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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/02/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1516 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott.ssa Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1516 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a[...]
Pisano n. 33 (C.F. , elettivamente domiciliato a Sassari CodiceFiscale_1
nella via Mazzini 2/D presso lo Studio dell'Avv. CLAUDIA SELIS (C.F. C.F._2
) il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
[...]
E
, nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1
OL nella via Sueddu n. 3 (C.F. , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. IA Luca Barrocu (PEC
C.F. fax 1782254976) il quale la Email_1 C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di risposta,
Considerato che in comparsa di risposta parte convenuta ha aderito alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
pertanto, entrambi i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato il 20.05.2000 ad OL (trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte II serie A, anno 2000). Dalla loro unione sono nati i figli AT (19.03.2003) e IA (14.01.2005; Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso concordate anche in corso di causa.
Rilevato che i coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso in ordine alle quali il resistente aveva aderito sin dalla comparsa di costituzione; il Presidente, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
celebrato il 20.05.2000 ad OL (trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4 parte II serie A, anno 2000), alle seguenti
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20.05.2000 a OL, trascritto presso i Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte II serie A, anno 2000; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le conseguenti annotazioni;
- i figli e IA, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, coabiteranno con il padre, presso il di lui domicilio sito in OL via Pisano
33;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, al , per il mantenimento dei due figli, la somma di euro 300,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate le sono già note;
- stabilire che le spese di natura straordinaria affrontate nell'interesse dei figli, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate per intero, dall'altro genitore, secondo il protocollo del CNF;
- Vista l'età di IA (18 anni) e (20 anni) le frequentazioni con la genitrice Per_1 potranno essere liberamente concordate tra di loro, compatibilmente con i rispettivi impegni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 29.2.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott.ssa Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1516 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a[...]
Pisano n. 33 (C.F. , elettivamente domiciliato a Sassari CodiceFiscale_1
nella via Mazzini 2/D presso lo Studio dell'Avv. CLAUDIA SELIS (C.F. C.F._2
) il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
[...]
E
, nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1
OL nella via Sueddu n. 3 (C.F. , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. IA Luca Barrocu (PEC
C.F. fax 1782254976) il quale la Email_1 C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di risposta,
Considerato che in comparsa di risposta parte convenuta ha aderito alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
pertanto, entrambi i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato il 20.05.2000 ad OL (trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte II serie A, anno 2000). Dalla loro unione sono nati i figli AT (19.03.2003) e IA (14.01.2005; Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso concordate anche in corso di causa.
Rilevato che i coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso in ordine alle quali il resistente aveva aderito sin dalla comparsa di costituzione; il Presidente, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
celebrato il 20.05.2000 ad OL (trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4 parte II serie A, anno 2000), alle seguenti
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 20.05.2000 a OL, trascritto presso i Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte II serie A, anno 2000; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le conseguenti annotazioni;
- i figli e IA, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, coabiteranno con il padre, presso il di lui domicilio sito in OL via Pisano
33;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, al , per il mantenimento dei due figli, la somma di euro 300,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate le sono già note;
- stabilire che le spese di natura straordinaria affrontate nell'interesse dei figli, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate per intero, dall'altro genitore, secondo il protocollo del CNF;
- Vista l'età di IA (18 anni) e (20 anni) le frequentazioni con la genitrice Per_1 potranno essere liberamente concordate tra di loro, compatibilmente con i rispettivi impegni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 29.2.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo