CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4275/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VEZZA DANTE Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. MARIANI ANGELA
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Vezza discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Dante Vezza giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del suo Presidente pro tempore, domiciliata CP_1 P.IVA_1
presso il difensore avv. Angela Mariani che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 144/2020 resa in data 5.02.2020 dal Tribunale di Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n. 144/2020 pubblicata in data 5.02.2020 dal Tribunale di Cassino, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.4503/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti della . CP_1
2 § 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione iscritto il 5/12/2016 il signor ha agito contro la per ottenerne la Parte_1 CP_1
condanna al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e biologici asseritamente subiti in occasione di un sinistro verificatosi nella notte del 30/5/2006 nel Comune di Castelforte. A sostegno della domanda ha riferito che, mentre percorreva in motociclo la Strada Provinciale Suio Alto impattò con un istrice di grandi dimensioni sbucato all'improvviso dai cespugli e cadde rovinosamente a terra.
Ha fatto presente, inoltre, che l'incidente, oltre a causare danni al motociclo per € 1.363,00, gli procurò la frattura del capitello radiale sinistro, traumi al rachide cervicale e altre contusioni suscettibili di valutazione medico-legale. La si è costituita in giudizio assumendo, tra CP_1
l'altro, di non essere responsabile per l'infortunio in virtù della devoluzione alla Provincia di
Frosinone dell'attività di controllo e gestione della fauna selvatica per effetto delle leggi regionali nn. 17/1995 e 14/1999. Non è stata richiesta l'estensione del contraddittorio all'amministrazione provinciale. Durante il processo il dr. è stato nominato C.t.u. per una più Persona_1 approfondita valutazione dei fatti. L'attività istruttoria si è esaurita con l'acquisizione della perizia.
All'udienza del 5/2/2020 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Dopo la discussione la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4503/2016 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della per Parte_1 CP_1
le ragioni indicate in motivazione;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
-pone definitivamente a carico solidale delle parti il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, quantificati con separato decreto”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ricostruiti in tal modo i termini della controversia, il Tribunale reputa che non sussista la responsabilità della per le lesioni CP_1 lamentate dal signor senz'altro esistenti alla luce della perizia del dr. ma non Pt_1 Persona_1
connesse dal punto di vista causale a condotte imputabili all'amministrazione.
Tale esito dipende dall'attribuzione alle province laziali, all'epoca dell'incidente, delle competenze amministrative in materia faunistica. Occorre premettere, al riguardo, che l'art. 14, c. 1, lett. F) della legge n. 142/1990 sulle autonomie locali aveva attribuito alle Province le funzioni amministrative inerenti a specifiche materie, tra le quali la protezione della fauna selvatica nelle zone che avessero interessato in tutto o in parte il territorio provinciale. La legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all'art. 1, c.1, aveva assegnato alle
3 Regioni a statuto ordinario, nel contempo, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica. Ai sensi dell'art. 1, c. 3, sarebbe spettata alle province
l'attuazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, 1° comma lett. f) della legge n. 142/1990
e, dunque, in virtù dell'autonomia ad esse attribuita dalla legge statale. Dal combinato di siffatte fonti si desume che nelle intenzioni del legislatore le Regioni avrebbero dovuto avere una competenza di carattere normativo, le Province si sarebbero dovute dedicare alle funzioni più propriamente amministrative e gestionali. Muovendo da simili premesse, l'indirizzo interpretativo preferibile, riaffermato nel 2019 dalla Corte di Cassazione, ha precisato che la responsabilità - di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - per i danni arrecati dagli animali selvatici alla circolazione dei veicoli in linea di principio va ascritta all'ente - sia esso Provincia, Parco, Federazione o CP_1
Associazione – al quale in concreto siano stati affidati, anche in attuazione della legge n. 157/1992,
i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (Cass. 17/9/2019, n.
23151). È irrilevante che i poteri in questione derivino dalla legge ovvero traggano la propria fonte in una delega o in un atto concessorio. A fronte di tale eventualità, l'ente delegato o il concessionario potrà considerarsi responsabile a condizione che gli sia stata conferita autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter amministrare in maniera efficiente il rischio di danni a terzi e adottare le misure più idonee a prevenire, evitare o limitare i correlati pregiudizi. Ciò posto, con specifico riguardo alla legislazione regionale del in una CP_1
pronuncia altrettanto recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la responsabilità della fauna selvatica e del suo controllo compete agli enti provinciali sulla base dell'art. 35, c. 2, della richiamata L.R. n.17 del 2/5/1995, con conseguente responsabilità dell'ente territoriale a causa della mancata attivazione dei poteri di controllo e di censimento degli animali trasferiti dalla
Regione. Aderendo all'impostazione seguita dal giudice di merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la è ormai destinata a esercitare una funzione di CP_1
programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica. Spettano invece alle
Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, in conformità del resto con le attuali previsioni dell'art. 19 comma 1, let. e) del d.lgs. n. 267/2000 (c.d.
