Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del giorno 9 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al 999/2024 R.G lavoro vertente
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 aduto presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta via Cesare Battisti n. 85, con dichiarazione di voler ricevere, le comunicazioni inerenti il giudizio all'utenza fax 0823/335294 ed all'indirizzo di posta elettronica
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RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, P. IVA, , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
), con Controparte_2 C.F._1 sede in Caserta, alla via Unità Italiana n. 28, ifes 1 del 09.12.2024 e giusta mandato alla memoria di costituzione dall'Avv. Antonella Mazzeo (CF
, p.iva , e con PEC: (il predetto C.F._2 P.IVA_2 Email_2
comu ti ha indicato nicazioni di cancelleria il numero di fax 081/5510362 dello Studio , in Napoli e Controparte_3 l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere l'odierno ricorrente – dirigente medico di I livello in servizio presso l'azienda resistente – espose che con provvedimento prot. n. 30098 del 5 novembre 2012, recante modifica del
1
che tale condotta contrastava con quanto disposto nell'art. 39 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, il quale stabilisce che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti collegata all'incarico agli stessi conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 e dall'art. 55, comma 6, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996; che il comportamento aziendale risultava vieppiù arbitrario, atteso che nella determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011-2012-2013 erano stati adottati criteri di calcolo errati, che avevano portato alla illegittima riduzione della retribuzione dei dipendenti.
Evidenziò, dunque, l'errata applicazione degli interventi per l'ottenimento dei risparmi di spesa introdotti dall'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, così come interpretato dalla circolare n. 12/2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla deliberazione della Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011, che avrebbe consentito la decurtazione del solo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale, da parte del decreto della Regione Campania n. 63/2010 e del susseguente provvedimento della CP_5
. In particolare, era contestata la individuazione, quale base di calcolo per la riduzione
[...] dei fondi contrattuali, dell'intera consistenza dei fondi, anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, ciò che aveva comportato un'indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza essersi, oltretutto, proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali.
Tanto premesso, concluse chiedendo di accertarsi e dichiararsi l'illegittima decurtazione effettuata dall per gli anni 2011-2012-2013 dal fondo ex art. 9 del CCNL dell'area CP_5 della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale secondo biennio economico
2008-2009, restituendole allo stesso fondo e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per la causale descritta in ricorso, come quantificate in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituì la richiedendo il rigetto del ricorso di cui Controparte_5 eccepì l'infondatezza.
Con la sentenza n. 3787/2015 il Giudice adito accertò l'illegittimità̀ della decurtazione effettuata dall dal fondo previsto dall'art.9 CCNL dell'area dirigenza medica e veterinaria CP_5 secondo biennio economico 2008-2009 per la parte eccedente la somma di €. 433.409,82 per l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed €.2.130.092,54 per l'anno 2013.
2 Cont Avverso detta sentenza propose appello la con ricorso depositato il 20.5.2016 contestando la pronuncia relativa all'illegittimità̀ della decurtazione del fondo oggetto di causa;
rilevò che la norma richiamata (art. 9 comma 2 bis D.L. del 31/5/2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122/10) dalla sentenza impugnata era stata erroneamente interpretata e ribadì la correttezza del proprio operato. Dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese, concluse richiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle richieste formulate in primo grado dal Dirigente, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituì l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e proponendo a loro volta appello incidentale con cui era censurata l'affermazione del primo giudice che aveva definito giustificata la provvisoria riduzione senza che fosse stata compiuta la revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali, peraltro mai operata sino all'attualità, e comunque da effettuarsi previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Concluse, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la pronuncia di una sentenza di condanna dell'azienda alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta-paga, meglio indicate nei ricorsi introduttivi del giudizio, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Il gravame fu definito con la decisione n.5486/2019, pubblicata il 15.01.2020, con cui fu accolto l'appello principale e respinto quello incidentale .
A seguito di ricorso in Cassazione dell'odierno ricorrente, la Suprema Corte, con ordinanza
1836/2024, ha accolto il ricorso spiegato dal ricorrente e ha cassato, per l'effetto, la pronuncia di questa Corte, rinviando nuovamente per l'esame del merito alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ha riassunto il giudizio il ricorrente chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima Pt_1 decurtazione effettuata dall per gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo ex art CP_5
9 del CCNL area medico veterinaria e CCNL 8 giugno 2000 per la parte eccedente la somma la somma di €. 433.409,82 per l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed € 2.130.092,54 per l'anno 2013 e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga per le causali descritte negli atti difensivi del primo e secondo grado di appello ovvero per violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente detratte in busta paga e specificate in ricorso e precisamente per: € 1.606,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013.
3 Si è costituita la con memoria in atti. CP_6
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per riassunzione per presunta genericità. In proposito occorre rammentare che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, in cui non sono ammesse nuove domande, sicchè il richiamo alle precedenti istante -contenuto nel ricorso in questione- risulta del tutto idoneo a chiarire la portata e l'oggetto dell'esame demandato al giudice di appello.
Ciò posto, osserva la Corte che l'appello principale proposto dall avverso la CP_5 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3787/2015 è infondato, mentre deve essere accolto l'appello incidentale volto alla restituzione delle somme trattenute.
