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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8445/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Donatella
Cennamo, all'udienza cartolare del 10 luglio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 8445/2018, promossa da:
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Luigia Serpico, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano, alla via Libertà n. 2, ammessa al gratuito patrocinio.
- ATTRICE –
contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, dall'avv. Annalisa Nicotera, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano, al Corso Umberto I° n. 392;
- CONVENUTI e ATTORI IN RICONVENZIONALE –
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per procura in Controparte_3 C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Aselli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano, al Corso Umberto I° n. 392;
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Svolgimento del processo.
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Nola di Parte_1 condannare i membri della famiglia ( , e , CP_1 Controparte_3 CP_2 CP_1 al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, consistente in un forte stato depressivo causato dal comportamento dei convenuti, che le impediscono di esercitare in casa la sua professione di cantante e pianista e di insegnare il pianoforte ai propri figli al fine di preparali all'esame di accesso al conservatorio.
2. A mezzo di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria il 5 aprile 2019, si sono costituiti tempestivamente in giudizio e CP_1 CP_2 resistendo alla domanda attorea e rappresentando, di contro, il carattere molesto e la intollerabilità degli esercizi musicali della Hanno, quindi, formulato domanda riconvenzionale al fine Pt_1 di ottenere la condanna della controparte a coibentare la stanza ove impartisce le lezioni con il pianoforte, oltre che al risarcimento del danno nella misura di euro 2.500,00 (o in quella diversa ritenuta equa) per ciascun convenuto, con il carico delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Si è separatamente e sempre tempestivamente costituito in giudizio anche , Controparte_3 che ha contrastato la domanda attorea sul presupposto di non aver mai posto in essere attività di disturbo in dispregio della professione di insegnante della ma soltanto chiesto in Pt_1 maniera reiterata un accordo affinché si potesse convivere in maniera pacifica nel condominio, inviti ai quali l'attrice aveva sempre risposto con atteggiamenti ostativi e non collaborativi, rifiutando di insonorizzare la stanza ove impartisce le lezioni musicali. Evidenziata, quindi, la intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento della ed il contrasto Pt_1 delle stesse con il divieto imposto dal regolamento di condominio di destinare gli alloggi dell'edificio, tra gli altri, a scuole di musica, di canto, di ballo ad uso che possa turbare la tranquillità dei condomini, ha concluso per il rigetto, con il favore delle spese di lite.
4. Delegato alle parti l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, con ordinanza del
19 dicembre 2019, l'allora giudice titolare del procedimento ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c., assegnando a parte attrice termine fino al
28.02.2020 per l'integrazione della domanda, con l'invito a depositare in atti i certificati medici indicati nell'atto introduttivi e non prodotti. Dato seguito al detto adempimento ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 2 marzo 2023, poi differita d'ufficio, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno
2022) dapprima al 12 dicembre 2023 e poi al 17 dicembre 2024. A tale ultima udienza, è stata
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 2 ulteriormente rimandata – per l'esigenza di garantire la definizione entro il 31 dicembre 2024 delle cause di iscrizione a ruolo anteriore all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice con decreto presidenziale del 9 luglio 2024 dallo scardinamento dei ruoli dei colleghi di sezione) – alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Per il principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) - la controversia può essere decisa sulla base della infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria formulata dalla attrice e di quella riconvenzionale avanzata dai convenuti e , che assorbe ogni altra questione dibattuta tra le parti. Controparte_3 CP_4
Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020).
2. Come si è sinteticamente esposto nel riportato svolgimento processuale, Parte_1 domanda il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti in conseguenza della condotta dei membri della famiglia , che le avrebbero illegittimamente impedito di esercitare la sua CP_1 professione di musicista. Di contro, i convenuti e sul presupposto CP_1 CP_4 della intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento della Pt_1 chiedono, in riconvenzionale, la condanna della stessa all'insonorizzazione della stanza ove esegue le esercitazioni musicali ed il risarcimento dei danni morali.
2.1. L'esigenza di inquadramento sistematico impone di rilevare quanto segue.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 844 c.c., il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità.
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 3 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art.
6-ter conv., con modif., dalla L. n. 13 del
2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art.
844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione" (v. Cass. Sent. n. 20198 del 2016 e Sent. n. 20927 del
2015).
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis Cass., Ord. n. 35856 del 2021 (non massimata); Sentenza n. 939 del
17/01/2011 Rv. 615959; Sentenza n. 8474 del 27/04/2015).
Occorre, dunque, procedere ad una valutazione in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, che garantisca un equo contemperamento delle diverse esigenze in gioco, preservando per un verso il diritto all'esercizio della professione del musicista e dall'altro una normale qualità della vita del vicino che subisce le immissioni.