T.U.E.L.), ai sensi del quale spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della protezione di flora, fauna, parchi e riserve naturali. A fronte di un simile quadro, si deve necessariamente concludere che la responsabilità risarcitoria dedotta in giudizio dall'attore non incombe sulla . Sono assorbite le altre censure di parte convenuta. CP_1
L'obiettiva incertezza in ordine alla titolarità degli obblighi controversi e alle correlate responsabilità risarcitorie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Per la stessa
4 ragione resta a carico solidale delle parti il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, quantificati con separato decreto”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della
nella causazione dell'evento de quo, ai sensi degli artt.2043 - 2052 c.c., della CP_1 normativa vigente, delle deleghe esistenti tra l'appellata e gli altri Enti territoriali, delle Delibere della Giunta Regionale del Lazio, dell'orientamento giurisprudenziale e dunque, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutti i danni materiali e fisici, subiti e subendi dal sig. Parte_1 quantificati in complessivi € 51.034,00 di cui € 1.363,00 per danni materiali patiti dal motociclo targato DA82772 ed € 49.671,00 per le lesioni fisiche e le spese mediche sostenute, oltre interessi legali a far data dall'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
§ 6. — La costituitasi con comparsa depositata il 20.11.2020 ha resistito CP_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare in via pregiudiziale ed assorbente il difetto di legittimazione passiva della . CP_1
Rigettare comunque le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri riflessi in favore dell'avvocato pubblico”.
§ 7. — All'odierna udienza il difensore di parte appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa
§ 8. — L'appello principale è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA
” parte appellante a fondamento del motivo deduceva che il Tribunale in persona CP_1
di diverso e precedente giudice assegnatario della causa aveva concordato nel ritenere la CP_1
quale soggetto legittimato passivamente in caso di danni causati da fauna selvatica.
[...]
Precisava quindi che la stessa nelle fasi stragiudiziali, anche a seguito della pronuncia di CP_1
primo grado aveva riconosciuto la propria competenza ed indicato la Direzione Regionale Centrale
Acquisti e l'Area Decentrata Agricoltura quali Uffici deputati alla trattazione della pratica.
Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dall'appellata.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI RIFERIMENTO” strettamente connesso al primo, l'appellante deduceva che il primo giudice doveva considerare la quale soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei CP_1
5 danni causati dalla fauna selvatica.
Secondo l'appellante il riferimento effettuato dal primo giudice al combinato disposto dell'art.1 co.
3 della legge 157/92 e dell'art.14 co.1 let. F della legge 142/90 alla stregua del quale doveva individuarsi nella Provincia, l'Ente competente alla liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica era errato, essendo la materia in questione di esclusiva competenza della ai CP_1
sensi della L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 e della Delibera della Giunta Regionale del n. 56/2016 CP_1 pubblicata sul B.U.R.L. n.18 del 03/03/2016, a mente dei quali, l'odierna appellata gestiva direttamente le richieste di risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica.
Evidenziava in particolare che tali istanze, ai sensi dell'art. 42bis L.R. 17/95, nonché ai sensi del punto 5 della Tabella A allegata alla Direttiva “Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica” approvata con Deliberazione Giunta Regionale Lazio 599/2009, integrata dalle
DD.GG.RR. 163/10 e 214/13 e aggiornata alle Leggi Regionali 4/2015 e 17/2015 e alle DD.GG.RR.
56/16 e 413/16 dovevano ritenersi di competenza della , in particolare della Direzione CP_1
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Area Decentrata Agricoltura di Latina.
Affermava quindi che il Tribunale di Cassino aveva ritenuto di aderire ad un orientamento minoritario
(Cass. 17/9/2019, n. 23151 in cui veniva discussa una fattispecie diversa e non riconducibile a quella in argomento), prontamente mutato dalla Suprema Corte (sentenza Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020,
n. 7969).
Sosteneva inoltre che il Tribunale aveva fatto riferimento alle deleghe intercorrenti tra ed CP_1
Enti territoriali minori ma, di fatto, ignorando quelle in vigore tra la e la CP_1 Parte_2
.
[...]
