposto l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Vanno, infatti, condivise le critiche svolte dall'appellante, nella misura in cui, nei primi due motivi di appello, ha censurato l'impugnata sentenza per non aver esattamente considerato il contenuto della deposizione della teste e per Tes_1 aver ritenuto assolto l'onere della prova, gravante sul creditore opposto, in ordine all'an e al quantum della pretesa azionata, sebbene la stessa non trovava sostegno nel materiale probatorio acquisito al giudizio.
pagina 6 di 11 Al riguardo si osserva che, come evidenziato dall'appellante, la teste non Tes_1 ha mai dichiarato di aver personalmente accompagnato il in occasione CP_1 delle visite domiciliari per cui è causa, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata.
Piuttosto, la testimone, dopo aver riferito di non aver mai visto il nello Pt_1 studio medico, ha dichiarato “preciso che non sono mai entrata nel domicilio del signor . Parte_1
Ne discende che l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale la teste, come dalla stessa riferito, avrebbe accompagnato l'opposto nelle visite presso il non trova conforto nel contenuto della deposizione resa Pt_1
4. Ciò posto con riguardo all'ulteriore motivo di appello va premesso, che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, atteso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, con la conseguenza che grava sul primo ogni onere della prova dei fatti a sostegno della pretesa ove gli stessi, come nel caso di specie, siano stati negati dalla controparte, che, nello specifico, ha contestato di aver richiesto le visite mediche domiciliari cui si riferisce la richiesta di pagamento, ha negato che le stesse erano state eseguite e che il compenso richiesto era stato concordato tra le parti (cfr. Cass. n. 11417 del
17.11.1997 e n. 4286 del 4.05.1994).
pagina 7 di 11 Tanto rilevato e richiamato quanto indicato al precedente paragrafo della presente sentenza, si osserva che, come evidenziato dall'appellante, la teste ha Tes_1 affermato di essere a conoscenza delle visite specialistiche fatte all'appellante
“perché me lo ha riferito il dottore con cui collaboro ancora”, rendendo così una dichiarazione de relato actoris cui non può attribuirsi valore probatorio (cfr. Cass.
n. 4530 del 20.02.2025 e n. 569 del 15.01.2015, in cui è evidenziato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Invero, dalla deposizione della testimone in parola non si ricavano elementi utili per comprovare che, su richiesta dell'appellante, il aveva eseguito 20 CP_1 visite specialistiche e che le parti si erano accordate in tal senso, concordando anche un corrispettivo di € 150,00 per ogni visita.
La testimone ha riferito, infatti, di una telefonata con la quale il aveva CP_1 informato un suo paziente in ordine al costo delle visite domiciliari per € 150,00 ciascuna, ma non vi sono ragioni per ritenere che l'interlocutore del medico fosse il avendo la teste espresso un'opinione in ordine all'identità del soggetto Pt_1 con cui parlava il dottore, basata su flebili elementi (cfr. dichiarazione resa dalla testimone la quale ha riferito “ho sentito il dott. che parlava al telefono CP_1 con qualcuno che ritengo fosse il signor perché ho sentito la voce Parte_1 che proveniva dal cellulare del medico, anche se non c'era il vivavoce”).
Inoltre, il fatto che il si fosse informato in ordine al costo delle visite Pt_1 domiciliari non implica che lo stesso ne abbia fruito e che, in particolare, abbia richiesto al di visitarlo per 20 volte presso la sua abitazione. CP_1
pagina 8 di 11 La teste ha, infine, riferito di conversazioni telefoniche tra le parti nel corso delle quali il medico dava delle prescrizioni al Tali telefonate, tuttavia, non Pt_1 sono visite specialistiche domiciliari e non possono giustificare la pretesa creditoria azionata tanto più che ne è rimasto imprecisato il numero e che le stesse trovano ragione nel rapporto di amicizia pacificamente esistente tra le parti.