La Suprema Corte ha statuito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Pertanto, la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_7
La norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso.
Sempre nell' art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale.
4 È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 ...”.
Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici), lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011-
2014, non può superare l'importo del 2010.
Segnatamente, nell'esaminare le questioni controverse, il supremo Collegio ha affermato che
“Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la disponeva CP_5 la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022)....
18.Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il
5 numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura del 30%. CP_4
19. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto ... non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2- bis cit, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali”.
Appare certo, dunque, che il criterio adottato dalla risulta contrastante con la lettera della CP_4 legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la ha disposto in maniera arbitraria una CP_4 riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di € 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di €104,56 corrisposto fino al novembre 2012 fino a quello di € 73,19 nei mesi successivi.
Del resto la stessa per l'annualità 2013, con l'atto n. 760/2013, ha adottato un criterio di CP_4 computo della riduzione della parte accessoria della retribuzione di posizione ben diverso rispetto a quello contenuto nella delibera del 5 novembre 2012. Infatti, il presupposto Decreto regionale n. 23/2013, sia pure senza efficacia retroattiva, ha avuto modo di indicare un criterio conforme alla lettera dell'art. 9, comma 2bis, del d.l. n. 78/2010, ovvero la quota pro-capite calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Da tanto la erroneità della decurtazione lineare operata dalla da cui deriva l'erroneità CP_4 delle trattenute effettuate sulla retribuzione dei lavoratori, in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato.
In questo giudizio di rinvio spetta al Collegio, come precisato dalla Suprema Corte, accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.
78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è
6 causa e comunque quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al
2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
In sostanza, accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è illegittimo e che, dunque, non consentiva alla di operare le disposte trattenute, che, in quanto illegittime devono essere CP_4 rimborsate, ciò non significa, tuttavia, che nessuno intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, intervento da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità
2013.
Al riguardo, però, mette conto rilevare che non si è ritenuto di disporre una consulenza tecnica per nuovi conteggi, stante l'assenza di dati relativi all'ammontare della quota/importo complessivo spettante alla variabile aziendale e di altri dati necessari per poter determinare Con esattamente l'ammontare spettante a ciascun dipendente, dati che solo l è in grado di fornire.
In assenza di elementi certi per poter rideterminare gli importi da restituire, ritiene la Corte di disporre la restituzione delle somme come richieste dagli attuali ricorrenti, somme non attinte da specifiche e puntuali contestazioni.
Detti importi sono stati elaborati determinando la quota pro capite del fondo rispetto alla singola unità lavorativa iscritta al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare del fondo dell'anno precedente per il numero del personale in servizio all'inizio dell'anno precedente, per poi moltiplicare tale dato per il numero delle unità di personale cessato dal servizio.
In tal modo è stato ottenuto l'importo da portare in riduzione alle risorse finanziarie previste.
I dati utilizzati per tale calcolo risultano estrapolati dalle delibere nn. 177/2011, CP_5
1449/2012 e 1459/2012 per cui devono ritenersi incontestati.
A riprova dell'impossibilità di effettuare nuovi conteggi nonché della correttezza di quelli elaborati dai lavoratori, la difesa attorea ha depositato consulenza contabile disposta in un procedimento del tutto analogo al presente.
Ebbene il CTU nominato in quel giudizio ha così concluso : “Dalla lettura dei documenti in atti non è possibile ricalcolare con esattezza il FONDO DI POSIZIONE EX ART. 9 CCNL, pertanto, Cont non è neanche possibile stabilire la correttezza dell'importo della variabile aziendale che l ha decurtato, evidenziando ancor una volta che il ricorrente non ha discusso della possibilità o
7 Cont meno di decurtare il fondo ex art. 9 C.C.N.L. Forse l avrebbe dovuto produrre le modalità di calcolo del Fondo o gli elementi utili per consentire alla scrivente la quantificazione dello stesso nel rispetto del quesito peritale”.
A fronte di quanto sopra, i conteggi allegati in atti utilizzati dal Tribunale., in quanto non attinti Cont da specifica contestazione da parte della in sede di gravame, restano confermati.
Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della che chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo CP_4 di calcolo- dedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato.
Con A detto onere la come bene emerge dagli atti, si è sottratta.
Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte CP_4 trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata da parte ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013.
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre
1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e, previo accoglimento del gravame incidentale, previa declaratoria di illegittimità̀ del computo delle somme decurtate, condanna la al pagamento di € 1.606,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di CP_5
per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013. Parte_2
Attesa la complessità delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale, anche all'interno di questa stessa sezione, definito dal recente intervento della Suprema Corte in corso di causa, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
8 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma
17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie – a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito dell'ordinanza n.1836/2024 della
Suprema Corte, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3787/2015, così provvede:
1)rigetta l'appello principale e, previo accoglimento del gravame incidentale, dichiarata l'illegittimità del computo delle somme decurtate, condanna la al pagamento di € CP_5
1.606,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di per il periodo Parte_1 da novembre 2012 a dicembre 2013;
2)compensa le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità;
3)dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il giorno 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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