In tema di immissioni rumorose si è affermato più di recente che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass., Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018). Infine, deve ribadirsi che: "Il
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 4 limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità" (Cass. Sent. n. 17051 del
2011 e più di recente Cass. n. 33966 del 5.12.2023).
2.2. Ebbene, nella specie, da un lato non ha offerto la dimostrazione né Parte_1 dell'effettivo impedimento all'esercizio della propria professione di pianista da parte dei membri della famiglia , né dei danni assuntamente subiti e della loro riconducibilità eziologica alla CP_1 condotta dei vicini.
Sotto il primo profilo, non può che rilevarsi che già in punto di allegazione la domanda è del tutto carente. Ed infatti, l'attrice si è limitata a dedurre – peraltro solo in sede di integrazione della domanda ordinata dal giudice in seguito al rilievo di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, n. 3 e 4 c.p.c. – che “tutte le volte che suonava il piano, il sig. , Controparte_3
e , residenti nello stesso condominio, e appartenenti allo stesso CP_1 CP_4 nucleo familiare, cercavano di impedirglielo, battendo con le mazze sotto il pavimento dell'istante, urlando e lamentandosi personalmente e tenendo premuto il campanello del citofono ininterrottamente, offendendola verbalmente, solo al fine di farla smettere di suonare”, senza circostanziare nel tempo e nello spazio specifici episodi, sì da poterne valutare l'effettiva interferenza con gli esercizi musicali e colorando al tempo stesso di inammissibilità la prova per testi chiesta su tale capo dell'atto di citazione (al riguardo vedi Cass. n. 2 del 2020, 1808 del 2015,
n. 20997 del 2011, n. 9547 del 2009, che affermano che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”).
Ad ogni buon conto, pur a voler considerare che i abbiano effettivamente assunto simili CP_1 atteggiamenti di disturbo - riconoscendo valenza al verbale dell'assemblea condominiale del 13
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 5 febbraio 2015 allegato da parte attrice – vi è che non sono stati adeguatamente provati né l'asserito danno morale né il danno patrimoniale.
A ben vedere la chiede più che il danno morale, un vero e proprio danno biologico Pt_1 consistente in un forte stato depressivo. Epperò, l'unico certificato medico ritualmente prodotto in atti (mentre vanno espunti dal novero dei documenti ricevibili ai fini della decisione i certificati prodotti in uno alle note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza), se dimostra l'effettivo stato di depressione dell'attrice, non offre alcun elemento per ricondurre tale condizione alle condotte illecite dei convenuti, né l'attrice ha chiesto di provare – se non a mezzo di capitoli di prova inammissibilmente generici – detta circostanza. Invero, non ha neppure instato per l'espletamento di una consulenza medica tesa ad accertare tale voce di danno.
Quanto al danno patrimoniale, manca in radice la descrizione della sua consistenza, avendo l'attrice omesso di allegare finanche in che cosa si sia sostanziato tale pregiudizio, ad esempio nella perdita economica subita per non aver potuto impartire lezioni di musica.
Ne consegue, per il complesso delle considerazioni che precedono, che la domanda non può che essere rigettata.
2.3. Specularmente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla insonorizzazione CP_1 CP_4 della stanza ove vengono eseguite le esercitazioni musicali e al risarcimento del danno morale conseguente alla intollerabilità delle immissioni sonore, in difetto della prova del superamento del limite di tollerabilità.
Anche i convenuti, infatti, hanno articolato sul punto capitoli inammissibilmente generici e formulati in termini negativi, e tantomeno hanno chiesto un accertamento tecnico volto a dimostrare l'effettivo superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento della Pt_1
3. L'esito complessivo della lite, configurando nel rapporto tra l'attrice e i convenuti attori in riconvenzionale un'ipotesi tipica di soccombenza reciproca – tenuto conto del rigetto delle domande vicendevolmente formulate – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra le dette parti (art. 92 c.p.c.).
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 6 3.1. Invece, la soccombenza dell'attrice nei confronti di , che si è limitato a Controparte_3 chiedere il rigetto della domanda attorea giustifica la condanna della prima alla refusione delle spese di lite sostenute dal secondo (art. 91 cpc).
Non osta a tanto l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Ed invero, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
Alla liquidazione delle stesse di provvede in applicazione dei parametri minimi – in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta- previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal succ. D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così determinato secondo il cd. criterio del disputatum).
3.2. Alcuna liquidazione, invece, viene disposta in favore del difensore della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio, in assenza di specifica istanza
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta la domanda attorea;
2- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e;
CP_1 CP_4
3-compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti attori in riconvenzionale;
4- condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
, liquidate in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Controparte_3 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Donatella
Cennamo, all'udienza cartolare del 10 luglio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 8445/2018, promossa da:
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Luigia Serpico, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano, alla via Libertà n. 2, ammessa al gratuito patrocinio.
- ATTRICE –
contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambi rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, dall'avv. Annalisa Nicotera, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano, al Corso Umberto I° n. 392;
- CONVENUTI e ATTORI IN RICONVENZIONALE –
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per procura in Controparte_3 C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Aselli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano, al Corso Umberto I° n. 392;
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Svolgimento del processo.
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Nola di Parte_1 condannare i membri della famiglia ( , e , CP_1 Controparte_3 CP_2 CP_1 al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, consistente in un forte stato depressivo causato dal comportamento dei convenuti, che le impediscono di esercitare in casa la sua professione di cantante e pianista e di insegnare il pianoforte ai propri figli al fine di preparali all'esame di accesso al conservatorio.
2. A mezzo di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria il 5 aprile 2019, si sono costituiti tempestivamente in giudizio e CP_1 CP_2 resistendo alla domanda attorea e rappresentando, di contro, il carattere molesto e la intollerabilità degli esercizi musicali della Hanno, quindi, formulato domanda riconvenzionale al fine Pt_1 di ottenere la condanna della controparte a coibentare la stanza ove impartisce le lezioni con il pianoforte, oltre che al risarcimento del danno nella misura di euro 2.500,00 (o in quella diversa ritenuta equa) per ciascun convenuto, con il carico delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Si è separatamente e sempre tempestivamente costituito in giudizio anche , Controparte_3 che ha contrastato la domanda attorea sul presupposto di non aver mai posto in essere attività di disturbo in dispregio della professione di insegnante della ma soltanto chiesto in Pt_1 maniera reiterata un accordo affinché si potesse convivere in maniera pacifica nel condominio, inviti ai quali l'attrice aveva sempre risposto con atteggiamenti ostativi e non collaborativi, rifiutando di insonorizzare la stanza ove impartisce le lezioni musicali. Evidenziata, quindi, la intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento della ed il contrasto Pt_1 delle stesse con il divieto imposto dal regolamento di condominio di destinare gli alloggi dell'edificio, tra gli altri, a scuole di musica, di canto, di ballo ad uso che possa turbare la tranquillità dei condomini, ha concluso per il rigetto, con il favore delle spese di lite.
4. Delegato alle parti l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, con ordinanza del
19 dicembre 2019, l'allora giudice titolare del procedimento ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c., assegnando a parte attrice termine fino al
28.02.2020 per l'integrazione della domanda, con l'invito a depositare in atti i certificati medici indicati nell'atto introduttivi e non prodotti. Dato seguito al detto adempimento ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 2 marzo 2023, poi differita d'ufficio, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno
2022) dapprima al 12 dicembre 2023 e poi al 17 dicembre 2024. A tale ultima udienza, è stata
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 2 ulteriormente rimandata – per l'esigenza di garantire la definizione entro il 31 dicembre 2024 delle cause di iscrizione a ruolo anteriore all'anno 2016 (riassegnate a questo giudice con decreto presidenziale del 9 luglio 2024 dallo scardinamento dei ruoli dei colleghi di sezione) – alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Per il principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) - la controversia può essere decisa sulla base della infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria formulata dalla attrice e di quella riconvenzionale avanzata dai convenuti e , che assorbe ogni altra questione dibattuta tra le parti. Controparte_3 CP_4
Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020).
2. Come si è sinteticamente esposto nel riportato svolgimento processuale, Parte_1 domanda il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti in conseguenza della condotta dei membri della famiglia , che le avrebbero illegittimamente impedito di esercitare la sua CP_1 professione di musicista. Di contro, i convenuti e sul presupposto CP_1 CP_4 della intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento della Pt_1 chiedono, in riconvenzionale, la condanna della stessa all'insonorizzazione della stanza ove esegue le esercitazioni musicali ed il risarcimento dei danni morali.
2.1. L'esigenza di inquadramento sistematico impone di rilevare quanto segue.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 844 c.c., il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità.
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 3 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art.
6-ter conv., con modif., dalla L. n. 13 del
2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art.
844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione" (v. Cass. Sent. n. 20198 del 2016 e Sent. n. 20927 del
2015).
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis Cass., Ord. n. 35856 del 2021 (non massimata); Sentenza n. 939 del
17/01/2011 Rv. 615959; Sentenza n. 8474 del 27/04/2015).
Occorre, dunque, procedere ad una valutazione in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, che garantisca un equo contemperamento delle diverse esigenze in gioco, preservando per un verso il diritto all'esercizio della professione del musicista e dall'altro una normale qualità della vita del vicino che subisce le immissioni.
