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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Carolina Elia - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 475 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) quale amministratore di sostegno di Parte_1 CodiceFiscale_1
- giusta provvedimento de GT del Tribunale di Lecce del 10.8.2023- , Persona_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Micaletto, e presso di lui elettivamente domiciliato
appellante
e
P.I. ), in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Luca Erroi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via S. Trinchese, n. 63
Appellata e appellante incidentale
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 di rimessione della causa al Collegio.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1409/2023, pubblicata in data 11.5.2023 e notificata il 13.5.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da – già –accertando che l'immobile Controparte_1 CP_2 oggetto di causa apparteneva alla e conseguentemente ordinava alla Controparte_1 Per_1 il rilascio di detto immobile. Rigettava la domanda di condanna della all'indennizzo
[...] Per_1 da abusiva occupazione e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita, relativo al medesimo immobile, sottoscritto in data
26.5.2014 con definendo le spese di lite secando soccombenza. CP_2
Ed invero. La – già – agiva in giudizio disconoscendo formalmente il Controparte_1 CP_2 preliminare di vendita concluso con il 26.5.2014 con per ottenere Persona_1 CP_2
l'immediato rilascio dell'immobile- rappresentato da un appartamento in Gallipoli (LE) al Corso Italia n.
36, censito nel NCEU al fg. 15, p.lla 968, sub. 594, scala E piano terzo interno 15, e da box auto, siti nel medesimo stabile condominiale, censito nel NCEU al fl.15, p.lla 968, sub. 220 e sub 39 - e per il risarcimento dei danni per il godimento sine titulo delle dette unità immobiliari;
in via gradata chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita, ove accertato autentico.
Si costituiva in giudizio esponendo di aver sottoscritto in data 26.5.2014 con detta Persona_1 società un contratto preliminare d'acquisto dell'appartamento in Gallipoli, come sopra censito, per il prezzo di € 200.000,00 e di aver conseguito con la sottoscrizione del preliminare l'immediato possesso degli immobili con consegna delle relative chiavi, di avere interesse alla stipula del definitivo, sicché previo rigetto della domanda di rilascio, spiegava domanda riconvenzionale per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita.
Non era svolta alcuna istruttoria in quanto il Tribunale riteneva che la causa potesse essere decisa su base documentale.
All'esito il Tribunale riteneva fondata la domanda di rilascio, stante la non autenticità della sottoscrizione del preliminare, in difetto della proposizione di istanza di verificazione di detta scrittura privata ex art. 2 216 c.p.c. da parte della convenuta, disponeva l'immediato rilascio degli immobili, illegittimamente detenuti dalla in mancanza di un valido ed efficace titolo negoziale. Per_1
Pertanto, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e rigettava, perché infondata, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., nonché la domanda per il risarcimento del danno da occupazione sine titulo perché non provata nei suoi presupposti
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite erano definite a carico della parte soccombente
2. Con atto di citazione notificato e depositato il 13.6.2023, ha proposto appello Persona_1 avverso la suddetta sentenza censurandola sotto un duplice ordine di motivi e segnatamente per:
1) “Erroneità della sentenza in relazione al disconoscimento ed alla mancata istanza di verificazione”. Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere valido il disconoscimento del contratto preliminare sollevata da - oggi . Parte appellante deduce, invece, CP_2 Controparte_1 che il disconoscimento doveva essere specifico, laddove a fronte di un disconoscimento generico non doveva farsi luogo a verificazione;
in ogni caso il preliminare disconosciuto con la citazione in primo grado era stato già prima ritenuto valido dalla società promissaria venditrice, che in data 31.7.2017 aveva convocato la innanzi al notaio per la stipula del definitivo. Per_1
2) “Erroneità della pronuncia sulle spese di lite. Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c.”. Deduce
l'appellante che l'auspicato accoglimento del gravame comporterà la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, che dovranno essere poste a carico di controparte secondo soccombenza. In subordine, sussisteva una obiettiva controvertibilità delle questioni trattate che avrebbe dovuto comportare la compensazione integrale delle spese.
