Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 15 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/02/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01453/2025REG.PROV.COLL.
N. 06567/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2023, proposto da
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GN ON in proprio e quale Titolare Omonima Impresa, rappresentato e difeso dall’avvocato Maddalena Aldegheri, presso la quale è domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00218/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e udita per la parte appellata l’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza n. 218 del 2023 del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento della “Cartella di pagamento n. 124 2021 00273365 29 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, inviata via pec in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 288.419,48 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00 e 2001/02, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo del sopravvenuto annullamento del prelievo relativo alle campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2001/2002, con conseguente caducazione dell’intera cartella.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:
- illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per annullamento integrale e non solo parziale della cartella di pagamento
- inammissibilità delle censure di primo grado.
4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi di prime cure: la cartella sarebbe illegittima in quanto adottata in relazione a prelievi già annullati in sede giurisdizionale in via definitiva ovvero nulli per contrarietà al diritto comunitario; decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73; intervenuta prescrizione della pretesa di Agea; illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero; erronea quantificazione del debito; errata notifica degli atti presupposti; la cartella sarebbe nulla per mancanza dei requisiti essenziali e comunque la procedura di recupero sarebbe illegittima anche con riferimento alla quantificazione degli interessi.
5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello principale è prima facie fondato, a fronte dell’ormai consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. ad esempio sentenza n. 2434 del 2024).
6.1 Infatti, la natura oggettivamente complessa dell’atto impugnato (cartella che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alle sole annualità effettivamente investite dalla pronuncia demolitoria, annullandolo solo in parte.
6.2 In questo senso depone anche la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) secondo cui “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario” (cfr. ad es. Cass. civ., n. 39660 del 2021).
7. L’accoglimento dell’appello principale avverso il solo motivo esaminato dal Tar, impone di procedere all’esame delle censure di primo grado riproposte in questa sede da parte appellata.
8. Se le uniche annate, oggetto della cartella impugnata, che fuoriescono dagli effetti dell’annullamento degli atti presupposti, sono quelle del 1995\1996 e del 1996\1997, rispetto alle stesse, peraltro, risulta fondato in via assorbente il vizio riproposto in termini di prescrizione; infatti, neppure in tale sede di appello parte appellante, originaria resistente, ha dedotto e fornito alcun elemento teso a contestare il formarsi della relativa prescrizione della pretesa.
8.1 Invero, gli unici elementi che la difesa erariale ha fornito al riguardo, con il secondo motivo del suo appello, concernono annate ampiamente successive, posti al di fuori del perimetro della cartella impugnata in prime cure.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello principale è fondato, nei limiti predetti; tuttavia, nei limiti di permanenza di interesse del ricorso di primo grado, in ordine alle annualità 1995\1996 e 1996\1997, lo stesso è fondato il motivo qui riproposto della prescrizione del credito, e per l’effetto, confermando la sentenza di prime cure con diversa motivazione, va accolto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale stante il venir meno dell’intera pretesa di cui alla cartella impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi riproposti da parte appellata ai sensi dell’art. 101, li accoglie entrambi nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione, dichiarando prescritto il credito per le annualità 1995/1996 e 1996/1997.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO