Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa CE Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5080/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
CERLINI MARTINA
), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
LUCCHI STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: pagina 1 di 7
2)Il sig. trasferirà la propria abitazione e residenza in San Controparte_2
Prospero (MO), Via Chiletti, n. 7, entro e non oltre 30 giorni dall'emissione delia
Sentenza di separazione.
3)I figli CE e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, R_ ma CE sarà in prevalenza collocata anagraficamente presso il padre, mentre presso la madre. R_
4)Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà incontrare il figlio ed R_ avrà il diritto/dovere di tenerlo con sé secondo i seguenti tempi e modalità:
-un week-end a settimane alterne dal sabato alle ore 14:00 fino alla domenica sera ore 21:30, quando il medesimo lo accompagnerà presso la casa della madre;
- nel corso della settimana, i! mercoledì e il venerdì, senza pernottamento, dalle ore 17:00 alle ore 21:30
Salvo diversi accordi tra i genitori, la madre potrà incontrare la figlia CE ed avrà il diritto/dovere di tenerla con sé secondo i seguenti tempi e modalità:
-un week-end a settimane alterne dal sabato alle ore 14:00 fino alla domenica sera ore 21:30, quando la medesima la accompagnerà presso la casa del padre;
- nel corso della settimana, il martedì e il giovedì, senza pernottamento, dalle ore
17:00 alle ore 21:30.
Le parti concordano che i weekend di pertinenza di ognuno si intendono trascorsi con entrambi i figli, al fine di agevolare la relazione fratello/sorella Nei periodi in cui i bambini trascorreranno con ciascun genitore, il padre e la madre si impegnano a mantenere in essere rapporti telefonici, per garantire il contatto degli stessi con l'atro genitore;
5)Durante la settimana i genitori si impegnano a privilegiare, nella suddivisione dei tempi da trascorrere con i figli, le esigenze scolastiche e organizzative di questi ultimi.
6)Quanto alle ferie estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno sui periodo in cui ciascuno dì essi starà con i figli, con il pagina 2 di 7 diritto-dovere di trascorrere con gli stessi un periodo di almeno due settimane di vacanza non continuativo.
7)Quanto agli altri periodi di vacanza ed altre ricorrenze e/o festività, i genitori si accorderanno con anticipo di almeno trenta giorni rispetto al periodo festivo di riferimento, sui perìodi da trascorrere con i figli, statuendo sin d'ora che:
-ciascun genitore potrà trascorrere con i figli uguale numero di festività (Vigilia,
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, altre festività durante l'anno ed eventuali ponti);
-il giorno di Pasqua o Vìgilia/Natale sarà trascorso con il padre o con la madre ad anni alterni,
! genitori si impegnano a comunicare, con anticipo, eventuali spostamenti e/o viaggi che dovessero fare con i figli.
8)I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali dei figli, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle medesime e nell'intento di realizzare il compiuto sviluppo della loro personalità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, educazione e formazione della medesima (quali, ad esempio, la scelta di garantire sostegno economico per iniziative lavorative e/o di studio) riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione dei figli, pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definite.
In particolare le parti si dichiarano consapevoli dell'importanza per i figli dì costruire un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine e che ciò si rende possibile solamente laddove sia garantita dignità e rispetto di entrambi i ruoli genitoriaii.
9)L'uso della casa familiare, sita in Bomporto, Via Donizetti n. 2, di proprietà esclusiva di , viene attribuito alla medesima. Controparte_1
10)Il IG. si obbliga a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_2
a un contributo pari ad euro 400,00 mensili complessivi, a titolo Controparte_1 di mantenimento ordinario del figlio , mediante bonifico bancario, sino a R_
pagina 3 di 7 che quest'ultimo non sarà divenuto economicamente autosufficiente, tale somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, In virtù del considerevole divario reddituale tra i coniugi, come si evince dalle dichiarazioni patrimoniali allegate al presente ricorso, le parti sono concordi nel ritenere che la IG.ra non debba essere onerata del versamento di un contributo a titolo di P_ mantenimento ordinario della figlia CE, la quale sarà collocata presso l'abitazione del padre.
11)Sempre sul presupposto dell'importante divario reddituale esistente tra i coniugi, il IG. si obbliga a corrispondere il 60% delle spese Controparte_2 straordinarie sostenute per il figlio , dietro presentazione mensile di R_ documentazione giustificativa, secondo le seguenti regole, aderenti al Protocollo dei Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati da! d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentami che CP_3 richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastìche fda documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, etc.) dovrà manifestare il proprio consenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come dissenso alla spesa.
Ai fini di avere il rimborso proquota, il genitore che ha anticipato le predette spese dovrà farne richiesta all'altro fornendo la relativa idonea documentazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono avvenuti gli esborsi;
entro 10 giorni l'altro genitore dovrà effettuare il pagamento, salvo conguaglio fra le spese sostenute da ciascuno (a condizione che siano tutte richieste come sopra e comprovate documentalmente).
12)il IG. si obbliga, altresì, considerato l'importante divario Controparte_2 reddituale esistente tra ì coniugi, a corrispondere alla IG.ra , la Controparte_1 somma di €. 250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, per i primi 24 mesi dalla separazione.
13)Il IG. si obbliga ad acquistare, entro e non oltre 20 giorni Controparte_2 dall'emissione della Sentenza di separazione, in favore della IG.ra P_
, un'automobile la cui proprietà sarà intestata alla moglie medesima. I costi
[...] relativi all'acquisto e al passaggio di proprietà saranno sostenuti interamente dal
IG. . CP_2
14)I coniugi hanno già provveduto a dividere tra loro i beni mobili dì proprietà di ciascuno (in particolare, il marito potrà prelevare dalla casa famigliare li frigorifero grande, un televisore ed i mobili che arredano il soggiorno) e dichiarano di aver già definito ogni questione di carattere economico e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo.
15)Gli stessi si autorizzano vicendevolmente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio.
pagina 5 di 7 16)Si impegnano infine a dare immediata esecuzione agli accordi sopraestesi fatta salva l'omologa da parte del Tribunale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...]
[...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Garda (VR) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 4 Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore
CE Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7