Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2025, proposto da
IS VI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in CA, via Tirino n. 8;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e CA Sede Chi, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ist Tec Commerciale e per Geometri F Palizzi Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Istituto Tecnico Statale, Economico e Tecnologico “Filippo Palizzi”, non costituito in giudizio;
per l’annullamento e/o la revoca, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di CA di cui al prot. U0033433 del 23.12.2024, successivamente comunicato, avente ad oggetto, tra i vari contenuti, “l’esclusione della docente, con decorrenza immediata, dalle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la cdc B016 e, di conseguenza, anche per ADSS prima fascia sostegno per la scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Chieti (All. n. 1);
- dell’atto di revoca dell’individuazione per la nomina a tempo determinato della docente Dott.ssa CA, comunicato il 30.12.2024 con nota prot. 7192 dell’Istituto Comprensivo “Pasquale Borrelli” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado RE (CH) (All. n. 2);
- del provvedimento di risoluzione del contratto di supplenza della Dott.ssa CA, dai termini allo stato non noti, adottato dall’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Palizzi” (All. n. 3), di cui si chiede anche l’espressa declaratoria di inefficacia;
- nei limiti di interesse, del decreto n. 671 del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Istituto Comprensivo “Pasquale Borrelli” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado RE (CH), avente ad oggetto “la modifica del decreto prot. n. 4316 del 04/09/24 (richiamato in premessa) dell’Aspettativa per incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, con decorrenza dal 01/09/2024 fino al 27/12/2024, per complessivi mesi 3 e giorni 27 (All. n. 4);
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e correlato, ancorché al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e CA Sede Chi e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ist Tec Commerciale e per Geometri F Palizzi Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-la ricorrente impugna il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il quale è stata disposta “l’esclusione della docente, con decorrenza immediata, dalle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la cdc B016 e, di conseguenza, anche per ADSS prima fascia sostegno per la scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Chieti”; con la conseguente revoca dell’individuazione per la nomina a tempo determinato e risoluzione del contratto di supplenza;
- il procedimento relativo alla formazione delle graduatorie provinciali in questione non ha carattere concorsuale e pertanto la cognizione è demandata al giudice ordinario (T.A.R. , Lecce , sez. II , 07/10/2024 , n. 1057; Consiglio di Stato , sez. I , 17/06/2024 , n. 779);
-va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
-le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salvo quanto previsto dall’articolo 11 cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO