Sentenza 20 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (In motivazione la Corte ha affermato che il condannato non poteva limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente pubblico presso il quale si era impegnato a prestare attività lavorativa non retribuita, essendo tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione nella consapevolezza che essa doveva essere compiuta entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2017, n. 58060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58060 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2017 |
Testo completo
58060-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/10/2017 Presidente - Sent. n. sez. 3487/2017- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Rel. Consigliere - GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE GAETANO DI GIURO N.3554/2017 ANTONIO CAIRO ASSUNTA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2016 del TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Stefano Tocci che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del P.M., revocava nei confronti di GL EL il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale del 21/6/2010, subordinato all'espletamento di attività lavorativa non retribuita da svolgersi per due mesi presso l'Assessorato Regionale Bilancio e Finanza. Tale Dipartimento aveva riferito che l'attività lavorativa non era stata prestata. Secondo il Giudice, il mancato espletamento dell'attività lavorativa era attribuibile a responsabilità del condannato che era ben consapevole dell'obbligo, essendo presente alla lettura della sentenza di applicazione della pena ed essendo stato determinato l'obbligo lavorativo in maniera precisa. GL non si era mai presentato al Dipartimento, né aveva fatto pervenire alcuna giustificazione per il mancato espletamento dell'attività.
2. Ricorre per cassazione il difensore di EL GL, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Nei confronti dell'imputato non era mai stata eseguita alcuna notifica dell'avviso di deposito della sentenza di applicazione della pena, munita di attestazione di irrevocabilità; né alcuna comunicazione era stata inviata al ricorrente dall'Assessorato regionale. Sussistendo un vizio del titolo esecutivo per la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza irrevocabile, così da dare la certezza all'imputato che la sentenza era esecutiva, l'obbligo imposto al ricorrente non era esigibile, poiché esso discendeva dal passaggio in giudicato della sentenza. Nemmeno era stata accertata un'attività dell'Assessorato regionale diretta ad attivare il lavoro di pubblica utilità. La revoca del beneficio della sospensione condizionale era, pertanto, illegittima.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la mancata notifica al condannato "dell'avviso di 2 deposito della sentenza di applicazione di pena, munita di attestazione di irrevocabilità", senza, per la verità, indicare quale norma preveda tale notifica per una sentenza di condanna condizionalmente sospesa che, quindi, non deve essere posta in esecuzione dal Pubblico Ministero e mancando anche i presupposti dell'art. 548 cod. proc. pen. per la notifica dell'estratto contumaciale. D'altro canto, risulta del tutto pretestuosa l'argomentazione relativa alla mancata conoscenza certa della intervenuta irrevocabilità della sentenza conseguente alla omessa notifica di cui sopra (come si è visto non prevista da alcuna norma): la motivazione dell'ordinanza è del tutto logica nell'osservare che, essendo l'imputato presente alla lettura della sentenza di applicazione della pena, egli era consapevole degli obblighi di prestazione di attività lavorativa che si era volontariamente assunto;
si deve aggiungere che era consapevole anche della rapida sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, non avendo proposto egli alcuna impugnazione né avendo ricevuto notifiche relative all'impugnazione del P.M.. Del resto, il tema deve essere risolto alla luce dell'onere di collaborazione che grava sul condannato, sempre che voglia godere definitivamente del beneficio della sospensione condizionale della pena: lo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, che il giudice può prescrivere solo "se il condannato non si oppone" (art. 165, comma 1 cod. pen.; nel caso di specie, per di più, la prestazione era oggetto della richiesta di applicazione di pena), non è equiparabile all'esecuzione di una pena, né il Dipartimento dell'Assessorato regionale era incaricato di dar corso alla esecuzione della sentenza al posto del P.M.; al contrario, trattandosi di lavoro volontario, la sua attuazione presuppone l'iniziativa e la collaborazione del condannato. Questa Corte ha affermato che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere ad una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa e, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009 - dep. 16/02/2010, Esposito, Rv. 246108; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016 - dep. 30/08/2016, Gigli, Rv. 267581). Tale principio risolve anche la diversa questione sollevata dal ricorrente relativa alla mancanza di una convocazione del condannato da parte dell'ente regionale: ancora una volta, non si tratta di atto equipollente ad un decreto del 3 P.M. emesso per dare corso all'esecuzione di una pena, ma di una (auspicabile ma non obbligatoria) attività diretta a stabilire un contatto con il soggetto che avrebbe dovuto prestare per alcuni mesi attività presso l'ente stesso;
cosicché il fei condannato che, in mancanza di tale convocazione, avrebbe dovuto attivarsi per dar corso all'attività non retribuita, nella consapevolezza che essa deve essere prestata entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei фотазд Rad DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 LLIERE PILIL CANCE Y E 1 TC Di Meo R P E Z N O S C I E A T U I R S G O N C E 4