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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
LA SC, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 01808980518
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR0066034 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : estinzione del giudizio Resistente : estinguere il giudizio per cessasta materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricortso iscritto a ruolo in data 2.10.2025, la Ricorrente_1 in persona del legaler rappresentante assistito come in atti,impugnava l'atto di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate di Arezzo rettificava i distinti DOCFA presentati dalla ricorrente e variava da Euro 14.88 ad Euro 120.00 la rendita catastale proposta dalla società per l'area con categoria D/1 sita al confine tra i Comuni di Bibbiena e e Poppi località
Fornace. Nel ricorso eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto le aree similari poste a confronto dall'Ufficio a sostegno della rettifica della rendita,non sarebbero similari a quella in esame.Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con memorie tempestive e conferma di aver raggiunto con la società ricorrente accordo conciliativo a sensi art.48 del Dlgs 546/92 nel senso che veniva concordemente stabilità una rendita catastale di Euro 60.00 confermando la categoria D/1. In data 9.10.2025 veniva depositato accordo conciliativo che evidenzia la cessata materia del contendere. All'udienza del 21.1.2026 la Corte decideva quindi di estinguere il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo raggiunto tra le parti in merito alla contestata attribuzione di rendita catastale evidenzia la cessata materia ed esonera il Collegio dall'esame dei motivi diel ricorso;
il giudizio viene pertanto estinto e compensate le spese processuali
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
LA SC, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 01808980518
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR0066034 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : estinzione del giudizio Resistente : estinguere il giudizio per cessasta materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricortso iscritto a ruolo in data 2.10.2025, la Ricorrente_1 in persona del legaler rappresentante assistito come in atti,impugnava l'atto di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate di Arezzo rettificava i distinti DOCFA presentati dalla ricorrente e variava da Euro 14.88 ad Euro 120.00 la rendita catastale proposta dalla società per l'area con categoria D/1 sita al confine tra i Comuni di Bibbiena e e Poppi località
Fornace. Nel ricorso eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto le aree similari poste a confronto dall'Ufficio a sostegno della rettifica della rendita,non sarebbero similari a quella in esame.Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con memorie tempestive e conferma di aver raggiunto con la società ricorrente accordo conciliativo a sensi art.48 del Dlgs 546/92 nel senso che veniva concordemente stabilità una rendita catastale di Euro 60.00 confermando la categoria D/1. In data 9.10.2025 veniva depositato accordo conciliativo che evidenzia la cessata materia del contendere. All'udienza del 21.1.2026 la Corte decideva quindi di estinguere il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo raggiunto tra le parti in merito alla contestata attribuzione di rendita catastale evidenzia la cessata materia ed esonera il Collegio dall'esame dei motivi diel ricorso;
il giudizio viene pertanto estinto e compensate le spese processuali
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate