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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 269/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 269/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RE PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/11/1968, con il patrocinio dell'avv. TORTI ALICE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE I. Le Parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. in quanto maggiorenne, continuerà a stabilire liberamente i periodi di frequentazione Pt_2 del padre, anche nel periodo estivo;
III. il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in ossequio Per_1 al principio dell'affidamento condiviso, e continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà della Sig.ra in Briosco (MB) - Via Delle Azalee n. 2; Pt_2
IV. i genitori, limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
V. salvo migliore accordo tra le Parti e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: per due week-end alternati con la madre, a partire dal venerdì pomeriggio o sabato mattina - qualora fosse impegnato per appuntamenti sportivi -, sino alla domenica sera, prima Per_1
o dopo cena, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
poichè il padre non guida autoveicoli e, per raggiungere la casa ex- famigliare dipende da inadeguati mezzi di trasporto pubblico sul territorio (non esiste collegamento di trasporto pubblico tra la casa della moglie e la stazione ferroviaria), la Sig.ra collaborerà negli accompagnamenti di alla stazione, purchè il sig Pt_2 Per_1 Pt_1 comunichi almeno due giorni prima dell'evento le sue necessità e gli orari in cui indicativamente dovrà essere accompagnato e recuperato in stazione (così che sia possibile alla sig.ra Per_1 organizzare anche i propri impegni con il dovuto anticipo). La suddetta collaborazione Pt_2 negli spostamenti si intende anche per l'1 agosto (partenza) e il 31 agosto (ritorno), salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
la gestione di partenza e rientro in date diverse sarà ad esclusiva cura e carico del sig. Pt_1
VI. Nel periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio dall'1 al 31 agosto, durante il Per_1 quale si farà carico delle spese ordinarie, di viaggio e di organizzazione della permanenza. Qualora trascorresse meno di quattro settimane con il padre, questi verserà alla madre Per_1 un contributo al mantenimento in misura proporzionale alle settimane che il figlio trascorrerà con lei, come stabilito anche nel successivo punto XI).
VII. Durante le festività natalizie, il padre trascorrerà con la sera della Vigilia di Natale Per_1
e la madre il giorno di Natale;
dal 26 dicembre e sino al termine del periodo di vacanza scolastica,
i genitori trascorreranno con la prima e la seconda metà del periodo di chiusura Per_1 scolastica;
spetterà alla madre il periodo iniziale delle festività (in genere dal 26/12 al 31/12 compreso) e al padre il periodo successivo (in genere dal 1/1 al 7/1). Vista l'età del figlio i giorni di vacanza per le festività di Pasqua e gli eventuali ponti/festività scolastiche Per_1 durante l'anno saranno trascorsi dal medesimo con l'uno o l'altro genitore in base agli accordi presi tra i genitori di volta in volta, da comunicarsi entro almeno una settimana prima dell'evento, garantendo tendenzialmente eguali tempi di permanenza presso entrambi i genitori.
La Pasqua 2025 sarà trascorsa con la sig.ra Pt_2
VIII. Le decisioni relative all'educazione del figlio verranno prese congiuntamente dai Per_1 genitori, tenendo presente le inclinazioni e le preferenze del figlio stesso;
ogni altra questione di maggiore importanza per la vita del figlio (quali scelte di carattere educativo, medico, scolastico e religioso) sarà assunta sempre sulla base del comune accordo dei genitori.
IX. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio (maggiorenne non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, domiciliato presso il padre in via N. Battaglia) con un assegno di € 500,00 mensili soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, corrisposto direttamente al figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il medesimo.
X. Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuno), soggetto a rivalutazione Pt_2 Per_1 monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da considerarsi comprensivo di spese ordinarie per vitto, mensa scolastica, abbonamenti a trasporti, farmaci da banco, abbigliamento, materiale didattico e di cancelleria per la scuola (successivo al corredo di inizio anno), in applicazione delle
“Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, del 7 maggio 2018 in uso presso l'intestato Tribunale di Monza, che si intendono qui integralmente richiamate.
XI. Durante il mese di agosto, in virtù delle quattro settimane consecutive di permanenza di presso il padre come previsto al precedente punto VI, il Sig. sospenderà il Per_1 Pt_1 versamento alla moglie del contributo al mantenimento per il figlio (€ 500,00) e le verserà solo il contributo al mantenimento per se costei decidesse di trascorrere con il padre Pt_2
l'anzidetto periodo (1-31 agosto) o parte di esso, egli sospenderà il versamento alla moglie del contributo al mantenimento ordinario per la figlia o lo ridurrà proporzionalmente avuto riguardo alle settimane effettivamente trascorse con il padre. XII. Qualora diverse da quelle indicate nel punto VI, le date del periodo di permanenza estiva del figlio presso il padre verranno confermate entro il 31 maggio di ogni anno. Per_1
XIII. Le spese straordinarie e quelle concernenti le visite mediche specialistiche, oculistiche e odontoiatriche non assistite dal SSN, le spese per l'iscrizione e la frequentazione di attività sportive, gite scolastiche e formative, attività ludiche e ricreative per il figlio (se Per_1 particolarmente onerose, caratterizzate dall'eccezionalità, o comunque ulteriori rispetto alla consueta uscita ludico-ricreativa settimanale rientrante nel mantenimento ordinario), dovranno essere preventivamente concordate ed esplicitamente condivise dai genitori con ragionevole anticipo rispetto all'effettivo termine in cui la spesa dovrà essere sostenuta, tenuto conte del tipo di attività e delle normali esigenze determinate dall'età del figlio, e saranno ripartite tra loro nella misura del 50%. Tali spese saranno rimborsate a quello di essi che le abbia sostenute in via anticipata, previa trasmissione a mezzo e-mail del documento attestante il pagamento, che avverrà in un'unica soluzione, a fine mese, così da consentirne il rimborso unitamente al mantenimento del mese successivo. Si richiamano qui integralmente le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, del 7 maggio 2018 in uso presso l'intestato Tribunale ai fini della determinazione delle spese straordinarie erogabili con o senza preventivo accordo di entrambi i genitori.
XIV. I genitori ripartiranno al 50% i costi delle assicurazioni auto dei figli e (RC, Per_2 Pt_2 cristalli e assistenza stradale).
XV. L'assegno unico universale (AUU), le eventuali detrazioni e/o deduzioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno suddivisi al 50 % fra i coniugi.
XVI. i Sigg.ri si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con Parte_3 inserimento del figlio minore e autorizzano al rilascio dei passaporti di ciascun figlio Per_1 impegnandosi a recarsi presso la Questura per i relativi incombenti, così come per le carte di identità valide per l'espatrio. XVII. A titolo di concorso nel mantenimento della moglie, il signor verserà, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. XVIII. Le parti dichiarano di aver regolato fra di loro ogni e qualsiasi pendenza economica relativa al rapporto tra le stesse intercorso. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.05.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (29.01.2009) e, per le Persona_3 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Briosco (MB) in data 08/11/2003 (atto n. 15, Parte II, Serie A, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 269/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RE PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/11/1968, con il patrocinio dell'avv. TORTI ALICE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE I. Le Parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. in quanto maggiorenne, continuerà a stabilire liberamente i periodi di frequentazione Pt_2 del padre, anche nel periodo estivo;
III. il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in ossequio Per_1 al principio dell'affidamento condiviso, e continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà della Sig.ra in Briosco (MB) - Via Delle Azalee n. 2; Pt_2
IV. i genitori, limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
V. salvo migliore accordo tra le Parti e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: per due week-end alternati con la madre, a partire dal venerdì pomeriggio o sabato mattina - qualora fosse impegnato per appuntamenti sportivi -, sino alla domenica sera, prima Per_1
o dopo cena, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
poichè il padre non guida autoveicoli e, per raggiungere la casa ex- famigliare dipende da inadeguati mezzi di trasporto pubblico sul territorio (non esiste collegamento di trasporto pubblico tra la casa della moglie e la stazione ferroviaria), la Sig.ra collaborerà negli accompagnamenti di alla stazione, purchè il sig Pt_2 Per_1 Pt_1 comunichi almeno due giorni prima dell'evento le sue necessità e gli orari in cui indicativamente dovrà essere accompagnato e recuperato in stazione (così che sia possibile alla sig.ra Per_1 organizzare anche i propri impegni con il dovuto anticipo). La suddetta collaborazione Pt_2 negli spostamenti si intende anche per l'1 agosto (partenza) e il 31 agosto (ritorno), salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
la gestione di partenza e rientro in date diverse sarà ad esclusiva cura e carico del sig. Pt_1
VI. Nel periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio dall'1 al 31 agosto, durante il Per_1 quale si farà carico delle spese ordinarie, di viaggio e di organizzazione della permanenza. Qualora trascorresse meno di quattro settimane con il padre, questi verserà alla madre Per_1 un contributo al mantenimento in misura proporzionale alle settimane che il figlio trascorrerà con lei, come stabilito anche nel successivo punto XI).
VII. Durante le festività natalizie, il padre trascorrerà con la sera della Vigilia di Natale Per_1
e la madre il giorno di Natale;
dal 26 dicembre e sino al termine del periodo di vacanza scolastica,
i genitori trascorreranno con la prima e la seconda metà del periodo di chiusura Per_1 scolastica;
spetterà alla madre il periodo iniziale delle festività (in genere dal 26/12 al 31/12 compreso) e al padre il periodo successivo (in genere dal 1/1 al 7/1). Vista l'età del figlio i giorni di vacanza per le festività di Pasqua e gli eventuali ponti/festività scolastiche Per_1 durante l'anno saranno trascorsi dal medesimo con l'uno o l'altro genitore in base agli accordi presi tra i genitori di volta in volta, da comunicarsi entro almeno una settimana prima dell'evento, garantendo tendenzialmente eguali tempi di permanenza presso entrambi i genitori.
La Pasqua 2025 sarà trascorsa con la sig.ra Pt_2
VIII. Le decisioni relative all'educazione del figlio verranno prese congiuntamente dai Per_1 genitori, tenendo presente le inclinazioni e le preferenze del figlio stesso;
ogni altra questione di maggiore importanza per la vita del figlio (quali scelte di carattere educativo, medico, scolastico e religioso) sarà assunta sempre sulla base del comune accordo dei genitori.
IX. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio (maggiorenne non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, domiciliato presso il padre in via N. Battaglia) con un assegno di € 500,00 mensili soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, corrisposto direttamente al figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il medesimo.
X. Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuno), soggetto a rivalutazione Pt_2 Per_1 monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da considerarsi comprensivo di spese ordinarie per vitto, mensa scolastica, abbonamenti a trasporti, farmaci da banco, abbigliamento, materiale didattico e di cancelleria per la scuola (successivo al corredo di inizio anno), in applicazione delle
“Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, del 7 maggio 2018 in uso presso l'intestato Tribunale di Monza, che si intendono qui integralmente richiamate.
XI. Durante il mese di agosto, in virtù delle quattro settimane consecutive di permanenza di presso il padre come previsto al precedente punto VI, il Sig. sospenderà il Per_1 Pt_1 versamento alla moglie del contributo al mantenimento per il figlio (€ 500,00) e le verserà solo il contributo al mantenimento per se costei decidesse di trascorrere con il padre Pt_2
l'anzidetto periodo (1-31 agosto) o parte di esso, egli sospenderà il versamento alla moglie del contributo al mantenimento ordinario per la figlia o lo ridurrà proporzionalmente avuto riguardo alle settimane effettivamente trascorse con il padre. XII. Qualora diverse da quelle indicate nel punto VI, le date del periodo di permanenza estiva del figlio presso il padre verranno confermate entro il 31 maggio di ogni anno. Per_1
XIII. Le spese straordinarie e quelle concernenti le visite mediche specialistiche, oculistiche e odontoiatriche non assistite dal SSN, le spese per l'iscrizione e la frequentazione di attività sportive, gite scolastiche e formative, attività ludiche e ricreative per il figlio (se Per_1 particolarmente onerose, caratterizzate dall'eccezionalità, o comunque ulteriori rispetto alla consueta uscita ludico-ricreativa settimanale rientrante nel mantenimento ordinario), dovranno essere preventivamente concordate ed esplicitamente condivise dai genitori con ragionevole anticipo rispetto all'effettivo termine in cui la spesa dovrà essere sostenuta, tenuto conte del tipo di attività e delle normali esigenze determinate dall'età del figlio, e saranno ripartite tra loro nella misura del 50%. Tali spese saranno rimborsate a quello di essi che le abbia sostenute in via anticipata, previa trasmissione a mezzo e-mail del documento attestante il pagamento, che avverrà in un'unica soluzione, a fine mese, così da consentirne il rimborso unitamente al mantenimento del mese successivo. Si richiamano qui integralmente le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, del 7 maggio 2018 in uso presso l'intestato Tribunale ai fini della determinazione delle spese straordinarie erogabili con o senza preventivo accordo di entrambi i genitori.
XIV. I genitori ripartiranno al 50% i costi delle assicurazioni auto dei figli e (RC, Per_2 Pt_2 cristalli e assistenza stradale).
XV. L'assegno unico universale (AUU), le eventuali detrazioni e/o deduzioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno suddivisi al 50 % fra i coniugi.
XVI. i Sigg.ri si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con Parte_3 inserimento del figlio minore e autorizzano al rilascio dei passaporti di ciascun figlio Per_1 impegnandosi a recarsi presso la Questura per i relativi incombenti, così come per le carte di identità valide per l'espatrio. XVII. A titolo di concorso nel mantenimento della moglie, il signor verserà, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. XVIII. Le parti dichiarano di aver regolato fra di loro ogni e qualsiasi pendenza economica relativa al rapporto tra le stesse intercorso. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 23.05.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (29.01.2009) e, per le Persona_3 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Briosco (MB) in data 08/11/2003 (atto n. 15, Parte II, Serie A, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona