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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1372/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BERTELLI STEFANO del Foro di Ferrara RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RONCONI STEFANO del Foro di Ferrara
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento del contratto o annullamento per dolo del contratto.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
§1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 il sito in Porto Controparte_1
Garibaldi via Nino Bixio n.16 ha chiesto che venisse ingiunto alla società di costruzioni il pagamento della somma di €25.000, oltre interessi Parte_1 legali, sulla scorta della scrittura privata del 18 luglio 2023 mediante la quale la società si obbligava a corrispondere tale importo al condominio a titolo di risarcimento di danni cagionati ai balconi condominiali nel corso dei lavori edili precedentemente appaltati volti all'efficientamento energetico del fabbricato.
Il Tribunale di Ferrara emetteva il Decreto ingiuntivo n.280 2024 del 10 maggio
2024 in conformità alla richiesta.
Ha proposto tempestiva opposizione la società ingiunta chiedendo l'annullamento o la risoluzione del contratto del 18 luglio 2023 e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. 1 Ha dedotto la società di costruzioni di avere stipulato il 13 maggio 2021 con il un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori finalizzati Controparte_1 all'efficientamento energetico dell'edificio. Nell'ottica di pervenire alla conclusione di detti lavori entro il 31 dicembre 2023 le parti erano giunte a sottoscrivere la scrittura privata del 18 luglio 2023 nella quale la si era Parte_1 determinata a concedere la somma di €25.000 onde agevolare la sostituzione delle ringhiere dei balconi in breve tempo (da parte di terzi n.d.r.) e proseguire così nell'esecuzione delle opere relative all'appalto.
Sennonché la direzione lavori in data 25 settembre 2023 aveva sospeso i lavori impedendo alla AL di continuarli.
L'impresa ha quindi chiesto la risoluzione del contratto del 18 luglio 2023 per inadempimento della controparte, in quanto lo stesso prevedeva e presupponeva la prosecuzione da parte di dei lavori di efficientamento energetico, Parte_1 interrotti bruscamente dalla controparte. O in alternativa l'annullamento del contratto per dolo determinante in quanto “l'atto transattivo costituisce l'espediente creato dal per ricevere la somma di €25.000 Controparte_1 promettendo la prosecuzione dell'esecuzione del contratto di appalto, poi impedita arbitrariamente dal medesimo ”. Controparte_1
§2. Si è costituito il convenuto resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto.
Il ha in buona sostanza sostenuto che la transazione sottoscritta tra CP_1 le parti aveva come unico scopo la soluzione di un contrasto tra le parti riguardante lo stato dei balconi condominiali le cui ringhiere erano state
“tagliate” dall'impresa e non era subordinato o dipendente dalla prosecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto precedentemente stipulato. Depositate le memorie integrative di cui all'art.171 ter c.p.c. il giudice, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 5 marzo 2025.
§ 3. A seguito della discussione delle parti la causa viene decisa secondo le seguenti brevi considerazioni.
È pacifico che la società nell'esecuzione dei lavori di Parte_1 efficientamento energetico del abbia agìto sulle ringhiere Controparte_1 come da efficaci immagini fotografiche prodotte sub 7 dal convenuto opposto.
Nella scrittura di cui è causa, sottoscritta il 18 luglio 2023 (doc.11 convenuto) tra le premesse, è scritto che “nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al Contratto (trattasi dell'appalto stipulato in data 13 maggio 2021 con benefici del cd superbonus 110%)e più precisamente durante la realizzazione delle opere
2 di isolamento termico delle superfici verticali dell'edificio, il ha Parte_1 cagionato diversi danni ai balconi condominiali consistenti: nel taglio e nell'asportazione di parte delle ringhiere, nell'imbrattamento del piano di calpestio e nella rimozione ed eliminazione dei battiscopa” ed ancora “in particolare il taglio delle ringhiere ha reso i balconi non sicuri. Sul punto sono intervenuti sia il Direttore dei lavori arch. che il CSP/CSe di cantiere Per_1 arch. i quali hanno più volte sollecitato un intervento per la messa in Per_2 sicurezza dei parapetti”. Nella scrittura si dà atto che nell'assemblea straordinaria del 30 maggio 2023 il condominio aveva deliberato un intervento di ripristino delle ringhiere e dei balconi per porre urgentemente rimedio ai danni provocati dall'impresa esecutrice e che rendevano inutilizzabili i balconi per ragioni di sicurezza.
