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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 13194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13194 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di RR NA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 15/07/2024 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Carmelo Mazzeo, che ha c:r cluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 15 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Ne3sina, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame di NA RR, ha annullato l'ordinanza in data 14 giugno 2024 del G.i.p. del Tribunale di Messina limitatamente al reato associativo del capo 124) e ha confermato l'applizzione della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e il di ii , ?.to di comunicazione per il reato del capo 87) per avere importato in concorso dall'Olanda sostanza di tipo spice, un cannabinoide sintetico inserito nella tabella 1 del decreto ministeriale allegato al Testo Unico degli stupefacenti, destinata alla successiva cessione a terzi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13194 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/11/2024 2. Il ricorrente contesta la misura applicatagli degli arresti domici& ri per violazione di legge e vizio di motivazione, nonostante l'esclusione del reato associativo e l'assenza di responsabilità nell'episodio del capo 87), siccom E! aveva ricevuto il pacco nell'interesse del coimputato senza conoscere il relativo contenuto (primo motivo); nonostante le gravi condizioni di salute e la mancanza di S PO familiare (secondo motivo); nonostante il notevole lasso di tempo trascorsc dallEt, presunta commissione delle condotte illecite risalenti al 2021, l'asser za di precedenti specifici, l'età avanzata, l'arresto dei sodali dell'associazione ivi compreso il suo coimputato, la collaborazione dei promotori del socl l'annullamento in sede di riesame della contestazione del reato associativo :terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Si premette che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cau telare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni dei giudici della cautela, ma è, irvece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato in funzione della verificd della sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza di illogicità evidenti (tra le più recenti, Sez. 5, n.. 5350 del 27/06/2024, Canone). Tenute presenti tali coordinate ermeneutiche, il r corso resiste alle censure sollevate. Il primo motivo, attinente ai gravi indizi di colpevolezza per l'imporl:Hzione dall'Olanda di sostanza spice, è meramente rivalutativo. Il Tribunale del n e3ame, dopo aver tracciato il ruolo di NU TA, detto l'Americano, come s:: :getto dedito stabilmente all'importazione di grossi quantitativi di tale tipo di stupefacente (pag. 2-6), ha valorizzato a carico del RR le intercettazi Dni in data 16 agosto 2021 relative alla ricezione e presa in custodia, per conto e nell'interesse di TA, di un pacco proveniente dall'Olanda di cui conos;
c. eva il contenuto illecito. In particolare, ha evidenziato che il RR ave'ii . una consuetudine di rapporti con il TA, era retribuito per tale attività di ricezione e custodia dei pacchi, aveva provveduto personalmente a effettuare un pagElinento a mezzo bonifico con provvista che gli era stata subito restituita dal TA„ aveva acquistato delle schede telefoniche per questi. Ha quindi concluso che il F icarra collaborava non occasionalmente con il TA offrendo ampie coperture al e sue attività illecite (pag. 10 e seg.). Sebbene non siano emersi elementi di contatto 2 dell'indagato con gli altri sodali, per cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, il Tribunale del riesame ha comunque 'sa utato la gravità degli indizi per il reato di importazione dello stupefacente dall'Olanda e sulla base di questi ha ritenuto la necessità di mantenere la misura degli i. rresti domiciliari. La motivazione sulla pericolosità del prevenuto risiede in rha g. 13 dell'ordinanza ove si dà conto anche delle dichiarazioni del collaborati re di giustizia, FA UA, in merito allo svolgimento professionale di atti., ità di supporto logistico al traffico di stupefacenti da epoca risalente. L'attualità delle esigenze cautelari, oggetto del terzo motivo di ricorso, è stata del pari adeguatamente vagliata dal Tribunale del riesame che ha mato l'annotazione di servizio del 9 luglio 2024 ove era riportato che il precedente 5 febbraio il TA era stato controllato nelle vicinanze della Casa di Sollievo delle Grazie ove era ristretto agli arresti donniciliari il RR ed era stato trovnto in possesso di un pacco contenente spice (pag. 14). In generale, non illogic:ir -lente il Tribunale del riesame, nonostante la contestazione del reato risalisse al 2021, ha ritenuto, sulla base degli elementi a disposizione, che i fatti fossero gravi e che il RR fosse ancora un soggetto pericoloso. E' pacifico in giurisprudenza ,1:1-le in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo priwisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parl e del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di ci dotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, ch E! :enga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del sogg ,Ato e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita Ci J anta maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01 che aveva annullato con rinvio perché i fatti che a AN giustificato la cautela erano stati commessi due anni prima e non vi erano cor dotte successive da cui desumere il perdurante inserimento nel narcotraffico). Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale del riesame abbia pienamente a;
