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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9122/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da
1) nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. Maria Stella Anastasi, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
Predabissi (MI), Piazza Giacomo Puccini n. 16, cittadino italiano, con l'Avv. Deborah Caiati, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 17.12.2011, (anno 2012 atto n.19, reg.01, parte 2, serie A), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: − , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
− , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.07.2025, e con le integrazioni depositate il 14.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tra la Signora e il Signor Parte_1 Pt_2
[...]
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile di Milano di provvedere alla annotazione della separazione sui pubblici registri anagrafici e a quanto di ulteriore competenza;
3) Affidare in via congiunta i figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre nell'immobile in locazione sito in Milano, Via Monte Popera n. 13;
4) Dare atto che la casa coniugale sita a Vizzolo Predabissi (MI), Piazza Giacomo Puccini n. 16 di Par proprietà esclusiva del Signor rimarrà in uso esclusivo al medesimo con ogni arredo e pertinenza che continuerà a farsi carico in via esclusiva delle rate di mutuo e delle spese condominiali;
5) Si dà atto che la Signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e si è trasferita Pt_1 con i figli in Milano (MI), Via Monte Popera n. 13 in una abitazione in locazione con contratto della durata di 8 anni, con un canone mensile di € 750,00= oltre spese ed ha provveduto ad asportare tutti i beni e gli effetti di uso personale presenti nella casa coniugale, nonché a Par riconsegnare al Signor le relative chiavi;
6) Si dà atto che, a fronte della rinuncia al diritto di assegnazione dell'immobile di cui al punto 4) Par che precede, il Signor considerato che il contributo di mantenimento per i figli ricomprende anche una quota delle spese abitative degli stessi, si dichiara disponibile a compartecipare al costo del canone dell'attuale immobile concesso in locazione alla Signora indicato al Pt_1 punto 5) che precede ovvero di eventuale futuro altro immobile concesso in locazione alla stessa e/o acquistato con mutuo intestato alla medesima, nella misura di € 350,00 mensili da corrispondere alla Signora unitamente al mantenimento previsto al punto 7) che segue, Pt_1 il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Par Tale contributo da parte del cesserà al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ovvero si ridurrà della metà in caso di indipendenza economica di un/a solo/a dei due. Par 7) Disporre l'obbligo in capo al Signor in aggiunta al contributo per l'alloggio degli stessi di
€ 350,00= come dettagliato al punto 6) che precede, di versare in favore della Signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli minori e fino alla loro indipendenza economica, la somma di € 450,00= mensili il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT, anche in caso negativo, a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e documentate salvo il caso di urgenza;
8) Stabilire la possibilità di effettuare compensazioni, eccetto quanto riguarda il contributo di mantenimento, senza necessità di ulteriore previo accordo, nei reciproci rapporti di dare/avere relativi agli esborsi economici e, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare il dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 10 giorni in difetto, il silenzio sarà ritenuto come consenso alla richiesta. Il genitore manifestando il proprio dissenso non si accollerà la relativa spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare anche con e-mail, con prova di ricezione avvenuta all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9) Disporre la facoltà del padre, nel rispetto primario delle condizioni di salute e delle esigenze dei minori, di vedere e tenere con sé i figli e salvo diversi accordi che le parti (tra Per_1 Per_2 loro e non a mezzo dei minori che dovranno rimanere estranei alle decisioni organizzative dei genitori) raggiungeranno di volta in volta e con congruo preavviso (almeno una settimana) compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 con prelievo presso la casa materna e/o dei nonni materni fino alla domenica alle ore 21 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
b) durante la settimana il mercoledì (o un giorno da concordare all'inizio dell'anno scolastico) dalle ore 18,30 con prelievo presso la casa materna e/o dei nonni materni, con pernottamento e fino alla domenica alle ore 21 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
c) durante le vacanze natalizie il giorno della Vigilia e di Natale insieme ad anni alterni;
l'anno in cui il genitore terrà con sé i figli il giorno di Natale, esso trascorrerà con i medesimi anche la settimana dal 1 gennaio al 6 gennaio;
mentre la settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio staranno con l'altro genitore. Tale periodo dovrà essere definito di anno in anno compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori entro e non oltre il 30 settembre;
in caso di mancato accordo,
Natale 2025 con la madre e con il padre con alternanza per gli anni successivi;
Pt_3 d) durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tale periodo dovrà essere definito di anno in anno compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori entro e non oltre il 28 febbraio;
in caso di mancato accordo, Pasqua 2026 con il padre e con alternanza per gli anni successivi;
e) durante le vacanze estive due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive. Tale periodo dovrà essere definito di anno in anno compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori entro e non oltre il 31 maggio, e con alternanza dei periodi. Per le vacanze estive 2025 il padre terrà con sé i figli dall'1 al 15 agosto. Saranno con la madre al mare dal 5 al 12 luglio nella casa del nonno materno e dal 16 al 23 agosto con la madre. L'ultima settimana di agosto
2025 in cui la mamma sarà assente per lavoro da Milano staranno con la nonna materna e per l'anno successivo, in caso di mancato accordo i primi 15 giorni di agosto saranno con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre;
Par In ogni caso, i sigg. e potranno ricorrere all'aiuto dei propri genitori (nonni dei minori Pt_1
e nell'accudimento dei figli e, a tal fine, prestano, fin da subito, il proprio Per_1 Per_2 consenso affinché sia i nonni paterni, sia i nonni materni possano occuparsi dei minori in caso di loro impedimento;
f) in occasione delle altre festività infrasettimanali (segnate in rosso sul calendario comprensive di eventuali "ponti"), che esulano dagli accordi di cui ai punti precedenti, dovranno essere suddivisi equamente tra i genitori, i quali eventualmente delegheranno i rispettivi nonni.
g) compleanni dei minori ad anni alterni;
h) Festa del papà o Festa della Mamma: se la rispettiva festa cade nel giorno di spettanza dell'altro genitore i giorni verranno invertiti per consentire ai genitori di festeggiare con i minori nella rispettiva festa;
qualora la festa della mamma (che solitamente si festeggia di domenica) cadesse nel week end di spettanza del padre quest'ultimo terrà con sé i minori dal giovedì all'uscita da scuola sino alla domenica mattina quando li riaccompagnerà presso la casa materna.
i) Cerimonie religiose o avvenimenti importanti della famiglia: qualora nel giorno di spettanza di ciascun genitore ricada una cerimonia o un avvenimento di famiglia dell'altro genitore i relativi giorni verranno scambiati con preavviso di almeno una settimana per consentire ai minori di prendere parte a tali occasioni di ritrovo e con possibilità di recupero della giornata per l'altro genitore nel weekend successivo.
j) Ritrovi e/o feste di compleanno degli amici dei minori: i genitori si impegnano, nelle giornate di affidamento dei minori, a garantire ai figli di essere presenti alle feste di compleanno degli amichetti, compatibilmente agli impegni già presi da ciascun genitore. Se necessario i genitori potranno scambiare i giorni di spettanza con preavviso di almeno una settimana. 10) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
Par
11) Disporre che le detrazioni fiscali vengano ripartite fra il Signor e la Signora secondo Pt_1 quote eguali, con fatture al 50% o alternate tra gli stessi;
12) Dare atto che i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso centri specializzati (possibilmente pubblici e, comunque, a costi accessibili alle parti) al fine di consentire una corretta e proficua gestione dei minori e delle problematiche legate alla separazione. Tale percorso dovrà ricomprendere anche incontri mirati con i minori per migliorare i rapporti interpersonali genitori/figli. Eventuali costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori;
13) Disporre che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e vengano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto Per_1 Per_2 delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei minori;
14) Stabilire l'impegno di entrambi i genitori a comunicarsi preventivamente dove si recheranno con i figli, qualora si allontanino dalla residenza abituale per più di una giornata.
In particolare, qualsiasi spostamento di lunga distanza che ricomprenda anche il periodo di spettanza dell'altro genitore dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore che ne dovrà comunicare l'assenso e/o il dissenso motivato da rilevanti ragioni a tutela del benessere del minore;
15) Stabilire che, qualora uno dei genitori non dovesse essere d'accordo sulla attività sportiva e ludica da far intraprendere ai minori, anche per motivazioni economiche, la spesa sia a carico totale dell'altro genitore che vorrà farsene carico, così come se uno dei due genitori ritenesse, per la tutela dei minori, di avvalersi di professionisti appartenenti ad istituzioni private, se ne assumerà il totale costo;
16) Dare atto che i genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al nulla osta per il rilascio del passaporto e per la carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori. In particolare, l'espatrio in paesi UE non necessiterà di alcuna autorizzazione, richiedendosi unicamente la comunicazione della destinazione, mentre per l'espatrio in paesi extra UE sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'altro genitore;
17) Dare atto che i coniugi, indipendenti economicamente e senza pretese economiche l'una dall'altro, provvederanno al rispettivo mantenimento con i propri mezzi e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
18) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 898/1970, e conseguentemente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora e il Signor;
Parte_1 Parte_2
19) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere all'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio, e a quanto di ulteriore competenza;
20) Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Milano in data 17.12.2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato.
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo