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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/11/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore
******** in esito all'udienza ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. svoltasi in presenza in data 14 ottobre 2025, assunta la causa in decisione con il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2025 R. G. vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso da sé stesso (con PEC indicata), elettivamente domiciliato in Messina, via del Bufalo n. 9, presso il proprio recapito professionale,
APPELLANTE contro
, in persona del Direttore e/o legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f./P. IVA.: n. , elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare P.IVA_1
Valeria n. 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pavone (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura su separato foglio unito in calce alla comparsa di costituzione,
APPELLATA
_______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1787/2024 emessa il 10 luglio 2024 dal Tribunale di Messina
– seconda sezione civile in materia di opposizione avverso cartella e intimazione di pagamento.
1 ***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “il deducente richiama le proprie conclusioni spiegate in citazione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025 ha impugnato con appello davanti Parte_1
a questa Corte, nei confronti dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p. t., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, decidendo sull'opposizione proposta da lui avverso una cartella di pagamento e un'intimazione di pagamento (meglio specificati in atti, cui si rimanda), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione della causa, ed ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto vari profili e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarando anzitutto la competenza del G.O.; ha formulato, quindi, le domande che di seguito si riportano testualmente: “gradatamente ancora ammettere ed accogliere le domande formulate nell'atto del 3.8.2023 da intendersi qui riproposte alla luce dei successivi pignoramenti sopra indicati e tenuto conto delle sentenze di annullamento e ordinanze di sospensiva sopra enucleate che rendono illegittimi i pignoramenti de quibus;
gradatamente, e solo per la residua parte, qualora dovesse ritenere di derogare la propria competenza a favore di altro giudice avendo il deducente aderito nella prima udienza utile devesi revocare la sentenza di condanna alle spese processuali essendo il trasferimento di competenza orizzontale e come tale insensibile alla definizione condannatoria come espressamente contestata. sebbene il Giudice tributario si sia già pronunciato in merito. In via cautelare, sospendere/ dichiarando la nullità, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto di pignoramento o di esecuzione intrapreso e collegato;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito nell'atto di opposizione del 3 agosto 2023 analiticamente riportati ed esaminati e, per quelli specificamente censurati, dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa per prescrizione ex art. 615 cpc per confermata sentenza della Corte Tributaria;
quale atto prodromico alla relativa censura esaminare il presente atto unitamente al ricorso del 3.8.23 alla luce dei successivi atti di pignoramento in ciascuna sua parte ed accoglierlo per quanto di ragione;
ammettere ed accogliere la presente azione in riferimento a ciascuna censura svolta anche separatamente dalle altre e per ciascuna delle voci indicate anche a parziale estinzione per le relative voci di sorte capitale, interessi, sanzioni, ecc.; per tuziorismo difensionale: in via preliminare
2 sospendere, inaudita altera parte la portata esecutiva degli atti impugnati sia per la pregressa ordinanza di sospensione sia per le corroborate e compravate ragioni di opposizione quanto alla fondatezza dell'opposizione medesima e sia pure alla prova della ragione anche in relazione al diritto violato;
nel merito: - a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alle cartelle opposte, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato atto di intimazione 29520239009773670/000 e dell'atto n. 29520230027688716000, non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta pronuncia di annullamento della Corte di Giustizia Tributaria dell'8.11.2023, non sono dovuti per l'intervenuta prescrizione;
e/o per le ragioni tutte meglio esposte nei richiamati atti;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge e, come tale, dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo;
- b. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente azione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
- c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta. Trattandosi di giudizio basato esclusivamente su documenti, questa difesa dichiara, sin d'ora, di disconoscere ed impugnare qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli arti. 2712-2719 c.c. ovvero 215 c.p.c.. Si riserva inoltre di fare istanza ex artt.
210 e 213 c.p.c. di ordine di esibizione nei confronti dei convenuti di tutti gli atti e documenti in originale sopra richiamati, precisando di non voler accettare il contraddittorio su documentazioni tardivamente esibite. Con riserva ulteriore di deferire interrogatorio formale ai legali rappresentanti delle parti convenute su circostanze di fatto da articolarsi nei termini previsti dal codice di procedura vigente anche a seguito del comportamento processuale delle parti avverse. Accogliersi le ragioni di ricorso introdotte con il presente giudizio. Condannare la controparte alle spese processuali della presente fase anche ex art. 96 c.p.c.. Vinte le spese processuali”.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 23 aprile 2025 si è costituita l' , in persona del Direttore e/o legale rappresentante p.t., Controparte_4 resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per essere stato tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nelle opposizioni esecutive quale sarebbe la presente;
ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art, 345 c.p.c., in quanto sarebbe stata operata una indebita mutatio libelli rispetto alle domande di primo grado;
nel merito ne ha, comunque, contestato i motivi chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 18 luglio 2025 è stata fissata l'udienza del 14 ottobre 2025 per la discussione orale dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1, 350 bis, comma 2, e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 5 settembre 2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30 settembre 2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza (in presenza) del 14 ottobre 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi, in conclusione, ai rispettivi atti e difese, sui quali hanno insistito, e la Corte si è riservata di decidere nel termine di legge ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il mancato deposito da parte dell'appellata
[...]
delle note di precisazione delle conclusioni non ha alcun rilievo sul Controparte_1 piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale - adattabile mutatis mutandis all'ipotesi di specie - secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Ciò posto, in via preclusiva di ogni altra questione va ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, formulata da parte appellata nei termini sopra sintetizzati.
Risulta, infatti, per tabulas che l'impugnazione è stata proposta dal con atto di citazione Pt_1 notificato il 10 febbraio 2025, oltre il termine cd. lungo di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 10 luglio 2024, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c. nel testo in vigore dal 4 luglio 2009, qui applicabile ratione temporis, inammissibilità non sanabile per effetto della costituzione di parte appellata (si veda da ultimo Cass. Civ. n. 7634/2022; in senso conforme Cass.
Civ. nn. 11666/2015; 23907/2009).
4 Giova evidenziare, più in particolare, che la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, è stata pubblicata in data 10 luglio 2024 e non è stata notificata ai sensi dell'art. 285 c. p. c., cosicché il termine per l'appello applicabile nella specie è quello cd. “lungo” di cui all'art. 327 c. p. c. nel testo risultante dalla novella della legge n. 69/2009, essendo il presente giudizio stato instaurato in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009 (di entrata in vigore della legge medesima); dunque il termine semestrale decorrente, appunto, dal 10 luglio 2024.
Ciò posto, se di norma nel computo del termine predetto deve essere incluso anche quello di sospensione feriale (dall'1 al 31 agosto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 742/1969, come sostituito dalla legge n. 162/2014), nel caso in esame, invece, detto periodo di sospensione feriale non può includersi (aggiungendosi ad esso) nel calcolo del termine semestrale, trattandosi, quella in oggetto, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. cosi come indicato espressamente e diffusamente dallo stesso el ricorso introduttivo del giudizio (si vedano in particolare, oltre Pt_1 alla chiara intestazione, le pagg. 16-18 del ricorso) e come anche recepito dal primo Giudice nella sentenza gravata.
Nel ricorso, infatti, il premesso di aver ricevuto una cartella di pagamento (n. Pt_1
295202300276887160000) ed un'intimazione di pagamento (fondata su varie cartelle di pagamento e su due avvisi di accertamento), formulava diverse doglianze, lamentandosi del fatto che, quanto alla cartella di pagamento 29520090011647884000, era stato emesso un provvedimento di sospensione nell'anno 2013, nonché, più in generale, dell'omessa (rituale) notifica degli atti presupposti, della sopravvenuta estinzione delle pretese per effetto del decorso del termine di prescrizione, della duplicazione della pretesa, perché già oggetto di separata intimazione, e dell'erroneo calcolo degli interessi pretesi.
Avuto riguardo alle ragioni di opposizione testé illustrate, che individuano la causa petendi dell'azione, il ricorso del è qualificabile, dunque, quale opposizione all'esecuzione Pt_1
(esattoriale), come anche egli stesso ha dichiarato e come recepito dal primo Giudice – che non l'ha negato, non risultando che abbia proceduto in sentenza ad una diversa qualificazione della domanda, avendo anzi ribadito nell'oggetto e nel corpo della stessa che si è trattato di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. -. Precisamente va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare il diritto dell' CP_1 convenuta a procedere all'esecuzione forzata, minacciata con due atti (la cartella di
[...] pagamento e, rispettivamente, l'intimazione di pagamento) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolvono uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 29383/2024; 5637/2024; 3021/2018).
5 La circostanza che l'esecuzione non fosse iniziata al momento del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma solamente “minacciata” con la cartella di pagamento e con l'intimazione di pagamento opposte, non vale, invero, a far ritenere “ordinaria” l'azione proposta dal dovendosene Pt_1 ribadire la natura di opposizione all'esecuzione, sub specie di opposizione “preventiva”, alla stessa stregua dell'opposizione a precetto nel procedimento di esecuzione codicistico.
Trattasi, cioè, di un'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c., assimilabile, come tale, all'opposizione a precetto nell'esecuzione ordinaria, in quanto con essa si è sostanzialmente contestato, sotto vari profili, il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, in parte per il fatto che uno dei titoli su cui si sarebbe fondata la riscossione, ossia la cartella di pagamento n. 29520090011647884000, sarebbe stato sospeso, in parte per omessa (rituale) notifica degli atti presupposti, nonché, comunque, per la sopravvenuta estinzione per prescrizione delle pretese azionate, oltre che per la duplicazione delle stesse, in quanto già oggetto di separata intimazione, e, infine, in punto di quantum debeatur, per erroneo calcolo degli interessi pretesi.
Tanto chiarito, è noto che alle opposizioni esecutive non si applica la norma dell'art. 1, comma 1, sopra citata, secondo il disposto dell'art. 3 della stessa legge che rimanda all'elencazione prevista nell'art. 92 del R. D. n. 12/1941, la quale contempla espressamente, tra gli altri procedimenti non soggetti alla sospensione nel periodo feriale, le cause di opposizione all'esecuzione (tra le tante v.
Cass. civ. nn. 26210/2022, emessa proprio in una fattispecie relativa alla opposizione ad esecuzione esattoriale, 15864/2022; 20354/2020; 33728/2019; 17328/2018; 20745/2009; 397/1998).
L'appello avrebbe dovuto essere proposto perciò, nella specie, entro il termine di decadenza del 10 gennaio 2025, mentre – come si è detto – è stato spiegato con atto di citazione notificato il 10 febbraio
2025, dunque evidentemente oltre la decorrenza del predetto termine semestrale (calcolato senza computare la sospensione feriale dei termini per le ragioni sin qui esposte).
Ne consegue, in via preclusiva di ogni altra questione, la declaratoria di inammissibilità dell'appello siccome proposto oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c. p. c..
Le spese seguono la regola della soccombenza (valevole anche per pronunce in rito. Cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 10911/2001) e vanno poste a carico di parte appellante in favore dell' CP_1 appellata, liquidandole in base alle tariffe di cui al D. M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del disputatum (Cass. Civ. n. 12227/2015; n. 536/2011) – scaglione da € 5.201 a € 26.000 - ed applicando i parametri tariffari minimi, stante la bassa difficoltà delle questioni dibattute e considerata la
6 pronuncia in rito - nella misura di € 2.906,00 per onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio, €
461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase di trattazione (v. sul punto Cass. Civ.
n. 8561/2023) e € 956,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Va respinta evidentemente la domanda di condanna dell'appellata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, mancandone, a tacer d'altro, il presupposto fondamentale costituito dalla soccombenza dell' convenuta. CP_1
A termini dell'art. 13 del T. U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025 nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Direttore e/o legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1787/2024 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 10 luglio 2024, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002 (e s. m. i.) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, camera di consiglio del 14 ottobre 2025
7 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
8
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore
******** in esito all'udienza ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. svoltasi in presenza in data 14 ottobre 2025, assunta la causa in decisione con il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2025 R. G. vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso da sé stesso (con PEC indicata), elettivamente domiciliato in Messina, via del Bufalo n. 9, presso il proprio recapito professionale,
APPELLANTE contro
, in persona del Direttore e/o legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f./P. IVA.: n. , elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare P.IVA_1
Valeria n. 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pavone (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura su separato foglio unito in calce alla comparsa di costituzione,
APPELLATA
_______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1787/2024 emessa il 10 luglio 2024 dal Tribunale di Messina
– seconda sezione civile in materia di opposizione avverso cartella e intimazione di pagamento.
1 ***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “il deducente richiama le proprie conclusioni spiegate in citazione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025 ha impugnato con appello davanti Parte_1
a questa Corte, nei confronti dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p. t., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, decidendo sull'opposizione proposta da lui avverso una cartella di pagamento e un'intimazione di pagamento (meglio specificati in atti, cui si rimanda), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione della causa, ed ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto vari profili e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarando anzitutto la competenza del G.O.; ha formulato, quindi, le domande che di seguito si riportano testualmente: “gradatamente ancora ammettere ed accogliere le domande formulate nell'atto del 3.8.2023 da intendersi qui riproposte alla luce dei successivi pignoramenti sopra indicati e tenuto conto delle sentenze di annullamento e ordinanze di sospensiva sopra enucleate che rendono illegittimi i pignoramenti de quibus;
gradatamente, e solo per la residua parte, qualora dovesse ritenere di derogare la propria competenza a favore di altro giudice avendo il deducente aderito nella prima udienza utile devesi revocare la sentenza di condanna alle spese processuali essendo il trasferimento di competenza orizzontale e come tale insensibile alla definizione condannatoria come espressamente contestata. sebbene il Giudice tributario si sia già pronunciato in merito. In via cautelare, sospendere/ dichiarando la nullità, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto di pignoramento o di esecuzione intrapreso e collegato;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito nell'atto di opposizione del 3 agosto 2023 analiticamente riportati ed esaminati e, per quelli specificamente censurati, dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa per prescrizione ex art. 615 cpc per confermata sentenza della Corte Tributaria;
quale atto prodromico alla relativa censura esaminare il presente atto unitamente al ricorso del 3.8.23 alla luce dei successivi atti di pignoramento in ciascuna sua parte ed accoglierlo per quanto di ragione;
ammettere ed accogliere la presente azione in riferimento a ciascuna censura svolta anche separatamente dalle altre e per ciascuna delle voci indicate anche a parziale estinzione per le relative voci di sorte capitale, interessi, sanzioni, ecc.; per tuziorismo difensionale: in via preliminare
2 sospendere, inaudita altera parte la portata esecutiva degli atti impugnati sia per la pregressa ordinanza di sospensione sia per le corroborate e compravate ragioni di opposizione quanto alla fondatezza dell'opposizione medesima e sia pure alla prova della ragione anche in relazione al diritto violato;
nel merito: - a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alle cartelle opposte, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato atto di intimazione 29520239009773670/000 e dell'atto n. 29520230027688716000, non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta pronuncia di annullamento della Corte di Giustizia Tributaria dell'8.11.2023, non sono dovuti per l'intervenuta prescrizione;
e/o per le ragioni tutte meglio esposte nei richiamati atti;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge e, come tale, dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo;
- b. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente azione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
- c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta. Trattandosi di giudizio basato esclusivamente su documenti, questa difesa dichiara, sin d'ora, di disconoscere ed impugnare qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli arti. 2712-2719 c.c. ovvero 215 c.p.c.. Si riserva inoltre di fare istanza ex artt.
