Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 06/06/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pt. rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Palombi in virtù di procura generale alle liti conferita a rogito Notaio dott. rep. 21015 Persona_1
e racc. 11089 allegata al ricorso ex art. 702 c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via in Arcione n. 71;
APPELLANTE
E
1
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del tribunale di
Latina rep. n. 3564/2021 pubblicata il 28/10/2021 nel giudizio iscritto al n.
3095/2019 RG
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Latina con ordinanza rep. n. 3564/2021 pubblicata in data 28 ottobre 2021 rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da Parte_1
nei confronti di rimasto contumace e così nulla
[...] Controparte_1
disponendo sulle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e Parte_1 CP_1
non si è costituito.
[...]
La Corte all'udienza di prima comparizione del 15 aprile 2022 dichiarava la contumacia di e rinviava la causa per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni, più volte differita, da ultimo all'udienza del 12 settembre 2025.
Con istanza depositata in data 13 maggio 2025 il difensore di parte appellante evidenziava che erano venute meno le ragioni del contendere in quanto: << nelle more è intervenuto il provvedimento ARERA che non impone l'avvio della odierna procedura in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 mc
(all. a); pertanto, è venuto meno il presupposto della presente azione e, quindi, non è più necessario proseguire con il giudizio>>, chiedendo la sollecita definizione del giudizio. Formulava le seguenti conclusioni: << all'Ecc.ma Corte di Appello adita affinché dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.>>
2 Il Presidente del Collegio con provvedimento del 20 maggio 2025 disponeva l'anticipazione dell'udienza del 12 settembre 2025 al 6 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza, previo mutamento del rito, il difensore precisava le conclusioni come da istanza del 13 maggio 2025 illustrando brevemente le ragioni della stessa e la Corte ha deciso la causa.
Osserva la Corte che parte appellante ha evidenziato nell'istanza del 13 maggio 2025 i motivi che hanno condotto al venir meno delle ragioni di contrasto oggetto della presente lite ed alla cessazione della materia del contendere. Deve, pertanto emettersi pronuncia conforme;
invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Nulla per le spese di lite non avendo la controparte svolto attività defensionale.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro l'ordinanza ex art. 702 ter
[...] Controparte_1
c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Latina rep. n. 3564/2021 pubblicata il
28 ottobre 2021, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 06/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
3 dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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