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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 23.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3763/23 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Arrotta
[...]
APPELLANTI
E
sede di Napoli in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 21.8.23 le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza 1988/23 emessa il 23.2.23 con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 1579/20 del 27.4.21 che ingiungeva loro il pagamento, in base a verbale di accertamento ivi richiamato, della somma di euro 46300,00 per la violazione dell'art. 29 dl.vo 276/03 per la ritenuta illecita somministrazione di tre lavoratrici alla ditta esercente la rivendita di tabacchi e generi di monopolio. Il ricorso invocava la Parte_3 competenza del giudice del lavoro, il difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione e, comunque la mancata dimostrazione della condotta contestata rispetto alla quale si rivendicava l'appalto di servizi svolto in favore della ditta a mezzo delle tre lavoratrici, infine la errata quantificazione Pt_2 della sanzione;
si allegava il contratto di appalto asseritamente stipulato allo scopo con la ditta Pt_2
e si indicavano le mansioni delle tre lavoratrici in seno alla srl ricorrente.
Il Tribunale, rigettata la eccezione di incompetenza richiamando l'art. 22 legge 689/81, nel merito rigettava la censura di difetto di motivazione, perché quest'ultima avvenuta per relationem con il verbale ispettivo;
rilevava come alcun contratto di appalto fosse stato neanche evocato dai dichiaranti in sede ispettiva ed infine, rigettava il ricorso. Pa Sia la appellante che il , in proprio e quale amministratore unico, lamentano la Parte_2 illegittima esclusione dalla prova per testi, non ammessa dal Tribunale perché ritenuta genericamente/irritualmente riferita alle circostanze di cui al ricorso introduttivo;
lamentano poi il riferimento del Tribunale alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva come del tutto insufficiente a sostenere il rigetto e la mancata motivazione sulla quantificazione della sanzione.
Si è costituito con propri funzionari di cui in epigrafe l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 23.9.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
Questa Corte ritiene che esaustivamente, seppur riassuntivamente, il Tribunale abbia richiamato il fondamento dell'accertamento ispettivo;
se ne evince come la stessa titolare della ditta dichiarava - per come anche di seguito si richiama- che le tre lavoratrici ritrovate dagli ispettori erano proprie dipendenti di “fatto”, ovvero formalmente assunte dalla srl del proprio fratello che emetteva Pt_2 buste paga ed erogava loro la retribuzione per poi riceverne rimborso da essa.
Quanto alla prova per testi, anche a volerla ritenere ammissibile in punto di mero “rito” per adeguata articolazione per “relationem”, risulta -anche al giudizio di questa Corte- del tutto ininfluente, irrilevante alla luce delle chiare e inequivoche dichiarazioni sia dei diretti “interessati” ON che delle tre lavoratrici sulle quali alcuna censura e/o anche solo dubbio della loro genuinità e/o serenità risulta esser mai stato posto.
La dichiarazione della (allegato 4 alla comparsa dell'ispettorato in primo grado) è Parte_3 di una chiarezza invincibile, nel contesto di par suo equivoco in cui il riveste il ruolo Parte_2 di legale rappresentante di una srl che “cede” lavoratori ad una ditta individuale di cui il primo e sua moglie sono dipendenti;
se ne trascrive il passaggio più illuminante: ” ……. CP_2
l'impresa di mio fratello provvede a corrispondere la retribuzione mensilmente a Persona_1
e . I costi sostenuti da mio fratello per il pagamento della retribuzione sono a me Controparte_3 girati per ottenere il rimborso. In pratica sostengo i costi della loro retribuzione …….. ….mia cognata …è formalmente in quanto regolarmente assunta dipendente dell'impresa di mio fratello
....l'impresa di mio fratello …corrisponde mensilmente la retribuzione ed il prospetto paga Per_2
i cui costi sono poi a me girati ….”.
Di poi, le dichiarazioni dello stesso (allegato 3 tra cui: “……….i costi per il Parte_2 pagamento delle retribuzioni sono compensati a mezzo giro fatture….”) rendono incensurabile la conclusione raggiunta in sede ispettiva circa la assoluta figuratività della fornitura di manodopera;
Pa quest'ultima solo -e del tutto- quindi formalmente dipendente della ricorrente al verosimile scopo di non gravare nell'immediato, e/o in prospettiva di liquidazione e/o in caso di controversia, la ditta che nella sostanza si avvaleva delle loro energie lavorative.
Ancora o, per meglio dire soprattutto soccorrono le dichiarazioni delle lavoratrici e Per_1
(allegati 6 e 7) che riferiscono di mansioni “stabili” ed inconciliabili sia con quelle allegate CP_3 dai ricorrenti in seno alla srl sia con la asserita e più che limitata temporaneità dell'incarico - commessa di cui parlano i ricorrenti (vendita di sigarette assegnata alla accettazione Per_1 scommesse e ricariche telefoniche alla entrambe indicando i fratelli come soggetti CP_2 Pt_2 che impartivano loro direttive); ma rilevano non di meno anche quelle della (che si CP_3 dichiara incaricata della gestione scommesse, ricariche, bollette e giocate del lotto, e che riceve direttive dalla , ovvero la moglie del rappresentante dell'asserita appaltante e CP_2 precedentemente risultante, per denuncia unilav della , dipendente di quest'ultima). Parte_3
A fronte di ciò la censura di insufficienza di tali dichiarazioni di cui a pag. 13 dell'appello
(“……risultano del tutto insufficienti a provare le pretese dell'appellato, in quanto non circostanziate in tutti gli elementi ,anche temporali, atti a provare l'insussistenza di un appalto genuino, oltre che l'effettiva consistenza e l'imputazione del rapporto lavorativo tra le parti…”) è del tutto generica e quindi ininfluente.
Si aggiunga come il contratto di appalto depositato in atti peraltro non risulta corredato da alcuna data certa, asseritamente programmando un servizio di assistenza e promozione pubblicitaria per quattro anni dal settembre 2015 e per attività del tutto sconfessate dalle dichiarazioni delle lavoratrici interessate che, al contrario concernono compiti stabili in un evidente inserimento in fatto nella organizzazione lavorativa della ditta ed in evidente -e mai motivato- contrasto con Parte_3 la difesa per cui tale appalto avrebbe avuto realizzazione per soli quattro giorni nel settembre 2017.
Infine, non è rispondente al vero che il Tribunale non abbia motivato sulla quantificazione della ingiunzione, in quanto -a fronte, peraltro di una più che generica “impugnativa conteggi” senza alcun riferimento concreto (pag. 13 del ricorso in opposizione: “…poiché non analiticamente specificati ed effettuati senza l'indicazione di dati e criteri utilizzati per il calcolo…….”)- il primo Giudice, in adesione della difesa sul punto della parte pubblica, ha richiamato e sottolineato la quantificazione della ingiunzione in base al numero dei lavoratori coinvolti e delle giornate di somministrazione illecita, senza ricevere alcuna concreta censura normativamente ancorata ed ha fatto riferimento alla
“gravità” della violazione sulla cui ricorrenza vi è ulteriore condivisione di questa Corte trattandosi di due anni circa di “pseudo” appalto (settembre 2015 – settembre 2017).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, in carico solidale degli appellanti, con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 2400,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 23.9.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 23.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3763/23 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Arrotta
[...]
APPELLANTI
E
sede di Napoli in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 21.8.23 le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza 1988/23 emessa il 23.2.23 con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 1579/20 del 27.4.21 che ingiungeva loro il pagamento, in base a verbale di accertamento ivi richiamato, della somma di euro 46300,00 per la violazione dell'art. 29 dl.vo 276/03 per la ritenuta illecita somministrazione di tre lavoratrici alla ditta esercente la rivendita di tabacchi e generi di monopolio. Il ricorso invocava la Parte_3 competenza del giudice del lavoro, il difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione e, comunque la mancata dimostrazione della condotta contestata rispetto alla quale si rivendicava l'appalto di servizi svolto in favore della ditta a mezzo delle tre lavoratrici, infine la errata quantificazione Pt_2 della sanzione;
si allegava il contratto di appalto asseritamente stipulato allo scopo con la ditta Pt_2
e si indicavano le mansioni delle tre lavoratrici in seno alla srl ricorrente.
Il Tribunale, rigettata la eccezione di incompetenza richiamando l'art. 22 legge 689/81, nel merito rigettava la censura di difetto di motivazione, perché quest'ultima avvenuta per relationem con il verbale ispettivo;
rilevava come alcun contratto di appalto fosse stato neanche evocato dai dichiaranti in sede ispettiva ed infine, rigettava il ricorso. Pa Sia la appellante che il , in proprio e quale amministratore unico, lamentano la Parte_2 illegittima esclusione dalla prova per testi, non ammessa dal Tribunale perché ritenuta genericamente/irritualmente riferita alle circostanze di cui al ricorso introduttivo;
lamentano poi il riferimento del Tribunale alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva come del tutto insufficiente a sostenere il rigetto e la mancata motivazione sulla quantificazione della sanzione.
Si è costituito con propri funzionari di cui in epigrafe l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 23.9.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
Questa Corte ritiene che esaustivamente, seppur riassuntivamente, il Tribunale abbia richiamato il fondamento dell'accertamento ispettivo;
se ne evince come la stessa titolare della ditta dichiarava - per come anche di seguito si richiama- che le tre lavoratrici ritrovate dagli ispettori erano proprie dipendenti di “fatto”, ovvero formalmente assunte dalla srl del proprio fratello che emetteva Pt_2 buste paga ed erogava loro la retribuzione per poi riceverne rimborso da essa.
Quanto alla prova per testi, anche a volerla ritenere ammissibile in punto di mero “rito” per adeguata articolazione per “relationem”, risulta -anche al giudizio di questa Corte- del tutto ininfluente, irrilevante alla luce delle chiare e inequivoche dichiarazioni sia dei diretti “interessati” ON che delle tre lavoratrici sulle quali alcuna censura e/o anche solo dubbio della loro genuinità e/o serenità risulta esser mai stato posto.
La dichiarazione della (allegato 4 alla comparsa dell'ispettorato in primo grado) è Parte_3 di una chiarezza invincibile, nel contesto di par suo equivoco in cui il riveste il ruolo Parte_2 di legale rappresentante di una srl che “cede” lavoratori ad una ditta individuale di cui il primo e sua moglie sono dipendenti;
se ne trascrive il passaggio più illuminante: ” ……. CP_2
l'impresa di mio fratello provvede a corrispondere la retribuzione mensilmente a Persona_1
e . I costi sostenuti da mio fratello per il pagamento della retribuzione sono a me Controparte_3 girati per ottenere il rimborso. In pratica sostengo i costi della loro retribuzione …….. ….mia cognata …è formalmente in quanto regolarmente assunta dipendente dell'impresa di mio fratello
....l'impresa di mio fratello …corrisponde mensilmente la retribuzione ed il prospetto paga Per_2
i cui costi sono poi a me girati ….”.
Di poi, le dichiarazioni dello stesso (allegato 3 tra cui: “……….i costi per il Parte_2 pagamento delle retribuzioni sono compensati a mezzo giro fatture….”) rendono incensurabile la conclusione raggiunta in sede ispettiva circa la assoluta figuratività della fornitura di manodopera;
Pa quest'ultima solo -e del tutto- quindi formalmente dipendente della ricorrente al verosimile scopo di non gravare nell'immediato, e/o in prospettiva di liquidazione e/o in caso di controversia, la ditta che nella sostanza si avvaleva delle loro energie lavorative.
Ancora o, per meglio dire soprattutto soccorrono le dichiarazioni delle lavoratrici e Per_1
(allegati 6 e 7) che riferiscono di mansioni “stabili” ed inconciliabili sia con quelle allegate CP_3 dai ricorrenti in seno alla srl sia con la asserita e più che limitata temporaneità dell'incarico - commessa di cui parlano i ricorrenti (vendita di sigarette assegnata alla accettazione Per_1 scommesse e ricariche telefoniche alla entrambe indicando i fratelli come soggetti CP_2 Pt_2 che impartivano loro direttive); ma rilevano non di meno anche quelle della (che si CP_3 dichiara incaricata della gestione scommesse, ricariche, bollette e giocate del lotto, e che riceve direttive dalla , ovvero la moglie del rappresentante dell'asserita appaltante e CP_2 precedentemente risultante, per denuncia unilav della , dipendente di quest'ultima). Parte_3
A fronte di ciò la censura di insufficienza di tali dichiarazioni di cui a pag. 13 dell'appello
(“……risultano del tutto insufficienti a provare le pretese dell'appellato, in quanto non circostanziate in tutti gli elementi ,anche temporali, atti a provare l'insussistenza di un appalto genuino, oltre che l'effettiva consistenza e l'imputazione del rapporto lavorativo tra le parti…”) è del tutto generica e quindi ininfluente.
Si aggiunga come il contratto di appalto depositato in atti peraltro non risulta corredato da alcuna data certa, asseritamente programmando un servizio di assistenza e promozione pubblicitaria per quattro anni dal settembre 2015 e per attività del tutto sconfessate dalle dichiarazioni delle lavoratrici interessate che, al contrario concernono compiti stabili in un evidente inserimento in fatto nella organizzazione lavorativa della ditta ed in evidente -e mai motivato- contrasto con Parte_3 la difesa per cui tale appalto avrebbe avuto realizzazione per soli quattro giorni nel settembre 2017.
Infine, non è rispondente al vero che il Tribunale non abbia motivato sulla quantificazione della ingiunzione, in quanto -a fronte, peraltro di una più che generica “impugnativa conteggi” senza alcun riferimento concreto (pag. 13 del ricorso in opposizione: “…poiché non analiticamente specificati ed effettuati senza l'indicazione di dati e criteri utilizzati per il calcolo…….”)- il primo Giudice, in adesione della difesa sul punto della parte pubblica, ha richiamato e sottolineato la quantificazione della ingiunzione in base al numero dei lavoratori coinvolti e delle giornate di somministrazione illecita, senza ricevere alcuna concreta censura normativamente ancorata ed ha fatto riferimento alla
“gravità” della violazione sulla cui ricorrenza vi è ulteriore condivisione di questa Corte trattandosi di due anni circa di “pseudo” appalto (settembre 2015 – settembre 2017).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, in carico solidale degli appellanti, con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 2400,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 23.9.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone