Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2017, n. 58060
CASS
Sentenza 20 ottobre 2017

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Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (In motivazione la Corte ha affermato che il condannato non poteva limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente pubblico presso il quale si era impegnato a prestare attività lavorativa non retribuita, essendo tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione nella consapevolezza che essa doveva essere compiuta entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2017, n. 58060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 58060
    Data del deposito : 20 ottobre 2017

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