Alla clausola e) è detto che “la Società ( ha deciso di contribuire Parte_1 alla spesa che il sosterrà per il ripristino a norma delle ringhiere dei CP_1 balconi condominiali versando a titolo di risarcimento del danno emergente la complessiva somma di €25.000” e che “i lavori di ripristino verranno commissionati ad una ditta scelta dal Condominio e consisteranno nella fornitura e montaggio di parapetti per balconi in ferro zincato a caldo ancorate a vite su calcestruzzo, smontaggio e smaltimento vecchi balconi …”.
La parte dispositiva dell'accordo quindi prevede che il avrebbe CP_1 provveduto in proprio al rifacimento delle ringhiere danneggiate e che la società il avrebbe versato entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo Parte_1 transattivo la somma di €25.000 a titolo di risarcimento del danno mediante bonifico bancario.
Al punto 4 della parte dispositiva, infine, è specificato che la somma di cui sopra è corrisposta al fine di risarcire unicamente il danno prodotto dalla società
alle ringhiere dei balconi, dovendo considerarsi estranei all'accordo Parte_1 ulteriori danni presenti o futuri di qualunque genere.
L'impresa, d'altro canto, sarebbe stata liberata da ogni responsabilità in ordine ai nuovi lavori di ripristino dei balconi.
Appare evidente dalla sola lettura dell'accordo del 18 luglio 2023 che il pagamento da parte della società della somma di €25.000 non ha Parte_1 come corrispettivo la promessa del Condominio di proseguire con la i Parte_1 lavori di efficientamento energetico.
Di tale statuizione non vi è alcuna menzione nel contratto. Né vi è modo di comprendere che la comune volontà delle parti sia in tale direzione (art.1362
c.c.).
3 Né può parlarsi di fatto presupposto comune dell'accordo del 18 luglio 2023 condizionante il medesimo, in quanto la “presupposizione” si verifica quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti- abbia carattere obiettivo essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività (Cass. Sez. 3, 28/01/2025, n. 1995, Rv. 673663 - 01Cass.
Sez. 3, 24/08/2020, n. 17615, Rv. 658686 – 01). L'appalto intercorrente dalle parti è invece un accordo la cui esistenza dipende dalle parti, in termini di corretta esecuzione delle opere da un lato e di tempestivo pagamento dell'opera dall'altro. Se ne deduce che anche qualora si accertasse che il avesse CP_1 interrotto i lavori in appalto – fatto che sarebbe avvenuto, secondo l'affermazione della società, contestata dal , il 25 settembre 2023 e CP_1 quindi ben oltre la scadenza del termine per il pagamento della somma di cui è causa - tale interruzione non è collegata né sotto il profilo sinallagmatico né sotto altro profilo all'obbligo di pagamento somma contratto dall'impresa il 18 luglio 2023.
§4. Il contratto del 18 luglio 2023 non può essere annullato per dolo determinante.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato
(art.1439 c.c. comma primo).
Il raggiro perpetrato dal sarebbe stato quello di far credere che la CP_1 società avrebbe proseguito nell'esecuzione dei (restanti) lavori e Parte_1 questa “promessa” avrebbe convinto la società a transigere sui danni provocati ai balconi.
Tuttavia non è stato indicato il luogo, il momento, il comportamento, la persona che avrebbe raggirato la società inducendola a contrarre. Parte_1
La richiesta di annullamento del contratto, in buona sostanza, non è sorretta da sufficienti allegazioni, prima ancora che di prova.
L'opposizione deve essere pertanto respinta.
§5. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. I compensi spettanti al difensore si liquidano secondo gli onorari medi di cui al DM55/2014 per la fascia di valore della causa (€5201- €26.000) in €5077 (€919 studio, €777 fase introduttiva, €1680 trattazione, €1701 discussione).
p.q.m.
respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.280-2024 del 10 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Ferrara.
4 condanna la società a corrispondere al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in €5077 per compensi, oltre al 15% sui compensi per spese forfettarie, Iva e Cpa.
Così deciso in Ferrara il 22 marzo 2025
Il giudice
Monica Bighetti
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