Invero, deve ritenersi che i fatti costituitivi della pretesa creditoria azionata non siano stati provati in ragione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, considerato, peraltro, che la teste coniuge del ha negato che il Tes_2 Pt_1 dott. si fosse recato presso la loro abitazione per visite specialistiche a CP_1 domicilio, affermando che il medico frequentava la loro casa solo in ragione del rapporto di amicizia che lo legava a suo marito.
Nessun valore può infine essere attribuito alla documentazione versata in atti, costituita dalla ricevuta n. 4/2021 e da prescrizioni mediche, redatte dallo stesso appellato, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, di cui non risulta neanche la ricezione da parte del di per sé inidonei a comprovare i fatti Pt_1 costitutivi del credito azionato.
In riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, accolta l'opposizione proposta e va revocato il decreto ingiuntivo.
5. Va quindi accolta anche la domanda restitutoria proposta dall'appellante già nell'atto di appello e in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 23972 del 29.10.2020 in cui è stato precisato che, ove il pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, l'istanza di restituzione può essere formulata in qualunque momento anche all'udienza di discussione e in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 9 di 11 Invero, non è contestato ed è provato che l'appellante, in esecuzione della pronuncia di primo grado, ha versato alla controparte la somma complessiva di €
4.742,57, di cui € 3.000,00 a titolo di sorte e, per il resto, a titolo di spese legali
(cfr. bonifici depositati in data 30.06.2025, da cui risulta il versamento di € 601,20, in data 14.03.2023, di € 932,62 in data 26.04.2023, di € 3.000,00 con sei bonifici mensili da € 500,00 ciascuno dal 26 maggio 2023 al 29 ottobre 2023 e di € 208,75, per spese registrazione della sentenza, in data 31.10.2023).
Il va, pertanto, condannato a restituire tale somma alla controparte oltre CP_1 interessi legali dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. n. 34011 del 12.11.2021;
Cass. n. 24475 dell'1.10.2019 e n. 21992 del 19.10.2007, in cui è chiarito che “in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condicio indebiti ex art. 2033 c.c. sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione patrimoniale precedente alla sentenza sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite o ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”).
6. Il soccombente va condannato a rifondere alla controparte le spese di CP_1 lite, ai valori medi, per tutte le fasi del giudizio di primo grado, e per il procedimento di appello, escludendo per quest'ultimo la fase di trattazione/istruttoria non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 14014 emesso dal
Giudice di Pace di Roma in data 16 agosto 2021;
• condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.742,57 oltre interessi al tasso legale dai pagamenti al saldo;
• condanna a rifondere alla controparte le spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 1.265,00
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge e, per il giudizio di appello, in € 174,00 per spese ed € 1.701,00
per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Erminia Curcio antistataria.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice
RI VI UO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa RI VI
UO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al NRG 20216/2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, largo Orazi e Curiazi Parte_1
n. 53, presso lo studio dell'avv. Erminia Curcio, che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di appello appellante
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 10, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Nappi, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta appellato pagina 1 di 11 OGGETTO: appello
Conclusioni: nelle note scritte di precisazione delle conclusioni il ha Pt_1 chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e accertamento che nulla era dovuto alla controparte, con vittoria delle spese di lite riferite al doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario e condanna della controparte alla restituzione dell'importo ricevuto di € 4.742,57, comprensivo della sorte, delle spese della fase monitoria, delle spese del giudizio di primo grado e dell'imposta di registro, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. In via subordinata, con riguardo al caso in cui fosse stata ritenuta fondata nel merito la pretesa creditoria, ha chiesto di dichiarare nullo l'opposto D.I. n. 14014/21, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge richiesti per la relativa pronuncia, con conseguente, relativa revoca e condanna del alla restituzione delle somme ricevute a titolo di CP_1 rimborso spese della fase del monitorio, oltre interessi legali maturandi dal relativo pagamento e condanna del alla refusione delle spese del giudizio di CP_1 appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il nelle note di CP_1 trattazione scritta ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto al Giudice di Pace di Roma, il dott.
