Articolo 6 della Legge 13 agosto 1979, n. 384
Articolo 5
Versione
4 settembre 1979
Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.
La spesa e' iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi "spesa obbligatoria", dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.
Alla corresponsione dell'indennita' di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.
Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 settembre 1979