210 e 213 c.p.c. di ordine di esibizione nei confronti dei convenuti di tutti gli atti e documenti in originale sopra richiamati, precisando di non voler accettare il contraddittorio su documentazioni tardivamente esibite. Con riserva ulteriore di deferire interrogatorio formale ai legali rappresentanti delle parti convenute su circostanze di fatto da articolarsi nei termini previsti dal codice di procedura vigente anche a seguito del comportamento processuale delle parti avverse. Accogliersi le ragioni di ricorso introdotte con il presente giudizio. Condannare la controparte alle spese processuali della presente fase anche ex art. 96 c.p.c.. Vinte le spese processuali”.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 23 aprile 2025 si è costituita l' , in persona del Direttore e/o legale rappresentante p.t., Controparte_4 resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per essere stato tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nelle opposizioni esecutive quale sarebbe la presente;
ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art, 345 c.p.c., in quanto sarebbe stata operata una indebita mutatio libelli rispetto alle domande di primo grado;
nel merito ne ha, comunque, contestato i motivi chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 18 luglio 2025 è stata fissata l'udienza del 14 ottobre 2025 per la discussione orale dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1, 350 bis, comma 2, e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 5 settembre 2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30 settembre 2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza (in presenza) del 14 ottobre 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi, in conclusione, ai rispettivi atti e difese, sui quali hanno insistito, e la Corte si è riservata di decidere nel termine di legge ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il mancato deposito da parte dell'appellata
[...]
delle note di precisazione delle conclusioni non ha alcun rilievo sul Controparte_1 piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale - adattabile mutatis mutandis all'ipotesi di specie - secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Ciò posto, in via preclusiva di ogni altra questione va ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, formulata da parte appellata nei termini sopra sintetizzati.
Risulta, infatti, per tabulas che l'impugnazione è stata proposta dal con atto di citazione Pt_1 notificato il 10 febbraio 2025, oltre il termine cd. lungo di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 10 luglio 2024, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c. nel testo in vigore dal 4 luglio 2009, qui applicabile ratione temporis, inammissibilità non sanabile per effetto della costituzione di parte appellata (si veda da ultimo Cass. Civ. n. 7634/2022; in senso conforme Cass.
Civ. nn. 11666/2015; 23907/2009).
4 Giova evidenziare, più in particolare, che la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, è stata pubblicata in data 10 luglio 2024 e non è stata notificata ai sensi dell'art. 285 c. p. c., cosicché il termine per l'appello applicabile nella specie è quello cd. “lungo” di cui all'art. 327 c. p. c. nel testo risultante dalla novella della legge n. 69/2009, essendo il presente giudizio stato instaurato in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009 (di entrata in vigore della legge medesima); dunque il termine semestrale decorrente, appunto, dal 10 luglio 2024.
Ciò posto, se di norma nel computo del termine predetto deve essere incluso anche quello di sospensione feriale (dall'1 al 31 agosto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 742/1969, come sostituito dalla legge n. 162/2014), nel caso in esame, invece, detto periodo di sospensione feriale non può includersi (aggiungendosi ad esso) nel calcolo del termine semestrale, trattandosi, quella in oggetto, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. cosi come indicato espressamente e diffusamente dallo stesso el ricorso introduttivo del giudizio (si vedano in particolare, oltre Pt_1 alla chiara intestazione, le pagg. 16-18 del ricorso) e come anche recepito dal primo Giudice nella sentenza gravata.
Nel ricorso, infatti, il premesso di aver ricevuto una cartella di pagamento (n. Pt_1
295202300276887160000) ed un'intimazione di pagamento (fondata su varie cartelle di pagamento e su due avvisi di accertamento), formulava diverse doglianze, lamentandosi del fatto che, quanto alla cartella di pagamento 29520090011647884000, era stato emesso un provvedimento di sospensione nell'anno 2013, nonché, più in generale, dell'omessa (rituale) notifica degli atti presupposti, della sopravvenuta estinzione delle pretese per effetto del decorso del termine di prescrizione, della duplicazione della pretesa, perché già oggetto di separata intimazione, e dell'erroneo calcolo degli interessi pretesi.
Avuto riguardo alle ragioni di opposizione testé illustrate, che individuano la causa petendi dell'azione, il ricorso del è qualificabile, dunque, quale opposizione all'esecuzione Pt_1
(esattoriale), come anche egli stesso ha dichiarato e come recepito dal primo Giudice – che non l'ha negato, non risultando che abbia proceduto in sentenza ad una diversa qualificazione della domanda, avendo anzi ribadito nell'oggetto e nel corpo della stessa che si è trattato di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. -. Precisamente va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare il diritto dell' CP_1 convenuta a procedere all'esecuzione forzata, minacciata con due atti (la cartella di
[...] pagamento e, rispettivamente, l'intimazione di pagamento) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolvono uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 29383/2024; 5637/2024; 3021/2018).
5 La circostanza che l'esecuzione non fosse iniziata al momento del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma solamente “minacciata” con la cartella di pagamento e con l'intimazione di pagamento opposte, non vale, invero, a far ritenere “ordinaria” l'azione proposta dal dovendosene Pt_1 ribadire la natura di opposizione all'esecuzione, sub specie di opposizione “preventiva”, alla stessa stregua dell'opposizione a precetto nel procedimento di esecuzione codicistico.
Trattasi, cioè, di un'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c., assimilabile, come tale, all'opposizione a precetto nell'esecuzione ordinaria, in quanto con essa si è sostanzialmente contestato, sotto vari profili, il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, in parte per il fatto che uno dei titoli su cui si sarebbe fondata la riscossione, ossia la cartella di pagamento n. 29520090011647884000, sarebbe stato sospeso, in parte per omessa (rituale) notifica degli atti presupposti, nonché, comunque, per la sopravvenuta estinzione per prescrizione delle pretese azionate, oltre che per la duplicazione delle stesse, in quanto già oggetto di separata intimazione, e, infine, in punto di quantum debeatur, per erroneo calcolo degli interessi pretesi.
Tanto chiarito, è noto che alle opposizioni esecutive non si applica la norma dell'art. 1, comma 1, sopra citata, secondo il disposto dell'art. 3 della stessa legge che rimanda all'elencazione prevista nell'art. 92 del R. D. n. 12/1941, la quale contempla espressamente, tra gli altri procedimenti non soggetti alla sospensione nel periodo feriale, le cause di opposizione all'esecuzione (tra le tante v.
Cass. civ. nn. 26210/2022, emessa proprio in una fattispecie relativa alla opposizione ad esecuzione esattoriale, 15864/2022; 20354/2020; 33728/2019; 17328/2018; 20745/2009; 397/1998).
L'appello avrebbe dovuto essere proposto perciò, nella specie, entro il termine di decadenza del 10 gennaio 2025, mentre – come si è detto – è stato spiegato con atto di citazione notificato il 10 febbraio
2025, dunque evidentemente oltre la decorrenza del predetto termine semestrale (calcolato senza computare la sospensione feriale dei termini per le ragioni sin qui esposte).
Ne consegue, in via preclusiva di ogni altra questione, la declaratoria di inammissibilità dell'appello siccome proposto oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c. p. c..
Le spese seguono la regola della soccombenza (valevole anche per pronunce in rito. Cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 10911/2001) e vanno poste a carico di parte appellante in favore dell' CP_1 appellata, liquidandole in base alle tariffe di cui al D. M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del disputatum (Cass. Civ. n. 12227/2015; n. 536/2011) – scaglione da € 5.201 a € 26.000 - ed applicando i parametri tariffari minimi, stante la bassa difficoltà delle questioni dibattute e considerata la
6 pronuncia in rito - nella misura di € 2.906,00 per onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio, €
461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase di trattazione (v. sul punto Cass. Civ.
n. 8561/2023) e € 956,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Va respinta evidentemente la domanda di condanna dell'appellata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, mancandone, a tacer d'altro, il presupposto fondamentale costituito dalla soccombenza dell' convenuta. CP_1
A termini dell'art. 13 del T. U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025 nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Direttore e/o legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1787/2024 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 10 luglio 2024, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002 (e s. m. i.) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, camera di consiglio del 14 ottobre 2025
7 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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