In tema di immissioni rumorose si è affermato più di recente che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass., Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018). Infine, deve ribadirsi che: "Il
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 4 limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità" (Cass. Sent. n. 17051 del
2011 e più di recente Cass. n. 33966 del 5.12.2023).
2.2. Ebbene, nella specie, da un lato non ha offerto la dimostrazione né Parte_1 dell'effettivo impedimento all'esercizio della propria professione di pianista da parte dei membri della famiglia , né dei danni assuntamente subiti e della loro riconducibilità eziologica alla CP_1 condotta dei vicini.
Sotto il primo profilo, non può che rilevarsi che già in punto di allegazione la domanda è del tutto carente. Ed infatti, l'attrice si è limitata a dedurre – peraltro solo in sede di integrazione della domanda ordinata dal giudice in seguito al rilievo di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, n. 3 e 4 c.p.c. – che “tutte le volte che suonava il piano, il sig. , Controparte_3
e , residenti nello stesso condominio, e appartenenti allo stesso CP_1 CP_4 nucleo familiare, cercavano di impedirglielo, battendo con le mazze sotto il pavimento dell'istante, urlando e lamentandosi personalmente e tenendo premuto il campanello del citofono ininterrottamente, offendendola verbalmente, solo al fine di farla smettere di suonare”, senza circostanziare nel tempo e nello spazio specifici episodi, sì da poterne valutare l'effettiva interferenza con gli esercizi musicali e colorando al tempo stesso di inammissibilità la prova per testi chiesta su tale capo dell'atto di citazione (al riguardo vedi Cass. n. 2 del 2020, 1808 del 2015,
n. 20997 del 2011, n. 9547 del 2009, che affermano che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”).
Ad ogni buon conto, pur a voler considerare che i abbiano effettivamente assunto simili CP_1 atteggiamenti di disturbo - riconoscendo valenza al verbale dell'assemblea condominiale del 13
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 5 febbraio 2015 allegato da parte attrice – vi è che non sono stati adeguatamente provati né l'asserito danno morale né il danno patrimoniale.
A ben vedere la chiede più che il danno morale, un vero e proprio danno biologico Pt_1 consistente in un forte stato depressivo. Epperò, l'unico certificato medico ritualmente prodotto in atti (mentre vanno espunti dal novero dei documenti ricevibili ai fini della decisione i certificati prodotti in uno alle note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza), se dimostra l'effettivo stato di depressione dell'attrice, non offre alcun elemento per ricondurre tale condizione alle condotte illecite dei convenuti, né l'attrice ha chiesto di provare – se non a mezzo di capitoli di prova inammissibilmente generici – detta circostanza. Invero, non ha neppure instato per l'espletamento di una consulenza medica tesa ad accertare tale voce di danno.
Quanto al danno patrimoniale, manca in radice la descrizione della sua consistenza, avendo l'attrice omesso di allegare finanche in che cosa si sia sostanziato tale pregiudizio, ad esempio nella perdita economica subita per non aver potuto impartire lezioni di musica.
Ne consegue, per il complesso delle considerazioni che precedono, che la domanda non può che essere rigettata.
2.3. Specularmente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla insonorizzazione CP_1 CP_4 della stanza ove vengono eseguite le esercitazioni musicali e al risarcimento del danno morale conseguente alla intollerabilità delle immissioni sonore, in difetto della prova del superamento del limite di tollerabilità.
Anche i convenuti, infatti, hanno articolato sul punto capitoli inammissibilmente generici e formulati in termini negativi, e tantomeno hanno chiesto un accertamento tecnico volto a dimostrare l'effettivo superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento della Pt_1
3. L'esito complessivo della lite, configurando nel rapporto tra l'attrice e i convenuti attori in riconvenzionale un'ipotesi tipica di soccombenza reciproca – tenuto conto del rigetto delle domande vicendevolmente formulate – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra le dette parti (art. 92 c.p.c.).
Procedimento n. 8445/2018 – Sentenza - Pag. 6 3.1. Invece, la soccombenza dell'attrice nei confronti di , che si è limitato a Controparte_3 chiedere il rigetto della domanda attorea giustifica la condanna della prima alla refusione delle spese di lite sostenute dal secondo (art. 91 cpc).
Non osta a tanto l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Ed invero, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
Alla liquidazione delle stesse di provvede in applicazione dei parametri minimi – in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta- previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal succ. D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così determinato secondo il cd. criterio del disputatum).
3.2. Alcuna liquidazione, invece, viene disposta in favore del difensore della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio, in assenza di specifica istanza
P.Q.M
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Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta la domanda attorea;
2- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e;
CP_1 CP_4
3-compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti attori in riconvenzionale;
4- condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
, liquidate in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Controparte_3 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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