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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 367/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e in qualità di amministratrice e legale rappresentante pro tempore della Bosa
Scavi S.r.l.s. (P. IVA n. , con sede legale in Cagliari (CA), nella Via Portovesme P.IVA_1
n. 27, entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari, nella Via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Dedoni del Foro di Cagliari, che le rappresentata e difende giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , con Controparte_1 P.IVA_2
Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito
Notaio di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/ 7313, ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.04.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
in proprio e in qualità di amministratrice e legale rappresentante pro tempore della
[...]
Bosa Scavi S.r.l.s., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. OI -
001227448, emessa dal Direttore della sede di di Oristano, notificata il 28.03.2023, con CP_1
cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n.
638/1983, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, prot. N. CP_1
9500.02/08/2018.0063768 del 23.08.2018.
La parte ricorrente ha eccepito in primo luogo il difetto di notifica dell'accertamento indicato nell'ordinanza, che era stato conosciuto dalla solo in sede di colloquio con il Pt_1 funzionario dell'ufficio.
Inoltre, l'ordinanza ingiunzione era stata notificata ben oltre il termine di novanta giorni previsto per legge, in quanto la potestà sanzionatoria dell'Istituto era esercitabile già dal 2018, quando, a detta dell' , la si era resa responsabile dell'omesso versamento delle CP_1 Pt_1
ritenute previdenziali.
Nel merito, la stava già sostenendo il pagamento del piano rateizzato approvato Pt_1 dall' , senza essere mai stata dichiarata decaduta dal beneficio della Controparte_2
rateizzazione (la regolarità del DURC rappresentava una sicura prova del fatto che la ricorrente era sempre stata in regola con i pagamenti), con conseguente insussistenza di alcuna violazione.
Infine, la parte ricorrente ha lamentato che la sanzione irrogata era da ritenersi sproporzionata rispetto all'omissione contributiva.
L'opponente ha pertanto concluso domandando, nel merito, l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_1
2 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_1
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare in data 23.8.2018 alla CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della società Bosa Scavi s.r.l.s., l'atto di Pt_1
accertamento .9500.02/08/2018.0063768, nonché a notificare l'atto di accertamento CP_1
.9500.02/08/2018.0063769 alla predetta società a mezzo PEC in data 2.8.2018; ciò CP_1
nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad €
16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_1
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_1 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_1
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
3 Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_1
opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui, in via subordinata, nella ipotesi di pagamento del dovuto oggetto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. La causa è stata rinviata al 28.02.2025, per consentire alla ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rideterminata da parte dell' previa eventuale concessione della CP_1
richiesta rateizzazione, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 27.02.2025, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni CP_1 dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638, nel senso che le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole:
“da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Sono state infatti prodotte tre ricevute di pagamento ciascuna di euro 209,90, per un totale di 629,70, pari all'importo rettificato della sanzione.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_1
medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere compensate, concordemente a quanto richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
4 a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 29/03/2025
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Il Giudice
Consuelo Mighela