2.1. Ritualmente costituitasi, l'appellata – già – contesta ogni doglianza Controparte_1 CP_2 avversa, perché priva di pregio, non essendo richiesta alcuna particolare specificazione del disconoscimento, in considerazione del fatto che la aveva un unico legale rappresentante e CP_2 che invece l'onere di specificazione ricorre nei caso in cui sussista una pluralità di soggetti legittimati a sottoscrive gli atti;
in ogni caso, la racc. del 31.7.2017 non era mai stata prodotta in giudizio. Infine, con riferimento al secondo motivo d'appello, deduce la correttezza della statuizione Controparte_1 relativa alle spese giustificata dall'accoglimento della domanda principale e dal rigetto di quella riconvenzionale. proponeva poi appello incidentale condizionato per reiterare – in Controparte_1 caso di accoglimento dell'appello principale- la domanda subordinata di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita, previo versamento del prezzo.
Alla udienza del 1.2.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione,
3 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Nelle more si costituiva in giudizio con un nuovo difensore , quale AdS della Parte_1 Per_1 che si riportava alle precedenti difese.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 14.1.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
->>
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato nei termini in cui si dirà.
È invero infondato il primo motivo di appello.
Il disconoscimento impedisce alla scrittura privata di fare piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a meno che la controparte non chieda la verificazione della scrittura, dimostrando l'autenticità della firma.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta senza riferimento circoscritto al determinato documento. Il disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento all'intera documentazione prodotta e, qualora siano più i documenti prodotti in sede di disconoscimento, occorre specificare se la negazione dell'autenticità della sottoscrizione si riferisca solo ad alcuni o a tutti i documenti.
Il disconoscimento del preliminare contenuto in citazione di primo grado risponde a detti requisiti laddove a pag. 3 si legge << dichiara formalmente di non aver mai sottoscritto il CP_1 CP_1 preliminare di vendita del 26.5.2014… pertanto impugna contesta e disconosce formalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 cpc il contenuto e le sottoscrizioni apposte nel preliminare di vendita del 26 maggio 2014>>>. Nessuna incertezza sussiste né sull'atto disconosciuto né su quale sia la sottoscrizione disconosciuta, considerato che il preliminare di vendita sottoscritto dalle parti il 26.5.2014– per come si apprezza dalla copia prodotta in atti dalla appellante - era sottoscritto soltanto dall'AU della CP_2
e dalla sicché le sottoscrizioni disconosciute da riguardavano logicamente Per_1 Controparte_3 solo quella dell'AU e in difetto di istanza di verificazione il preliminare disconosciuto non ha efficacia
Per evitare gli effetti del disconoscimento era necessaria dunque l'istanza di verificazione, anche considerato che il disconoscimento riguarda solo l'autenticità della sottoscrizione e non anche il contenuto del documento. Ed è pacifico che a fronte di tale rituale disconoscimento non sia stata proposta istanza di verificazione.
4 La mancata produzione in giudizio della racc. 31.7.2014 che invitava la promissaria acquirente a presentarsi al notaio per la stipula del rogito notarile e da cui emergerebbe la prova dell'avvenuto riconoscimento del preliminare da parte di come tale ostativa al successivo Controparte_3 disconoscimento, impedisce al Collegio di valutare tale circostanza per superarne gli effetti della mancata verificazione nel processo, non essendo provata in giudizio detta circostanza.
Il rigetto del primo motivo di censura sollevato comporta il rigetto anche del secondo.
Infatti, l'appellante invoca la riforma della decisione sulla compensazione delle spese di lite di primo grado sia in conseguenza dell'accoglimento del gravame nel merito - che, invece, rigettato comporta la conferma della sentenza impugnata sul regime delle spese processuali - sia adducendo comunque una obiettiva controvertibilità della vicenda, che pure avrebbe giustificato una compensazione che in realtà non ricorre affatto. Va ricordato infatti che la vicenda qui scrutinata, peraltro, è conforme ad altre a controversie, aventi ad oggetto questioni esattamente sovrapponibili a quelle dibattute in questa sede, e che pure vede interessata la in riferimento ad un preliminare relativo Controparte_4 ad immobile sito nel medesimo complesso immobiliare;
definita con sentenza n. 225/2023 del 9.3.2023, sottoposta favorevolmente al vaglio della Suprema Corte, tale da escludere ogni incertezza che può giustificare la invocata regolamentazione delle spese.
L'appello va disatteso.