L'appellante, quindi, richiamava la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969 e l'ancor più recente ordinanza
6 luglio 2020 n. 13848 della III Sez. civile della S.C. nella quale veniva ribadita la responsabilità della ai sensi dell'art. 2052 c.c., per danni causati dalla fauna selvatica. CP_1
Concludeva pertanto evidenziando la violazione e falsa applicazione delle norme regolanti la materia, considerando, altresì, il conforme orientamento della giurisprudenza ed insistendo affinché venisse riformata la sentenza impugnata.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “NEL MERITO” appellante entrando nel merito del giudizio precisava che durante la fase istruttoria tenutasi dinanzi al Tribunale di Cassino, era stata data la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale.
In particolare, deduceva che alla guida del proprio motociclo SH 125 Honda, nottetempo, aveva urtato un istrice di grosse dimensioni che improvvisamente sbucato dai cespugli gli si era posto innanzi nel mentre stava percorrendo la sede stradale, facendolo cadere a terra, provocandogli le lesioni fisiche
6 descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Sosteneva che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto e neppure la velocità moderata tenuta e la dovuta prudenza gli aveva impedito la collisione, considerato che l'animale si era immesso improvvisamente nella carreggiata all'uscita di una curva, a pochi centimetri dal pneumatico anteriore del motociclo, senza che sulla strada fosse presente segnaletica di pericolo per attraversamento animali, ovvero protezioni di sorta ai bordi della carreggiata.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “SUL ” l'appellante evidenziava che le CP_2 lesioni fisiche patite nell'occorso erano state valutate dal c.t.u. medico-legale incaricato nel corso del precedente grado, in: 1) invalidità permanente 13%; 2) inabilità temporanea assoluta 30 gg. al 100%
(per l'immobilizzazione); 3) inabilità temporanea parziale al 50% 20 gg (per la FKT) e infine 3) inabilità temporanea parziale 20 gg. al 25% per il recupero, con riconoscimento di spese mediche per euro 351,21.
Sosteneva l'appellante che con riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano 2014 (in vigore all'epoca del sinistro) i danni andavano così liquidati: Invalidità Permanente € 45.000,00 (con una minima percentuale di personalizzazione del danno); Invalidità temporanea totale € 2.880,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 960,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 480,00; spese mediche € 351,00 per complessivi euro 49.671,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Evidenziava infine che i danni materiali per il danneggiamento del motociclo, come documentato, ammontavano ad euro 1.363,00.
§ 9. – Orbene tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, da trattarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, deve ritenersi fondato il gravame proposto dal e ciò alla stregua Pt_1
della giurisprudenza di legittimità così come si è venuta formando e consolidando nel corso del giudizio.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover porre a fondamento della decisione quanto osservato dalla
S.C. nella recente pronuncia n.17253 del 2024 ove si è evidenziato che “la giurisprudenza di questa
Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia e ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla p.a. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato
e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
5.1. E' stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in
7 via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1
faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche CP_1
mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così Cass., 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023,
n. 3745; Cass., 20/04/2020, n. 7969, seguita da Cass., 22/06/2020, n. 12113)”.
In detta pronuncia si è quindi osservato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente previste dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso CP_1
fortuito.
A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo Cass.civ.n.12159 del 2023 (e altre pronunce conformi) il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art.2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia (aspetto invero non rinvenibile nel caso di specie), potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado.
La S.C. nel caso affrontato nella pronuncia del 2023 ha quindi escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace, nel caso di specie, si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art.2043 c.c. o nell'art.2052 c.c..
Sul punto deve inoltre richiamarsi Cass.civ.n.29232 del 2024 per cui l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta
8 non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione.
Ciò posto, per quanto sopra evidenziato, nella ritenuta titolarità del rapporto e responsabilità dell'occorso in capo alla essendo l'istrice specie animale protetta ed oggetto della tutela di CP_1
cui alla l. n. 157 del 1992 e della legislazione nazionale e comunitaria (circostanza vieppiù non contestata) e ritenuto doversi applicare al caso di specie gli artt.2052 e 2054 c.c. secondo quanto appena osservato deve passarsi ad esaminare il merito del giudizio e quindi la condotta di guida del conducente del motociclo, il nesso causale, inclusa la eventuale ricorrenza del fortuito.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'istrice si sia palesato improvvisamente davanti al motociclista che procedeva ad andatura normale ciononostante il non è riuscito ad evitare Pt_1
l'impatto proprio per il repentino attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, dovendosi altresì che l'incidente si è verificato in orario notturno, in strada priva di illuminazione artificiale (cfr. fotografie in atti) ed all'uscita da una curva.
Le due testi sentite in primo grado, e , hanno infatti così riferito Testimone_1 Testimone_2 sull'accaduto, la prima: “si è vero tanto posso riferire in quanto mi trovavo alla guida della mia vettura e percorrevo la SP Suio Alto con direzione Suio Alto, quando vedevo che con senso di marcia opposto viaggiava uno scooter condotto da un ragazzo il quale all'uscita da una curva impattava con un istrice di grosse dimensioni che da un cespuglio sbucava improvvisamente sulla strada…il ragazzo
a seguito dell'impatto con l'animale selvatico cadeva a terra sul lato destro e scivolava con lo scooter
a terra per qualche metro” e la seconda “posso riferire di aver assistito al sinistro per cui è causa in quanto mi trovavo come passeggera a bordo della vettura della sig.ra quando Testimone_1
vedevo un grosso istrice sbucare da un cespuglio e tagliare la strada ad uno scooter che pur procedendo a velocità moderata non riusciva ad evitare l'impatto in quanto l'animale gli tagliava la strada a pochi centimetri”.
Giungevano altresì sul posto il 118 e i Carabinieri della Compagnia di Formia che constatavano la presenza sulla strada del motociclo SH Honda adagiato a terra sulla fiancata destra e qualche metro prima l'istrice deceduto.
Indi descrivevano i danni subiti dal mezzo quali immediatamente visibili, ossia la rottura del parabrezza, della scocca anteriore, dello specchietto retrovisore lato destro, salvi ulteriori danni da accertarsi in seguito.
9 Da quanto precede si può quindi affermare, con certezza, che i danni fisici e patrimoniali patiti dal siano ascrivibili alla condotta repentina dell'animale, che, fuoriuscito improvvisamente Pt_1
da un cespuglio posto a margine della sede stradale, velocemente, si immetteva nella carreggiata a pochi centimetri dal motociclo che procedeva normalmente con la conseguenza che in assenza di recinzioni a bordo strada (così dalle fotografie prodotte dall'appellante doc.n.7) ed assenti segnalazioni stradali (per quanto riferito dai testimoni), deve ritenersi che il conducente abbia fatto tutto il possibile, considerato anche l'orario notturno e la pressoché assente illuminazione, nel prevenire i danni tenendo una condotta di guida immune da censure, mentre la non ha CP_1
minimamente comprovato la sussistenza del fortuito.
Non potendosi per quanto testé evidenziato neppure prospettare un concorso di colpa a carico del conducente.
Ciò posto e passando alla determinazione del quantum deve procedersi alla liquidazione dei danni alla stregua delle vigenti tabelle milanesi secondo l'orientamento della S.C. consolidatosi a decorrere dal 2011 e tenersi in considerazione le risultanze della c.t.u. medico-legale comunque disposta e svolta in primo grado adeguatamente motivata e priva di vizi logici, essendo l'ausiliario pervenuto a conclusioni medico legali pienamente condivisibili alla stregua di un attento studio del caso e della documentazione medica prodotta dall'attore in primo grado.
Orbene deve accertarsi alla stregua delle risultanze della c.t.u. medico-legale che il Pt_1 riportò nel sinistro “esiti di frattura capitello radiale sin, cervicalgia post traumatica, esiti cicatriziali ginocchio dx” da cui sono scaturite inabilità temporanea assoluta pari a gg. 30, ITP pari a gg 20 al
50% ed infine gg. 20 al 25% con IP pari al 13% e spese mediche incluse quelle di fisioterapia documentate e ritenute congrue dal c.t.u. pari ad euro 351,21.
Ne consegue che per il danno non patrimoniale debbono riconoscersi all'appellante euro 49.783,00 secondo la seguente tabella di riferimento:
Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro e consolidamento delle lesioni, 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89 in ragione dell'afflittività delle lesioni patite
Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 34.580,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 44.608,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
A ciò debbono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. pari ad euro 351,21 ed euro
1.000,00 (importo da ritenersi congruo comprensivo di ricambi, manodopera ed iva) per i danni al motociclo secondo il preventivo e quanto rappresentato nelle fotografie in atti.
Spettano quindi all'appellante complessivi euro 51.134,21 senza che possano aggiungersi interessi compensativi e rivalutazione in difetto di specifica domanda, allegazione e prova (cfr.,
Cass.civ.n.6351 del 2025).
Su detta somma decorrono in ogni caso gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al
"quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei termini sopra evidenziati.
