Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3019 del 2022, proposto da
GR BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lina Andolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Ferrovia, 1;
contro
Comune di ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza PROT. N. 19589 del 5/4/22 con la quale venivano rigettate le istanze di condono edilizio proposte per la sanatoria delle opere alla via Viola n.11;
- dell’ordinanza n. 25/2022, con la quale veniva ingiunta la demolizione delle opere entro 90gg dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa AR GR D'TE e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, è controversa la legittimità del provvedimento adottato Comune di ER, meglio precisato in epigrafe, recante il rigetto delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. n. 47/85 e della L. n. 724/94 (rispettivamente in data 4 aprile 1986 e 23 febbraio 1995), dal sig. BASSO Ciro, dante causa della ricorrente, in relazione all’immobile sito nel territorio comunale di ER, alla via Viola n. 11.
La ricorrente impugna, inoltre, l’ordinanza n. 25/2022, recante la conseguenziale ingiunzione di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di rispristino dello originario stato dei luoghi.
1.1 I dinieghi delle istanze di sanatoria sono motivati:
- quanto alle opere edilizie oggetto di condono edilizio ex lege 47/85 (consistenti nella realizzazione di un manufatto costituito da un solo piano terra adibito ad uso residenziale e parte a deposito, ultimato entro il 1969 - prat. n° 1157 protocollo n°8558 del 4 aprile 1986), in ragione della sostituzione del tetto in lamiera del primo fabbricato, senza acquisire il preventivo assenso da parte della amministrazione, né preventiva autorizzazione paesaggistica pur utilizzandosi un nuovo materiale completamente diverso da quello precedente, che avrebbe snaturato l’organismo edilizio preesistente, e in assenza, inoltre, di autorizzazione sismica, pur necessaria trattandosi di opere strutturali;
- quanto alle opere edilizie oggetto di condono edilizio ex lege 724/94 (consistenti nella realizzazione di un manufatto costituito da un piano terra e primo piano adibito a deposito per un volume pari a 4.551,92 mc) in ragione del superamento della volumetria di 750 mc.
1.2 A sostegno dell’impugnativa avverso il rigetto delle istanze di condono parte ricorrente deduce:
I) con un primo motivo, vizi di violazione di legge (segnatamente, L. 326/03 e L. 241/90 e succ. int. e mod.) ed eccesso di potere per contraddittorietà di atti, illogicità e disparità di trattamento, per difetto di motivazione, non avendo il Comune comunicato nel preavviso di rigetto tutti i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della domanda. Asserisce che sulle domande di condono si sarebbe formato il silenzio-accoglimento, essendo trascorsi oltre ventiquattro mesi dalla loro presentazione e avendo l’interessata versato tutte le somme per l’oblazione, procedendo anche all’accatastamento delle opere edificate;
II) con un secondo motivo lamenta che il Comune avrebbe operato una presunta confusione nella individuazione dei corpi di fabbrica o lotti in relazione ai quali sono state inoltrate le sopra identificate domande di sanatoria, al riguardo precisando, in particolare, che:
- il manufatto oggetto dell’istanza del primo condono (in N.C.E.U. fg.3 part. 2647, sub 2, cat. A/2 p.t. e sub 3 cat. C/3), contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non avrebbe subito alcuna sostanziale trasformazione e, in particolare, la parte adibita ad uso deposito non sarebbe stata oggetto di sostituzione di lamiere di copertura; le lievi ed ininfluenti variazioni intervenute sul prospetto del manufatto in questione non avrebbero comportato variazioni di sagoma, né di superfici, né di volumi;
- la seconda istanza di sanatoria ex lege 724/94, sarebbe relativa a due distinti manufatti realizzati entro il 15 marzo 1985 (manufatto n.1, in N.C.E.U. al fg.3 part.2647, sub 5, cat. C/3 e manufatto n.2, in N.C.E.U. al fg.3, part. 2647, sub 4, cat.C/3), assolutamente indipendenti dal manufatto di cui alla prima istanza di condono, sia dal punto di vista statico e sia dal punto di vista funzionale, in quanto i due spazi sono interclusi l’uno con l’altro da uno spesso muro di separazione; inoltre l’intervento di sostituzione delle lamiere sarebbe stato effettuato solo sul manufatto n°2, il quale non costituirebbe ampliamento di altro manufatto;
III) Infine, con separata serie di censure deduce l’illegittimità dell’ordinanza n. 25/2022 in quanto è stata resa prima ancora che intervenisse la decisione di questo Tribunale sull’impugnativa del rigetto di condono edilizio.
2. Si è costituito per resistere all’avverso dedotto il Comune di ER, difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
3. All’udienza straordinaria del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Non coglie nel segno il primo motivo, atteso che secondo la costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale ( cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. II, n. 983/2020; TAR Campania Napoli sez. III sent. n. 5311/2018) per le opere eseguite in area vincolata, ai sensi dell'art. 32, L. n. 46 del 1985, ai fini del rilascio di sanatoria edilizia occorre che venga sempre acquisito il parere delle autorità competenti, avente natura vincolante per l'Amministrazione procedente, la quale non può rilasciare il titolo richiesto in caso di valutazione negativa da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne consegue che, in mancanza di parere paesaggistico - come nel caso all’esame -, è inapplicabile il meccanismo del silenzio assenso, laddove “il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole” ( cfr . TAR Campania Napoli sent. n. 5006/2020).
4.2 Inoltre, è infondato il secondo motivo.
Sul punto il Collegio rileva che le argomentazioni difensive spiegate dalla parte ricorrente per confutare la bontà della individuazione effettuata dall’Ufficio tecnico comunale dei manufatti, con relative opere abusive contestate, nonché degli incrementi volumetrici che ne sono effettivamente conseguiti, si basano su mere asserzioni, non avendo il ricorrente depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare la fondatezza già in fatto delle censure formulate, limitandosi a fare riferimento in ricorso a una perizia di parte, di cui ha solo preannunciato il deposito, tuttavia, senza che sia stata allegata in atti di causa.
4.2.1 All’opposto, come chiarito nel provvedimento impugnato e nelle difese di parte resistente, è rimasto priva di replica la circostanza, da un lato, che il manufatto di cui alla prima domanda di condono prot.n. 9224/95, è stato oggetto di sostituzione della copertura con materiale completamente diverso da quello originario, senza preventivamente conseguire l’autorizzazione paesaggistica né il necessario parere sismico. Ciò avveniva a fronte dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 19/2021, con la quale il Comune aveva intimato alla ricorrente di provvedere ad horas ad effettuare lavori necessari ad eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, essendo risultata la relativa copertura parzialmente divelta dal vento.
4.2.2 Sotto altro aspetto, da quanto emerso in atti, e, segnatamente dal provvedimento comunale di rigetto delle istanze di condono prot.n. 19589 del 5/04/2022, nonché alla luce delle deduzioni difensive dell’amministrazione, il Comune ha correttamente negato il condono dei manufatti oggetto della seconda istanza di condono, per superamento del limite volumetrico imposto dall’art. 39, 1° comma della L. n. 724/94, di 750 mc, a fronte della quantificazione dei nuovi volumi contenuta nella stessa istanza di condono (prot.n. 2273/bis protocollo 9224) e dalla documentazione fotografica ad essa allegata, per un volume edificato pari a 4.551,92 mc.
Del resto la stessa deducente ha riconosciuto il superamento di detto limite volumetrico, dichiarandosi disponibile a provvedere spontaneamente alla demolizione della volumetria eccedente, così come prescritto dal rubricato art. 38, 3° comma del vigente RUEC di ER ( cfr . pag. 7 ricorso).
4.3 Infondate sono infine le ulteriori censure spiegate avverso l’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 25/22.
Invero, la definizione negativa del procedimento di condono, in senso negativo per l’istante, consente di ritenere accertato l’abuso e conseguentemente, giustifica l’adozione dell’ordine di demolizione, la cui legittimità non è infirmata dalla pendente impugnativa giurisdizionale del diniego di sanatoria, il quale – in assenza di sospensione cautelare (nella specie nemmeno richiesta) - conserva piena efficacia.
Dunque, contrariamente alle avverse deduzioni di parte, l’ordine demolitorio nella specie è stato sufficientemente giustificato dal provvedimento di diniego, recante l’accertamento della non sanabilità delle opere oggetto dell’istanza esaminata ed è stato dunque correttamente posto a fondamento della spedizione della misura sanzionatoria.
5. In conclusione il ricorso è respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AR GR D'TE, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GR D'TE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO