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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11207/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Ughetto Federica, in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso e note scritte d'udienza
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio secondo il rito evangelico Parte_1 Parte_2 valdese in PRAMOLLO il 28/08/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 03.02.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 03/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 650/2024 del 05.12.2024, pubblicata in data 06.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla, inoltre, si dispone in ordine alla richiesta attorea di perdita del cognome del marito da parte della moglie, operando essa automaticamente per effetto della pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 898/1970.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA le condizioni già omologate nella sentenza di separazione;
CONFERMA le condizioni già omologate nella sentenza di separazione per quanto attiene al mantenimento della figlia minore, dando atto della congiunta dichiarazione delle parti circa l'integrale esecuzione di tutti gli altri accordi economici;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che non sussistono questioni né rivendicazioni di natura economica tra i coniugi che, fruenti di proprio reddito lavorativo, hanno risolto prima d'ora ogni correlativa problematica;
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.9.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11207/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Ughetto Federica, in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso e note scritte d'udienza
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio secondo il rito evangelico Parte_1 Parte_2 valdese in PRAMOLLO il 28/08/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 03.02.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 03/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 650/2024 del 05.12.2024, pubblicata in data 06.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla, inoltre, si dispone in ordine alla richiesta attorea di perdita del cognome del marito da parte della moglie, operando essa automaticamente per effetto della pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 898/1970.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRAMOLLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA le condizioni già omologate nella sentenza di separazione;
CONFERMA le condizioni già omologate nella sentenza di separazione per quanto attiene al mantenimento della figlia minore, dando atto della congiunta dichiarazione delle parti circa l'integrale esecuzione di tutti gli altri accordi economici;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che non sussistono questioni né rivendicazioni di natura economica tra i coniugi che, fruenti di proprio reddito lavorativo, hanno risolto prima d'ora ogni correlativa problematica;
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.9.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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