, premesso di essere un medico specializzato in geriatria e di aver Controparte_1 svolto prestazioni di assistenza sanitaria in favore di ha chiesto Parte_1 ingiungere a quest'ultimo il pagamento in suo favore della complessiva somma di €
3.000,00, oltre accessori, a titolo di compenso per n. 20 visite mediche domiciliari, effettuate nel periodo compreso tra l'1 maggio 2018 e il 30 aprile 2021, giusta fattura n. 4 del 28.5.2021.
Emesso il provvedimento monitorio, ha proposto opposizione Parte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., rilevando l'assenza, nella produzione allegata al ricorso, degli estratti autentici delle scritture contabili del professionista e della convalida della parcella da parte dell'Ordine professionale di appartenenza del medico. Nel merito ha contestato la pretesa creditoria, motivata unicamente dal rancore nutrito dalla controparte nei suoi confronti, a causa dell'interruzione del rapporto di amicizia intercorso tra le parti. In particolare, ha negato che la controparte avesse effettuato, su sua richiesta, le visite domiciliari, per le quali aveva chiesto il pagamento di un corrispettivo.
Si è costituito l'opposto il quale ha evidenziato che la fattura prodotta in sede monitoria costituiva un documento idoneo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e ha ribadito di aver eseguito le visite specialistiche per le quali aveva chiesto il pagamento di un corrispettivo, osservando che, proprio in ragione del rapporto di amicizia che legava le parti, aveva chiesto un compenso inferiore a quello dovuto per le viste presso l'abitazione del paziente e aveva accordato al tempo Pt_1 per provvedere al pagamento, ma l'opponente, approfittando della sua generosità, non aveva rispettato gli accordi presi, aveva continuato ad usufruire di visite mediche e pareri senza provvedere al pagamento del dovuto.
pagina 3 di 11 Con sentenza n. 5360 del 28.2.2023 il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che il aveva fornito la prova dell'attività professionale svolta, con i documenti CP_1 versati in atti e la deposizione della teste , che aveva confermato Testimone_1 il rapporto professionale e aveva riferito di aver accompagnato personalmente il medico presso il domicilio dell'opponente per le visite richieste.
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione, notificato a mezzo pec, in data 30.3.2023.
L'appellante ha, in particolare, lamentato che il giudice di primo grado aveva travisato le dichiarazioni rese all'udienza del 30.9.2022, dalla teste Tes_1
, che non aveva mai dichiarato “di aver accompagnato personalmente il Dr.
[...]
, presso il domicilio dell'opponente, per le visite richieste”. CP_1
L'appellante ha, quindi, censurato la sentenza impugnata nella misura in cui aveva rigettato l'opposizione nonostante il mancato assolvimento, da parte dell'opposto, dell'onere di provare l'attività professionale espletata e ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato né le prove documentali, di formazione unilaterale, né le prove orali assunte, quali l'interrogatorio formale e la testimonianza delle testi e Tes_1 Testimone_2
Infine, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia in merito alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo, per assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando che la fattura azionata non era corredata degli estratti autentici delle scritture contabili ovvero della convalida da parte dell'Ordine dei Medici.