§ 10. – Passando infine alle spese di lite di entrambi i gradi ritiene il Collegio di doverne fare integrale compensazione tenuto conto del revirement giurisprudenziale sopra evidenziato sopravvenuto in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.144/2020 resa in data 5.02.2020 dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado accerta la responsabilità della appellata nella causazione dei danni patiti dall'appellante CP_1
e per l'effetto condanna la in persona del presidente p.t. al Parte_1 CP_1 pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di dell'importo pari ad Parte_1 euro 51.134,21 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 7.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
11
Sezione VI civile
R.G. 4275/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VEZZA DANTE Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. MARIANI ANGELA
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Vezza discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Dante Vezza giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del suo Presidente pro tempore, domiciliata CP_1 P.IVA_1
presso il difensore avv. Angela Mariani che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 144/2020 resa in data 5.02.2020 dal Tribunale di Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n. 144/2020 pubblicata in data 5.02.2020 dal Tribunale di Cassino, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.4503/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti della . CP_1
2 § 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione iscritto il 5/12/2016 il signor ha agito contro la per ottenerne la Parte_1 CP_1
condanna al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e biologici asseritamente subiti in occasione di un sinistro verificatosi nella notte del 30/5/2006 nel Comune di Castelforte. A sostegno della domanda ha riferito che, mentre percorreva in motociclo la Strada Provinciale Suio Alto impattò con un istrice di grandi dimensioni sbucato all'improvviso dai cespugli e cadde rovinosamente a terra.
Ha fatto presente, inoltre, che l'incidente, oltre a causare danni al motociclo per € 1.363,00, gli procurò la frattura del capitello radiale sinistro, traumi al rachide cervicale e altre contusioni suscettibili di valutazione medico-legale. La si è costituita in giudizio assumendo, tra CP_1
l'altro, di non essere responsabile per l'infortunio in virtù della devoluzione alla Provincia di
Frosinone dell'attività di controllo e gestione della fauna selvatica per effetto delle leggi regionali nn. 17/1995 e 14/1999. Non è stata richiesta l'estensione del contraddittorio all'amministrazione provinciale. Durante il processo il dr. è stato nominato C.t.u. per una più Persona_1 approfondita valutazione dei fatti. L'attività istruttoria si è esaurita con l'acquisizione della perizia.
All'udienza del 5/2/2020 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Dopo la discussione la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4503/2016 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della per Parte_1 CP_1
le ragioni indicate in motivazione;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
-pone definitivamente a carico solidale delle parti il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, quantificati con separato decreto”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ricostruiti in tal modo i termini della controversia, il Tribunale reputa che non sussista la responsabilità della per le lesioni CP_1 lamentate dal signor senz'altro esistenti alla luce della perizia del dr. ma non Pt_1 Persona_1
connesse dal punto di vista causale a condotte imputabili all'amministrazione.
Tale esito dipende dall'attribuzione alle province laziali, all'epoca dell'incidente, delle competenze amministrative in materia faunistica. Occorre premettere, al riguardo, che l'art. 14, c. 1, lett. F) della legge n. 142/1990 sulle autonomie locali aveva attribuito alle Province le funzioni amministrative inerenti a specifiche materie, tra le quali la protezione della fauna selvatica nelle zone che avessero interessato in tutto o in parte il territorio provinciale. La legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all'art. 1, c.1, aveva assegnato alle
3 Regioni a statuto ordinario, nel contempo, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica. Ai sensi dell'art. 1, c. 3, sarebbe spettata alle province
l'attuazione della disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, 1° comma lett. f) della legge n. 142/1990
e, dunque, in virtù dell'autonomia ad esse attribuita dalla legge statale. Dal combinato di siffatte fonti si desume che nelle intenzioni del legislatore le Regioni avrebbero dovuto avere una competenza di carattere normativo, le Province si sarebbero dovute dedicare alle funzioni più propriamente amministrative e gestionali. Muovendo da simili premesse, l'indirizzo interpretativo preferibile, riaffermato nel 2019 dalla Corte di Cassazione, ha precisato che la responsabilità - di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - per i danni arrecati dagli animali selvatici alla circolazione dei veicoli in linea di principio va ascritta all'ente - sia esso Provincia, Parco, Federazione o CP_1
Associazione – al quale in concreto siano stati affidati, anche in attuazione della legge n. 157/1992,
i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (Cass. 17/9/2019, n.
23151). È irrilevante che i poteri in questione derivino dalla legge ovvero traggano la propria fonte in una delega o in un atto concessorio. A fronte di tale eventualità, l'ente delegato o il concessionario potrà considerarsi responsabile a condizione che gli sia stata conferita autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter amministrare in maniera efficiente il rischio di danni a terzi e adottare le misure più idonee a prevenire, evitare o limitare i correlati pregiudizi. Ciò posto, con specifico riguardo alla legislazione regionale del in una CP_1
pronuncia altrettanto recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la responsabilità della fauna selvatica e del suo controllo compete agli enti provinciali sulla base dell'art. 35, c. 2, della richiamata L.R. n.17 del 2/5/1995, con conseguente responsabilità dell'ente territoriale a causa della mancata attivazione dei poteri di controllo e di censimento degli animali trasferiti dalla
Regione. Aderendo all'impostazione seguita dal giudice di merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la è ormai destinata a esercitare una funzione di CP_1
programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica. Spettano invece alle
Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, in conformità del resto con le attuali previsioni dell'art. 19 comma 1, let. e) del d.lgs. n. 267/2000 (c.d.