Resta conseguentemente assorbito il gravame incidentale condizionato all'esito positivo dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità Parte_1 di amministratore di sostegno di con atto di citazione notificato il 13.6.2023 nei Persona_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1409/2023, pubblicata il Controparte_1
11.05.2023 e notificata il 13.5.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 2. Condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Carolina Elia - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 475 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) quale amministratore di sostegno di Parte_1 CodiceFiscale_1
- giusta provvedimento de GT del Tribunale di Lecce del 10.8.2023- , Persona_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Micaletto, e presso di lui elettivamente domiciliato
appellante
e
P.I. ), in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Luca Erroi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via S. Trinchese, n. 63
Appellata e appellante incidentale
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 di rimessione della causa al Collegio.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1409/2023, pubblicata in data 11.5.2023 e notificata il 13.5.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da – già –accertando che l'immobile Controparte_1 CP_2 oggetto di causa apparteneva alla e conseguentemente ordinava alla Controparte_1 Per_1 il rilascio di detto immobile. Rigettava la domanda di condanna della all'indennizzo
[...] Per_1 da abusiva occupazione e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita, relativo al medesimo immobile, sottoscritto in data
26.5.2014 con definendo le spese di lite secando soccombenza. CP_2
Ed invero. La – già – agiva in giudizio disconoscendo formalmente il Controparte_1 CP_2 preliminare di vendita concluso con il 26.5.2014 con per ottenere Persona_1 CP_2
l'immediato rilascio dell'immobile- rappresentato da un appartamento in Gallipoli (LE) al Corso Italia n.
36, censito nel NCEU al fg. 15, p.lla 968, sub. 594, scala E piano terzo interno 15, e da box auto, siti nel medesimo stabile condominiale, censito nel NCEU al fl.15, p.lla 968, sub. 220 e sub 39 - e per il risarcimento dei danni per il godimento sine titulo delle dette unità immobiliari;
in via gradata chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita, ove accertato autentico.
Si costituiva in giudizio esponendo di aver sottoscritto in data 26.5.2014 con detta Persona_1 società un contratto preliminare d'acquisto dell'appartamento in Gallipoli, come sopra censito, per il prezzo di € 200.000,00 e di aver conseguito con la sottoscrizione del preliminare l'immediato possesso degli immobili con consegna delle relative chiavi, di avere interesse alla stipula del definitivo, sicché previo rigetto della domanda di rilascio, spiegava domanda riconvenzionale per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita.
Non era svolta alcuna istruttoria in quanto il Tribunale riteneva che la causa potesse essere decisa su base documentale.
All'esito il Tribunale riteneva fondata la domanda di rilascio, stante la non autenticità della sottoscrizione del preliminare, in difetto della proposizione di istanza di verificazione di detta scrittura privata ex art. 2 216 c.p.c. da parte della convenuta, disponeva l'immediato rilascio degli immobili, illegittimamente detenuti dalla in mancanza di un valido ed efficace titolo negoziale. Per_1
Pertanto, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e rigettava, perché infondata, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., nonché la domanda per il risarcimento del danno da occupazione sine titulo perché non provata nei suoi presupposti
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite erano definite a carico della parte soccombente
2. Con atto di citazione notificato e depositato il 13.6.2023, ha proposto appello Persona_1 avverso la suddetta sentenza censurandola sotto un duplice ordine di motivi e segnatamente per:
1) “Erroneità della sentenza in relazione al disconoscimento ed alla mancata istanza di verificazione”. Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere valido il disconoscimento del contratto preliminare sollevata da - oggi . Parte appellante deduce, invece, CP_2 Controparte_1 che il disconoscimento doveva essere specifico, laddove a fronte di un disconoscimento generico non doveva farsi luogo a verificazione;
in ogni caso il preliminare disconosciuto con la citazione in primo grado era stato già prima ritenuto valido dalla società promissaria venditrice, che in data 31.7.2017 aveva convocato la innanzi al notaio per la stipula del definitivo. Per_1
2) “Erroneità della pronuncia sulle spese di lite. Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c.”. Deduce
l'appellante che l'auspicato accoglimento del gravame comporterà la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, che dovranno essere poste a carico di controparte secondo soccombenza. In subordine, sussisteva una obiettiva controvertibilità delle questioni trattate che avrebbe dovuto comportare la compensazione integrale delle spese.
