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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2252/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 5 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7658 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1552/2025 depositato il
17/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo con sentenza 2153/2023 ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro l'avviso di accertamento IMU 2017 (€3.792,42). Ha ritenuto che il versamento effettuato dalla sorella
Nominativo_1 a nome del padre deceduto coprisse l'intero debito, imputandolo agli immobili secondo quote testamentarie, non pro-quota 1/3. Ha compensato le spese.
Con l'atto di appello il Comune di Palermo chiede riforma della sentenza e conferma della legittimità dell'avviso
(rettificato a €1.074,00 oltre sanzioni).
Motivi:
Errata imputazione dei versamenti: il giudice ha considerato il pagamento come estintivo dell'intero debito senza verificare la ripartizione corretta.
Violazione art. 36 D.Lgs. 546/92: motivazione insufficiente e mancata pronuncia su tutta la domanda.
Il Comune ha chiarito i criteri di calcolo e la suddivisione tra eredi.
3. Controdeduzioni del contribuente
Chiede rigetto dell'appello o conciliazione (€1.074 senza sanzioni).
Espone quanto segue:
- Il pagamento di €10.282,24 (di cui €8.154,02 post-decesso) va imputato alle imposte dovute dal padre per immobili specifici, non pro-quota. -
- Il Comune non ha fornito prospetti analitici, violando l'onere probatorio (art. 7 D.Lgs. 546/92).
Con atto depositato in data 1.9.25 prot. 1016792 del 26.9.25 il Comune produceva atto di annullamento del provvedimento originariamente impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'annullamento in autotutela del Comune di Palermo dell'atto impugnato - per le ragioni ivi contenute - Il giudizio va dichiarato estinto, venuta meno anche la residua pretesa di € 1.074,00.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo 11.9.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2252/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 5 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7658 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1552/2025 depositato il
17/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo con sentenza 2153/2023 ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro l'avviso di accertamento IMU 2017 (€3.792,42). Ha ritenuto che il versamento effettuato dalla sorella
Nominativo_1 a nome del padre deceduto coprisse l'intero debito, imputandolo agli immobili secondo quote testamentarie, non pro-quota 1/3. Ha compensato le spese.
Con l'atto di appello il Comune di Palermo chiede riforma della sentenza e conferma della legittimità dell'avviso
(rettificato a €1.074,00 oltre sanzioni).
Motivi:
Errata imputazione dei versamenti: il giudice ha considerato il pagamento come estintivo dell'intero debito senza verificare la ripartizione corretta.
Violazione art. 36 D.Lgs. 546/92: motivazione insufficiente e mancata pronuncia su tutta la domanda.
Il Comune ha chiarito i criteri di calcolo e la suddivisione tra eredi.
3. Controdeduzioni del contribuente
Chiede rigetto dell'appello o conciliazione (€1.074 senza sanzioni).
Espone quanto segue:
- Il pagamento di €10.282,24 (di cui €8.154,02 post-decesso) va imputato alle imposte dovute dal padre per immobili specifici, non pro-quota. -
- Il Comune non ha fornito prospetti analitici, violando l'onere probatorio (art. 7 D.Lgs. 546/92).
Con atto depositato in data 1.9.25 prot. 1016792 del 26.9.25 il Comune produceva atto di annullamento del provvedimento originariamente impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'annullamento in autotutela del Comune di Palermo dell'atto impugnato - per le ragioni ivi contenute - Il giudizio va dichiarato estinto, venuta meno anche la residua pretesa di € 1.074,00.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo 11.9.25 IL PRESIDENTE