T.U.E.L.), ai sensi del quale spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della protezione di flora, fauna, parchi e riserve naturali. A fronte di un simile quadro, si deve necessariamente concludere che la responsabilità risarcitoria dedotta in giudizio dall'attore non incombe sulla . Sono assorbite le altre censure di parte convenuta. CP_1
L'obiettiva incertezza in ordine alla titolarità degli obblighi controversi e alle correlate responsabilità risarcitorie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Per la stessa
4 ragione resta a carico solidale delle parti il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, quantificati con separato decreto”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della
nella causazione dell'evento de quo, ai sensi degli artt.2043 - 2052 c.c., della CP_1 normativa vigente, delle deleghe esistenti tra l'appellata e gli altri Enti territoriali, delle Delibere della Giunta Regionale del Lazio, dell'orientamento giurisprudenziale e dunque, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutti i danni materiali e fisici, subiti e subendi dal sig. Parte_1 quantificati in complessivi € 51.034,00 di cui € 1.363,00 per danni materiali patiti dal motociclo targato DA82772 ed € 49.671,00 per le lesioni fisiche e le spese mediche sostenute, oltre interessi legali a far data dall'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
§ 6. — La costituitasi con comparsa depositata il 20.11.2020 ha resistito CP_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare in via pregiudiziale ed assorbente il difetto di legittimazione passiva della . CP_1
Rigettare comunque le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri riflessi in favore dell'avvocato pubblico”.
§ 7. — All'odierna udienza il difensore di parte appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa
§ 8. — L'appello principale è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA
” parte appellante a fondamento del motivo deduceva che il Tribunale in persona CP_1
di diverso e precedente giudice assegnatario della causa aveva concordato nel ritenere la CP_1
quale soggetto legittimato passivamente in caso di danni causati da fauna selvatica.
[...]
Precisava quindi che la stessa nelle fasi stragiudiziali, anche a seguito della pronuncia di CP_1
primo grado aveva riconosciuto la propria competenza ed indicato la Direzione Regionale Centrale
Acquisti e l'Area Decentrata Agricoltura quali Uffici deputati alla trattazione della pratica.
Pertanto, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dall'appellata.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI RIFERIMENTO” strettamente connesso al primo, l'appellante deduceva che il primo giudice doveva considerare la quale soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei CP_1
5 danni causati dalla fauna selvatica.
Secondo l'appellante il riferimento effettuato dal primo giudice al combinato disposto dell'art.1 co.
3 della legge 157/92 e dell'art.14 co.1 let. F della legge 142/90 alla stregua del quale doveva individuarsi nella Provincia, l'Ente competente alla liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica era errato, essendo la materia in questione di esclusiva competenza della ai CP_1
sensi della L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 e della Delibera della Giunta Regionale del n. 56/2016 CP_1 pubblicata sul B.U.R.L. n.18 del 03/03/2016, a mente dei quali, l'odierna appellata gestiva direttamente le richieste di risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica.
Evidenziava in particolare che tali istanze, ai sensi dell'art. 42bis L.R. 17/95, nonché ai sensi del punto 5 della Tabella A allegata alla Direttiva “Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica” approvata con Deliberazione Giunta Regionale Lazio 599/2009, integrata dalle
DD.GG.RR. 163/10 e 214/13 e aggiornata alle Leggi Regionali 4/2015 e 17/2015 e alle DD.GG.RR.
56/16 e 413/16 dovevano ritenersi di competenza della , in particolare della Direzione CP_1
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Area Decentrata Agricoltura di Latina.
Affermava quindi che il Tribunale di Cassino aveva ritenuto di aderire ad un orientamento minoritario
(Cass. 17/9/2019, n. 23151 in cui veniva discussa una fattispecie diversa e non riconducibile a quella in argomento), prontamente mutato dalla Suprema Corte (sentenza Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020,
n. 7969).
Sosteneva inoltre che il Tribunale aveva fatto riferimento alle deleghe intercorrenti tra ed CP_1
Enti territoriali minori ma, di fatto, ignorando quelle in vigore tra la e la CP_1 Parte_2
.
[...]