pagina 4 di 11 Ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza, in via principale, l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 14014/2021 emesso dal
Giudice di Pace di Roma ed ha chiesto che venisse dichiarata non dovuta la somma ingiunta di euro 3.000,00 e le spese del monitorio, con condanna dell'appellato al pagamento di compensi e spese dei due gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario. Sempre in via principale, ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle somme già corrisposte, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. In subordine, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa creditoria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto che venisse dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge, con conseguente revoca e annullamento della pronuncia sulle spese del monitorio e condanna della controparte alla restituzione delle somme non dovute e già corrisposte;
con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
In vista dell'udienza di prima comparizione differita, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. al 31.10.2023, si è costituito, in data 5.10.2023, , il quale ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha osservato che non vi era stato alcun travisamento della prova, ma il giudice aveva liberamente valutato il materiale assunto, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune prove, piuttosto che ad altre e che, in particolare, le dichiarazioni rese dalla teste avevano dimostrato ulteriormente, a Tes_1 conferma di quanto già provato per tabulas, l'attività professionale medica eseguita dal dott. . CP_1
pagina 5 di 11 Ha osservato che, in merito al riparto dell'onere della prova, l'opposto aveva dato dimostrazione dell'attività professionale svolta, risultante sia dalla documentazione in atti che dalla menzionata deposizione testimoniale. Infine, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, l'eccezione era priva di rilievo, dal momento che il Giudice, nel riconoscere come provata la pretesa creditoria azionata in fase monitoria nel corso del giudizio di opposizione, aveva confermato e reso esecutivo il titolo. L'appellato ha quindi chiesto il rigetto del gravame, con conferma della sentenza n. 5360/23 di primo grado e condanna della controparte alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Ciò posto va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che dalla relativa lettura emergono, in modo chiaro, le ragioni di impugnazione della decisione di primo grado, che sono state precisamente indicate, secondo quanto sopra sinteticamente riportato.
Sono stati, infatti, indicati i motivi di censura della sentenza, dalla cui disamina emergono le ragioni per le quali è stata contestata l'impugnata pronuncia, in ciò valutato che l'appellante ha anche specificamente indicato le ragioni per le quali né le prove orali, singolarmente riportate, né i documenti prodotti costituivano idonea prova della pretesa creditoria azionata.
3. Tanto esposto l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Vanno, infatti, condivise le critiche svolte dall'appellante, nella misura in cui, nei primi due motivi di appello, ha censurato l'impugnata sentenza per non aver esattamente considerato il contenuto della deposizione della teste e per Tes_1 aver ritenuto assolto l'onere della prova, gravante sul creditore opposto, in ordine all'an e al quantum della pretesa azionata, sebbene la stessa non trovava sostegno nel materiale probatorio acquisito al giudizio.
pagina 6 di 11 Al riguardo si osserva che, come evidenziato dall'appellante, la teste non Tes_1 ha mai dichiarato di aver personalmente accompagnato il in occasione CP_1 delle visite domiciliari per cui è causa, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata.
Piuttosto, la testimone, dopo aver riferito di non aver mai visto il nello Pt_1 studio medico, ha dichiarato “preciso che non sono mai entrata nel domicilio del signor . Parte_1
Ne discende che l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale la teste, come dalla stessa riferito, avrebbe accompagnato l'opposto nelle visite presso il non trova conforto nel contenuto della deposizione resa Pt_1
4. Ciò posto con riguardo all'ulteriore motivo di appello va premesso, che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, atteso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, con la conseguenza che grava sul primo ogni onere della prova dei fatti a sostegno della pretesa ove gli stessi, come nel caso di specie, siano stati negati dalla controparte, che, nello specifico, ha contestato di aver richiesto le visite mediche domiciliari cui si riferisce la richiesta di pagamento, ha negato che le stesse erano state eseguite e che il compenso richiesto era stato concordato tra le parti (cfr. Cass. n. 11417 del
17.11.1997 e n. 4286 del 4.05.1994).
pagina 7 di 11 Tanto rilevato e richiamato quanto indicato al precedente paragrafo della presente sentenza, si osserva che, come evidenziato dall'appellante, la teste ha Tes_1 affermato di essere a conoscenza delle visite specialistiche fatte all'appellante
“perché me lo ha riferito il dottore con cui collaboro ancora”, rendendo così una dichiarazione de relato actoris cui non può attribuirsi valore probatorio (cfr. Cass.
n. 4530 del 20.02.2025 e n. 569 del 15.01.2015, in cui è evidenziato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Invero, dalla deposizione della testimone in parola non si ricavano elementi utili per comprovare che, su richiesta dell'appellante, il aveva eseguito 20 CP_1 visite specialistiche e che le parti si erano accordate in tal senso, concordando anche un corrispettivo di € 150,00 per ogni visita.
