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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2589 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127 ter del
25.11.2025 da
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Siracusa (SR) il 02.04.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Iannò, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via alla via D. Romeo
2/B ha eletto domicilio e
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria l'11.11.1961, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Iannò, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via alla via D. Romeo 2/B ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 19.09.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 06.08.1987;
-considerato che con decreto del 02.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.11.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 06.08.1987; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: (17.01.1988), (29.11.1989), Per_1 Persona_2
(06.08.1994), (15.09.2004); Persona_3 Per_4
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 02.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
19.09.2025 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Pt_2
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.533, parte II, serie
A, anno 1987, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita alla Via Cardinale Portanova n° 162 verrà assegnata al sig. che coabiterà unitamente alla figlia Parte_2
economicamente autosufficiente e che con redigendo Persona_5
contratto di comodato il sig. si impegna a versare l'importo Pt_2
mensile di € 500,00 in favore della signora;
3) le Parte_1
parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi tipo di pretesa economica e non inerente i figli ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) il signor si impegna a versare la somma di euro Parte_2
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per il mantenimento della signora
. La somma, rivalutata annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT e costo della vita, sarà corrisposta entro il giorno dieci di ogni mese;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto del fatto che hanno provveduto
a regolare ogni aspetto, economico e no, della loro consensuale separazione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.12.2025
Il Presidente Rel.
Dott. Giuseppe Campagna