L'appellante, quindi, richiamava la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969 e l'ancor più recente ordinanza
6 luglio 2020 n. 13848 della III Sez. civile della S.C. nella quale veniva ribadita la responsabilità della ai sensi dell'art. 2052 c.c., per danni causati dalla fauna selvatica. CP_1
Concludeva pertanto evidenziando la violazione e falsa applicazione delle norme regolanti la materia, considerando, altresì, il conforme orientamento della giurisprudenza ed insistendo affinché venisse riformata la sentenza impugnata.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “NEL MERITO” appellante entrando nel merito del giudizio precisava che durante la fase istruttoria tenutasi dinanzi al Tribunale di Cassino, era stata data la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale.
In particolare, deduceva che alla guida del proprio motociclo SH 125 Honda, nottetempo, aveva urtato un istrice di grosse dimensioni che improvvisamente sbucato dai cespugli gli si era posto innanzi nel mentre stava percorrendo la sede stradale, facendolo cadere a terra, provocandogli le lesioni fisiche
6 descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Sosteneva che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto e neppure la velocità moderata tenuta e la dovuta prudenza gli aveva impedito la collisione, considerato che l'animale si era immesso improvvisamente nella carreggiata all'uscita di una curva, a pochi centimetri dal pneumatico anteriore del motociclo, senza che sulla strada fosse presente segnaletica di pericolo per attraversamento animali, ovvero protezioni di sorta ai bordi della carreggiata.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “SUL ” l'appellante evidenziava che le CP_2 lesioni fisiche patite nell'occorso erano state valutate dal c.t.u. medico-legale incaricato nel corso del precedente grado, in: 1) invalidità permanente 13%; 2) inabilità temporanea assoluta 30 gg. al 100%
(per l'immobilizzazione); 3) inabilità temporanea parziale al 50% 20 gg (per la FKT) e infine 3) inabilità temporanea parziale 20 gg. al 25% per il recupero, con riconoscimento di spese mediche per euro 351,21.
Sosteneva l'appellante che con riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano 2014 (in vigore all'epoca del sinistro) i danni andavano così liquidati: Invalidità Permanente € 45.000,00 (con una minima percentuale di personalizzazione del danno); Invalidità temporanea totale € 2.880,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 960,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 480,00; spese mediche € 351,00 per complessivi euro 49.671,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Evidenziava infine che i danni materiali per il danneggiamento del motociclo, come documentato, ammontavano ad euro 1.363,00.
§ 9. – Orbene tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, da trattarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, deve ritenersi fondato il gravame proposto dal e ciò alla stregua Pt_1
della giurisprudenza di legittimità così come si è venuta formando e consolidando nel corso del giudizio.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover porre a fondamento della decisione quanto osservato dalla
S.C. nella recente pronuncia n.17253 del 2024 ove si è evidenziato che “la giurisprudenza di questa
Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia e ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla p.a. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato
e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
5.1. E' stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in
7 via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1
faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche CP_1
mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così Cass., 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023,
n. 3745; Cass., 20/04/2020, n. 7969, seguita da Cass., 22/06/2020, n. 12113)”.
In detta pronuncia si è quindi osservato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente previste dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso CP_1
fortuito.
A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo Cass.civ.n.12159 del 2023 (e altre pronunce conformi) il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art.2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia (aspetto invero non rinvenibile nel caso di specie), potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado.
La S.C. nel caso affrontato nella pronuncia del 2023 ha quindi escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace, nel caso di specie, si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art.2043 c.c. o nell'art.2052 c.c..
Sul punto deve inoltre richiamarsi Cass.civ.n.29232 del 2024 per cui l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta
8 non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione.
Ciò posto, per quanto sopra evidenziato, nella ritenuta titolarità del rapporto e responsabilità dell'occorso in capo alla essendo l'istrice specie animale protetta ed oggetto della tutela di CP_1
cui alla l. n. 157 del 1992 e della legislazione nazionale e comunitaria (circostanza vieppiù non contestata) e ritenuto doversi applicare al caso di specie gli artt.2052 e 2054 c.c. secondo quanto appena osservato deve passarsi ad esaminare il merito del giudizio e quindi la condotta di guida del conducente del motociclo, il nesso causale, inclusa la eventuale ricorrenza del fortuito.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'istrice si sia palesato improvvisamente davanti al motociclista che procedeva ad andatura normale ciononostante il non è riuscito ad evitare Pt_1
l'impatto proprio per il repentino attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, dovendosi altresì che l'incidente si è verificato in orario notturno, in strada priva di illuminazione artificiale (cfr. fotografie in atti) ed all'uscita da una curva.