La testimone ha riferito, infatti, di una telefonata con la quale il aveva CP_1 informato un suo paziente in ordine al costo delle visite domiciliari per € 150,00 ciascuna, ma non vi sono ragioni per ritenere che l'interlocutore del medico fosse il avendo la teste espresso un'opinione in ordine all'identità del soggetto Pt_1 con cui parlava il dottore, basata su flebili elementi (cfr. dichiarazione resa dalla testimone la quale ha riferito “ho sentito il dott. che parlava al telefono CP_1 con qualcuno che ritengo fosse il signor perché ho sentito la voce Parte_1 che proveniva dal cellulare del medico, anche se non c'era il vivavoce”).
Inoltre, il fatto che il si fosse informato in ordine al costo delle visite Pt_1 domiciliari non implica che lo stesso ne abbia fruito e che, in particolare, abbia richiesto al di visitarlo per 20 volte presso la sua abitazione. CP_1
pagina 8 di 11 La teste ha, infine, riferito di conversazioni telefoniche tra le parti nel corso delle quali il medico dava delle prescrizioni al Tali telefonate, tuttavia, non Pt_1 sono visite specialistiche domiciliari e non possono giustificare la pretesa creditoria azionata tanto più che ne è rimasto imprecisato il numero e che le stesse trovano ragione nel rapporto di amicizia pacificamente esistente tra le parti.
Invero, deve ritenersi che i fatti costituitivi della pretesa creditoria azionata non siano stati provati in ragione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, considerato, peraltro, che la teste coniuge del ha negato che il Tes_2 Pt_1 dott. si fosse recato presso la loro abitazione per visite specialistiche a CP_1 domicilio, affermando che il medico frequentava la loro casa solo in ragione del rapporto di amicizia che lo legava a suo marito.
Nessun valore può infine essere attribuito alla documentazione versata in atti, costituita dalla ricevuta n. 4/2021 e da prescrizioni mediche, redatte dallo stesso appellato, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, di cui non risulta neanche la ricezione da parte del di per sé inidonei a comprovare i fatti Pt_1 costitutivi del credito azionato.
In riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, accolta l'opposizione proposta e va revocato il decreto ingiuntivo.
5. Va quindi accolta anche la domanda restitutoria proposta dall'appellante già nell'atto di appello e in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 23972 del 29.10.2020 in cui è stato precisato che, ove il pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, l'istanza di restituzione può essere formulata in qualunque momento anche all'udienza di discussione e in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 9 di 11 Invero, non è contestato ed è provato che l'appellante, in esecuzione della pronuncia di primo grado, ha versato alla controparte la somma complessiva di €
4.742,57, di cui € 3.000,00 a titolo di sorte e, per il resto, a titolo di spese legali
(cfr. bonifici depositati in data 30.06.2025, da cui risulta il versamento di € 601,20, in data 14.03.2023, di € 932,62 in data 26.04.2023, di € 3.000,00 con sei bonifici mensili da € 500,00 ciascuno dal 26 maggio 2023 al 29 ottobre 2023 e di € 208,75, per spese registrazione della sentenza, in data 31.10.2023).
Il va, pertanto, condannato a restituire tale somma alla controparte oltre CP_1 interessi legali dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. n. 34011 del 12.11.2021;
Cass. n. 24475 dell'1.10.2019 e n. 21992 del 19.10.2007, in cui è chiarito che “in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condicio indebiti ex art. 2033 c.c. sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione patrimoniale precedente alla sentenza sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite o ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”).
6. Il soccombente va condannato a rifondere alla controparte le spese di CP_1 lite, ai valori medi, per tutte le fasi del giudizio di primo grado, e per il procedimento di appello, escludendo per quest'ultimo la fase di trattazione/istruttoria non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 14014 emesso dal
Giudice di Pace di Roma in data 16 agosto 2021;
• condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.742,57 oltre interessi al tasso legale dai pagamenti al saldo;
• condanna a rifondere alla controparte le spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 1.265,00
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge e, per il giudizio di appello, in € 174,00 per spese ed € 1.701,00
per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Erminia Curcio antistataria.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice
RI VI UO
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