2.1. Ritualmente costituitasi, l'appellata – già – contesta ogni doglianza Controparte_1 CP_2 avversa, perché priva di pregio, non essendo richiesta alcuna particolare specificazione del disconoscimento, in considerazione del fatto che la aveva un unico legale rappresentante e CP_2 che invece l'onere di specificazione ricorre nei caso in cui sussista una pluralità di soggetti legittimati a sottoscrive gli atti;
in ogni caso, la racc. del 31.7.2017 non era mai stata prodotta in giudizio. Infine, con riferimento al secondo motivo d'appello, deduce la correttezza della statuizione Controparte_1 relativa alle spese giustificata dall'accoglimento della domanda principale e dal rigetto di quella riconvenzionale. proponeva poi appello incidentale condizionato per reiterare – in Controparte_1 caso di accoglimento dell'appello principale- la domanda subordinata di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare di vendita, previo versamento del prezzo.
Alla udienza del 1.2.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione,
3 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Nelle more si costituiva in giudizio con un nuovo difensore , quale AdS della Parte_1 Per_1 che si riportava alle precedenti difese.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 14.1.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
->>
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato nei termini in cui si dirà.
È invero infondato il primo motivo di appello.
Il disconoscimento impedisce alla scrittura privata di fare piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a meno che la controparte non chieda la verificazione della scrittura, dimostrando l'autenticità della firma.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta senza riferimento circoscritto al determinato documento. Il disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento all'intera documentazione prodotta e, qualora siano più i documenti prodotti in sede di disconoscimento, occorre specificare se la negazione dell'autenticità della sottoscrizione si riferisca solo ad alcuni o a tutti i documenti.
Il disconoscimento del preliminare contenuto in citazione di primo grado risponde a detti requisiti laddove a pag. 3 si legge << dichiara formalmente di non aver mai sottoscritto il CP_1 CP_1 preliminare di vendita del 26.5.2014… pertanto impugna contesta e disconosce formalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 cpc il contenuto e le sottoscrizioni apposte nel preliminare di vendita del 26 maggio 2014>>>. Nessuna incertezza sussiste né sull'atto disconosciuto né su quale sia la sottoscrizione disconosciuta, considerato che il preliminare di vendita sottoscritto dalle parti il 26.5.2014– per come si apprezza dalla copia prodotta in atti dalla appellante - era sottoscritto soltanto dall'AU della CP_2
e dalla sicché le sottoscrizioni disconosciute da riguardavano logicamente Per_1 Controparte_3 solo quella dell'AU e in difetto di istanza di verificazione il preliminare disconosciuto non ha efficacia
Per evitare gli effetti del disconoscimento era necessaria dunque l'istanza di verificazione, anche considerato che il disconoscimento riguarda solo l'autenticità della sottoscrizione e non anche il contenuto del documento. Ed è pacifico che a fronte di tale rituale disconoscimento non sia stata proposta istanza di verificazione.
4 La mancata produzione in giudizio della racc. 31.7.2014 che invitava la promissaria acquirente a presentarsi al notaio per la stipula del rogito notarile e da cui emergerebbe la prova dell'avvenuto riconoscimento del preliminare da parte di come tale ostativa al successivo Controparte_3 disconoscimento, impedisce al Collegio di valutare tale circostanza per superarne gli effetti della mancata verificazione nel processo, non essendo provata in giudizio detta circostanza.
Il rigetto del primo motivo di censura sollevato comporta il rigetto anche del secondo.
Infatti, l'appellante invoca la riforma della decisione sulla compensazione delle spese di lite di primo grado sia in conseguenza dell'accoglimento del gravame nel merito - che, invece, rigettato comporta la conferma della sentenza impugnata sul regime delle spese processuali - sia adducendo comunque una obiettiva controvertibilità della vicenda, che pure avrebbe giustificato una compensazione che in realtà non ricorre affatto. Va ricordato infatti che la vicenda qui scrutinata, peraltro, è conforme ad altre a controversie, aventi ad oggetto questioni esattamente sovrapponibili a quelle dibattute in questa sede, e che pure vede interessata la in riferimento ad un preliminare relativo Controparte_4 ad immobile sito nel medesimo complesso immobiliare;
definita con sentenza n. 225/2023 del 9.3.2023, sottoposta favorevolmente al vaglio della Suprema Corte, tale da escludere ogni incertezza che può giustificare la invocata regolamentazione delle spese.
L'appello va disatteso.
Resta conseguentemente assorbito il gravame incidentale condizionato all'esito positivo dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità Parte_1 di amministratore di sostegno di con atto di citazione notificato il 13.6.2023 nei Persona_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1409/2023, pubblicata il Controparte_1
11.05.2023 e notificata il 13.5.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 2. Condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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