Le due testi sentite in primo grado, e , hanno infatti così riferito Testimone_1 Testimone_2 sull'accaduto, la prima: “si è vero tanto posso riferire in quanto mi trovavo alla guida della mia vettura e percorrevo la SP Suio Alto con direzione Suio Alto, quando vedevo che con senso di marcia opposto viaggiava uno scooter condotto da un ragazzo il quale all'uscita da una curva impattava con un istrice di grosse dimensioni che da un cespuglio sbucava improvvisamente sulla strada…il ragazzo
a seguito dell'impatto con l'animale selvatico cadeva a terra sul lato destro e scivolava con lo scooter
a terra per qualche metro” e la seconda “posso riferire di aver assistito al sinistro per cui è causa in quanto mi trovavo come passeggera a bordo della vettura della sig.ra quando Testimone_1
vedevo un grosso istrice sbucare da un cespuglio e tagliare la strada ad uno scooter che pur procedendo a velocità moderata non riusciva ad evitare l'impatto in quanto l'animale gli tagliava la strada a pochi centimetri”.
Giungevano altresì sul posto il 118 e i Carabinieri della Compagnia di Formia che constatavano la presenza sulla strada del motociclo SH Honda adagiato a terra sulla fiancata destra e qualche metro prima l'istrice deceduto.
Indi descrivevano i danni subiti dal mezzo quali immediatamente visibili, ossia la rottura del parabrezza, della scocca anteriore, dello specchietto retrovisore lato destro, salvi ulteriori danni da accertarsi in seguito.
9 Da quanto precede si può quindi affermare, con certezza, che i danni fisici e patrimoniali patiti dal siano ascrivibili alla condotta repentina dell'animale, che, fuoriuscito improvvisamente Pt_1
da un cespuglio posto a margine della sede stradale, velocemente, si immetteva nella carreggiata a pochi centimetri dal motociclo che procedeva normalmente con la conseguenza che in assenza di recinzioni a bordo strada (così dalle fotografie prodotte dall'appellante doc.n.7) ed assenti segnalazioni stradali (per quanto riferito dai testimoni), deve ritenersi che il conducente abbia fatto tutto il possibile, considerato anche l'orario notturno e la pressoché assente illuminazione, nel prevenire i danni tenendo una condotta di guida immune da censure, mentre la non ha CP_1
minimamente comprovato la sussistenza del fortuito.
Non potendosi per quanto testé evidenziato neppure prospettare un concorso di colpa a carico del conducente.
Ciò posto e passando alla determinazione del quantum deve procedersi alla liquidazione dei danni alla stregua delle vigenti tabelle milanesi secondo l'orientamento della S.C. consolidatosi a decorrere dal 2011 e tenersi in considerazione le risultanze della c.t.u. medico-legale comunque disposta e svolta in primo grado adeguatamente motivata e priva di vizi logici, essendo l'ausiliario pervenuto a conclusioni medico legali pienamente condivisibili alla stregua di un attento studio del caso e della documentazione medica prodotta dall'attore in primo grado.
Orbene deve accertarsi alla stregua delle risultanze della c.t.u. medico-legale che il Pt_1 riportò nel sinistro “esiti di frattura capitello radiale sin, cervicalgia post traumatica, esiti cicatriziali ginocchio dx” da cui sono scaturite inabilità temporanea assoluta pari a gg. 30, ITP pari a gg 20 al
50% ed infine gg. 20 al 25% con IP pari al 13% e spese mediche incluse quelle di fisioterapia documentate e ritenute congrue dal c.t.u. pari ad euro 351,21.
Ne consegue che per il danno non patrimoniale debbono riconoscersi all'appellante euro 49.783,00 secondo la seguente tabella di riferimento:
Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro e consolidamento delle lesioni, 22 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89 in ragione dell'afflittività delle lesioni patite
Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 34.580,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 44.608,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
A ciò debbono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. pari ad euro 351,21 ed euro
1.000,00 (importo da ritenersi congruo comprensivo di ricambi, manodopera ed iva) per i danni al motociclo secondo il preventivo e quanto rappresentato nelle fotografie in atti.
Spettano quindi all'appellante complessivi euro 51.134,21 senza che possano aggiungersi interessi compensativi e rivalutazione in difetto di specifica domanda, allegazione e prova (cfr.,
Cass.civ.n.6351 del 2025).
Su detta somma decorrono in ogni caso gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al
"quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei termini sopra evidenziati.
§ 10. – Passando infine alle spese di lite di entrambi i gradi ritiene il Collegio di doverne fare integrale compensazione tenuto conto del revirement giurisprudenziale sopra evidenziato sopravvenuto in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.144/2020 resa in data 5.02.2020 dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado accerta la responsabilità della appellata nella causazione dei danni patiti dall'appellante CP_1
e per l'effetto condanna la in persona del presidente p.t. al Parte_1 CP_1 pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di dell'importo pari ad Parte_1 euro 51.134,21 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 7.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
11