soft° l'obbligo motivazionale e che il riferimento alla presenza del TA, ancora nel 2024, senza giustificato motivo nei pressi del domicilio coatto del Ficami e per giunta con il pacco di spice sia sufficientemente indicativa della continuità di rapporti illeciti. Infine, immune da censure è pure la motivazione sull'adeguatez;:a della misura cautelare, applicata in considerazione della caratura del ricorrente, oggetto del secondo motivo di ricorso, perché il Tribunale del l'esame ha ben spiegato che le esigenze di cura e di gestione quotidiana potevan , ) ben essere garantite con specifiche autorizzazioni. 3 Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorr?r te, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi ali Così deciso, il 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Carmelo Mazzeo, che ha c:r cluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 15 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Ne3sina, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame di NA RR, ha annullato l'ordinanza in data 14 giugno 2024 del G.i.p. del Tribunale di Messina limitatamente al reato associativo del capo 124) e ha confermato l'applizzione della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e il di ii , ?.to di comunicazione per il reato del capo 87) per avere importato in concorso dall'Olanda sostanza di tipo spice, un cannabinoide sintetico inserito nella tabella 1 del decreto ministeriale allegato al Testo Unico degli stupefacenti, destinata alla successiva cessione a terzi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13194 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/11/2024 2. Il ricorrente contesta la misura applicatagli degli arresti domici& ri per violazione di legge e vizio di motivazione, nonostante l'esclusione del reato associativo e l'assenza di responsabilità nell'episodio del capo 87), siccom E! aveva ricevuto il pacco nell'interesse del coimputato senza conoscere il relativo contenuto (primo motivo); nonostante le gravi condizioni di salute e la mancanza di S PO familiare (secondo motivo); nonostante il notevole lasso di tempo trascorsc dallEt, presunta commissione delle condotte illecite risalenti al 2021, l'asser za di precedenti specifici, l'età avanzata, l'arresto dei sodali dell'associazione ivi compreso il suo coimputato, la collaborazione dei promotori del socl l'annullamento in sede di riesame della contestazione del reato associativo :terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Si premette che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cau telare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni dei giudici della cautela, ma è, irvece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato in funzione della verificd della sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza di illogicità evidenti (tra le più recenti, Sez. 5, n.. 5350 del 27/06/2024, Canone). Tenute presenti tali coordinate ermeneutiche, il r corso resiste alle censure sollevate. Il primo motivo, attinente ai gravi indizi di colpevolezza per l'imporl:Hzione dall'Olanda di sostanza spice, è meramente rivalutativo. Il Tribunale del n e3ame, dopo aver tracciato il ruolo di NU TA, detto l'Americano, come s:: :getto dedito stabilmente all'importazione di grossi quantitativi di tale tipo di stupefacente (pag. 2-6), ha valorizzato a carico del RR le intercettazi Dni in data 16 agosto 2021 relative alla ricezione e presa in custodia, per conto e nell'interesse di TA, di un pacco proveniente dall'Olanda di cui conos;
c. eva il contenuto illecito. In particolare, ha evidenziato che il RR ave'ii . una consuetudine di rapporti con il TA, era retribuito per tale attività di ricezione e custodia dei pacchi, aveva provveduto personalmente a effettuare un pagElinento a mezzo bonifico con provvista che gli era stata subito restituita dal TA„ aveva acquistato delle schede telefoniche per questi. Ha quindi concluso che il F icarra collaborava non occasionalmente con il TA offrendo ampie coperture al e sue attività illecite (pag. 10 e seg.). Sebbene non siano emersi elementi di contatto 2 dell'indagato con gli altri sodali, per cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, il Tribunale del riesame ha comunque 'sa utato la gravità degli indizi per il reato di importazione dello stupefacente dall'Olanda e sulla base di questi ha ritenuto la necessità di mantenere la misura degli i. rresti domiciliari. La motivazione sulla pericolosità del prevenuto risiede in rha g. 13 dell'ordinanza ove si dà conto anche delle dichiarazioni del collaborati re di giustizia, FA UA, in merito allo svolgimento professionale di atti., ità di supporto logistico al traffico di stupefacenti da epoca risalente. L'attualità delle esigenze cautelari, oggetto del terzo motivo di ricorso, è stata del pari adeguatamente vagliata dal Tribunale del riesame che ha mato l'annotazione di servizio del 9 luglio 2024 ove era riportato che il precedente 5 febbraio il TA era stato controllato nelle vicinanze della Casa di Sollievo delle Grazie ove era ristretto agli arresti donniciliari il RR ed era stato trovnto in possesso di un pacco contenente spice (pag. 14). In generale, non illogic:ir -lente il Tribunale del riesame, nonostante la contestazione del reato risalisse al 2021, ha ritenuto, sulla base degli elementi a disposizione, che i fatti fossero gravi e che il RR fosse ancora un soggetto pericoloso. E' pacifico in giurisprudenza ,1:1-le in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo priwisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parl e del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di ci dotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, ch E! :enga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del sogg ,Ato e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita Ci J anta maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01 che aveva annullato con rinvio perché i fatti che a AN giustificato la cautela erano stati commessi due anni prima e non vi erano cor dotte successive da cui desumere il perdurante inserimento nel narcotraffico). Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale del riesame abbia pienamente a;
soft° l'obbligo motivazionale e che il riferimento alla presenza del TA, ancora nel 2024, senza giustificato motivo nei pressi del domicilio coatto del Ficami e per giunta con il pacco di spice sia sufficientemente indicativa della continuità di rapporti illeciti. Infine, immune da censure è pure la motivazione sull'adeguatez;:a della misura cautelare, applicata in considerazione della caratura del ricorrente, oggetto del secondo motivo di ricorso, perché il Tribunale del l'esame ha ben spiegato che le esigenze di cura e di gestione quotidiana potevan , ) ben essere garantite con specifiche autorizzazioni. 3 Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorr?r te, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi ali Così deciso, il 19 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente