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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6098 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 (alla quale è stata riunita quella iscritta con RG 6196 dell'anno 2019) trattenuta in decisione con ordinanza del 27/06/2024, tra
) in persona del legale rapp.te , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Alfredo Casella n. 37 presso lo studio dell'Avv. Ilan David Barda, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
Appellante ed appellata incidentale
e
) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Anapo n. 29 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Gizzi, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti;
Appellata ed appellante incidentale nonché
( ) in persona legale rapp.te p.t, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Roppo ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Arno n. 88 presso lo studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019 (vendita di cose immobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato il 28/12/2015, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma (RG 7948/16), per sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “1. …. emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita tra la Controparte_3
e la dell'immobile sito in Roma, Piazza del
[...] Parte_1
Risorgimento n.53A/54, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Roma Foglio 403, particella 159, sub. 10, Zona Censuaria 2, Categoria C/1, Classe 10, Consistenza 54 mq, Rendita Euro 7.753,05, Indirizzo Piazza del Risorgimento n. 53A n. 54, piano T,
…. al prezzo di € 920.000,00; 2. Ordinare la trascrizione della sentenza ….
3. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della a procedere Parte_1 all'acquisto dalla del suddetto immobile in regola con le norme Controparte_2 urbanistiche …. e per l'effetto, condannare la convenuta al rispetto di quanto concordato tra le parti con la proposta del 8 ottobre 2015 accettata con comunicazione di pari data. Il tutto prevedendo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della
[...] al pagamento in favore della di una somma di denaro a CP_2 CP_4 titolo di astreinte, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00 al giorno, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal Giudicante. Con vittoria di spese ….”;
B) Con altro atto di citazione notificato il 03/02/2016, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Roma (RG 20154/16), per Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. … accertata e dichiarata la mancata realizzazione della condizione sospensiva state l'inadempimento della
[...] agli obblighi di legge per non aver rispettato le obbligazioni di cui alla CP_5 denuntiatio ed alla sua stessa accettazione, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c. degli effetti del contratto di compravendita tra la e la Controparte_2 [...] dell'immobile sito in Roma, Piazza del Risorgimento n. 53/54, …. al prezzo di € Pt_1
920.000,00; 2. Ordinare la trascrizione della sentenza … 3. In via subordinata, accertata e dichiara la mancata realizzazione della condizione sospensiva stante
l'inadempimento della agli obblighi di legge per non avere Controparte_5 rispettato le obbligazioni di cui alla denuntiatio ed alla sua stessa accettazione, accertare e dichiarare il diritto della a procedere all'acquisto dalla Parte_1 [...] del suddetto immobile in regola con le norme urbanistiche, …. e per CP_2
l'effetto, condannare la convenuta al rispetto di quanto concordato tra le parti con la proposta del 8 ottobre 2015 accettata con comunicazione di pari data. Il tutto prevedendo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della al pagamento … Con Controparte_2 vittoria di spese …” C) Il giudizio incardinato con R.G. n. 20154/2016 era riunito a quello incardinato con
R.G. n. 7948/2016;
D) La convenuta si costituiva depositando comparsa di risposta Controparte_2 con domanda riconvenzionale con cui si opponeva all'accoglimento delle domande formulate da e proponeva domanda riconvenzionale, formulando le
Parte_1 seguenti richieste: “ rigettare le domande svolte da nei confronti di
Parte_1 [...] in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e CP_2 in diritto;
in via riconvenzionale, condannare al risarcimento del danno
Parte_1 cagionato a con la propria condotta, come meglio descritta in Controparte_2 narrativa, e con rimessione della liquidazione del danno a separato giudizio;
con vittoria delle spese …. e condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c….”;
Parte_1
E) Nel giudizio di primo grado interveniva D.&G. depositando CP_5 comparsa di intervento con domanda riconvenzionale con la quale si opponeva all'accoglimento delle domande proposte da e in via riconvenzionale, Parte_1 chiedeva: “1) In via pregiudiziale, in rito, ammettere l'intervento della CP_5 perché portatrice di interesse autonomo nell'economia del giudizio di cui è
[...] causa;
2) nel merito, respingere integralmente le richieste di affidate all'atto di Pt_1 citazione introduttivo perché infondate in fatto e in diritto, e palesemente temerarie;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale qui espressamente proposta, accertare e dichiarare il diritto di D.&G. ad esercitare la prelazione di CP_5 cui all'art. 38 L. 27/7/1978 n. 392 e, per l'effetto, emettere sentenza costitutiva che trasferisca in favore della stessa il seguente immobile: sito in Roma, censito …. al foglio 403, particella 159, sub 10, zona censuaria 2, cat C1, classe 10, consistenza mq 54, rendita € 7.753,05, sito in Piazza Risorgimento n. 53/a e 54, ….. con ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere l'emenanda sentenza con esonero di responsabilità al riguardo;
per l'effetto, 3bis) subordinare il trasferimento dell'immobile al versamento, nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'ufficio secondo quanto emerso in giudizio, al pagamento della somma di € 920.000,00 senza applicazioni di interessi, ovvero di altra e (comunque) minore somma che, con l'assenso di verrà quantificata con la sottrazione, da tale CP_2 importo, dei canoni di locazione corrisposti dal febbraio 2016 fin alla data di stipula della compravendita;
4) accertare e dichiarare le attività poste in essere da , con Pt_1 la trascrizione della domanda primigenia ( non iscritta a ruolo) e quella successiva relativa al presente giudizio, come causative di danni in capo alla deducente, e per
l'effetto, condannarla previa ordine di cancellazione della relativa trascrizione a sua cura e spese al risarcimento dei danni causati alla per la Controparte_1 somma che sarà puntualmente provata in corso di causa con apporti documentali e testimoniali, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare altresì , ora per Pt_1 allora, al pagamento ex art. 614 bis cpc di una somma di denaro, quantificata dall'Ufficio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto ad essa imputato con la emananda sentenza, comprensiva del tempo necessario per l'effettiva cancellazione della trascrizione della domanda….. Con vittoria di spese di causa, nessuna esclusa.”; F) Depositata documentazione ed espletata CTU per la verifica della conformità urbanistica dell'immobile, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge;
G) Con sentenza n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019, il
Tribunale di Roma, decima sezione civile, ha così statuito: “1. Rigetta tutte le domande proposte da in entrambi i giudizi riuniti e ordina al Conservatore Parte_1 presso l'Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la cancellazione della trascrizione di entrambe le domande giudiziali, la prima eseguita su presentazione n. 5 del 31/12/2015, registro generale 136740 e registro particolare
98823, già annotata di cancellazione in data 4/2/2016, la seconda eseguita su presentazione n. 37 del 5/2/2016, registro generale 11776 e registro particolare
7990. 2) Trasferisce, al verificarsi della condizione di cui al punto 3, da
[...] in persona del legale rappresentante p.t., C.F. n. , a CP_2 P.IVA_3
. in persona del legale rappresentante p.t., C.F. n. CP_5 CP_5 P.IVA_2 la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza del Risorgimento n. 53/A -54, in Catasto Fabbricati al foglio 403, particella 159 subalterno 10, categoria catastale C1, consistenza catastale 54 metri quadri. 3) Condiziona l'effetto costitutivo di cui al punto che precede al pagamento da parte di . CP_5 CP_5
a favore di della somma di € 920.000,00 da eseguire entro 30 Controparte_2 giorni dal passaggio giudicato della presente sentenza. 4) Ordina al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la trascrizione della presente sentenza all'esito dell'accertato verificarsi della condizione di cui al punto 3). 5) Rigetta ogni altra domanda di D.&G. CP_5
6) Condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 CP_2 da liquidare in separato giudizio;
7) Condanna a rifondere a
[...] Parte_1 [...] le spese processuali di entrambi i giudizi riuniti, che liquida in € CP_2
14.967,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14 e
a pagare alla stessa, ex art. 96 c.p.c., l'ulteriore somma di € 14.967,00. 8) Condanna a rifondere a . le spese processuali liquidate in € Parte_1 CP_5 CP_5
531,00 per esborsi e 8.906,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14. 9) pone le spese di c.t.u. così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della sola ; Parte_1
H) Con atto di appello tempestivamente notificato (RG6098/19), ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15889/2019 del 31/07/2019 proponendo quattro motivi d'appello e chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte volesse “accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “
1. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la mancata realizzazione della condizione sospensiva state l'inadempimento della
[...] agli obblighi di legge per non aver rispettato le obbligazioni di cui Controparte_5 alla denuntiatio ed alla sua stessa accettazione, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita tra la
[...]
e la in persona del legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante protempore, dell'immobile sito in Roma, Piazza del Risorgimento n. 53°/54, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Roma Foglio 403, particella 159, sub. 10,
Zona Censuaria 2, Categoria C/1, Classe 10, Consistenza 54 mq, Rendita Euro
7.753,05, Indirizzo Piazza del Risorgimento n. 53° n. 54, piano T, ….. al prezzo di € 920.000,00; 2. Ordinare la trascrizione della sentenza de quo presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esenzione del Conservatore da qualsiasi responsabilità.
3. In via subordinata, accertata e dichiara la mancata realizzazione della condizione sospensiva stante l'inadempimento della agli Controparte_5 obblighi di legge per non avere rispettato le obbligazioni di cui alla denuntatio ed alla sua stessa accettazione, accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 procedere all'acquisto dalla Banca Controparte_3 del suddetto immobile in regola con le norme urbanistiche, catastali ed
[...] amministrative, libero da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e diritti di terzi in genere con tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, e per l'effetto, condannare la convenuta al rispetto di quanto concordato tra le parti con la proposta del 8 ottobre 2015 accettata con comunicazione di pari data. Il tutto prevedendo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della Controparte_3 al pagamento in favore della di una somma di denaro a
[...] Parte_1 titolo di astreinte, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00 al giorno, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal Giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; I) Con autonomo atto di appello, tempestivamente notificato (RG 6196/19),
[...] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15889/2019 del CP_1
31/07/2019 chiedendo: “in parziale riforma della sentenza impugnata …. a) espungere, dalla somma dovuta dalla in favore di di € CP_1 CP_2
920.000,00, da eseguirsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, gli importi corrisposti dall'odierna appellante a titolo di locazione dal marzo 2016 compreso (ad oggi per n. 43 mesi) quantificati in € 234.568,44 in ragione del canone corrisposto di euro 5.455,08 mensile), ovvero dal dì della sottoscrizione del compromesso di compravendita sempre con parametro legato al canone mensile corrisposto, e ciò fino all'effettivo trasferimento del bene, con aumento degli interessi commerciali dai singoli pagamenti e, per l'effetto, riformare il punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata;
b) per l'effetto, o in subordine, condannare al pagamento in favore di dell'importo Pt_1 Controparte_1 di cui al superiore punto a) delle conclusioni;
b) in riforma del punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata, ammettere, in favore dell'appellante, le prove articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del giudizio primigenio, e, per
l'effetto, rimettere con ordinanza la causa sul ruolo istruttorio per le incombenze del caso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”; L) Con comparsa di risposta regolarmente depositata in entrambi gli appelli,
[...] ha chiesto: “Rigettare e respingere in quanto infondati, inammissibili o CP_2 come meglio visto tutti i motivi di appello e le istanze istruttorie presentarti da
[...]
e e così confermare integralmente la sentenza di primo Pt_1 Controparte_1 grado, a tal fine per quanto di ragione accogliendo le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado da ; Controparte_2
M) Costituitesi con le medesime difese anche le parti appellanti nei giudizi ove erano appellate, all'udienza del 16/09/2020 i due appelli venivano riuniti;
N) Con ordinanza del 27/06/2024 la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'invio, in data 08/10/2015, di una “proposta irrevocabile d'acquisto” da a avente ad oggetto un immobile di Parte_1 Controparte_2 proprietà della banca e condotto in locazione da Con nota Controparte_1 inoltrata in pari data comunicava di accettare la proposta ma Controparte_2 sottoponeva l'accettazione alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della conduttrice e si impegnava a comunicare a
[...]
l'esito della denuntiatio che avrebbe inoltrato a Pt_1 Controparte_1
prima della scadenza del termine entro cui la conduttrice Parte_1 Controparte_1 avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione, notificava a
[...] Controparte_2 un primo atto di citazione con il quale deduceva l'inadempimento della banca agli obblighi scaturenti dal contratto preliminare, a suo avviso perfezionatosi già in data
08/10/2015, e agiva ex art. 2932 c.c., procedendo anche alla trascrizione della domanda.
Successivamente rinunciava alla trascrizione della domanda formulata con Parte_1 il primo atto di citazione e, dopo che la conduttrice aveva esercitato il diritto di prelazione, notificava alla banca un secondo atto di citazione con il quale, a differenza del primo, deduceva che l'accordo stipulato in data 08/10/2015 era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della conduttrice, chiedeva accertarsi che il detto diritto era stato esercitato in modo illegittimo da e che il contratto stipulato con Controparte_1 CP_2 in data 08/10/2015 aveva piena efficacia, formulando, di conseguenza, domanda per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita.
Riuniti i due giudizi, interveniva la conduttrice che si Controparte_1 opponeva alle domande di formulava nei confronti di Parte_1 Controparte_6 domanda ex art. 2932 c.c. e proponeva domanda di risarcimento per i danni causati dalle iniziative processuali di Parte_1
Con sentenza n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019, il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte da ha disposto il trasferimento Parte_1 dell'immobile in favore di subordinatamente al pagamento del Controparte_1 prezzo, ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 [...] da liquidare in separato giudizio, ha respinto la domanda di risarcimento CP_2 formulata da e ha posto a carico di le spese di lite. Controparte_1 Parte_1
La decisione di primo grado è stata impugnata sia da (con quattro motivi di Parte_1 appello) che da (un solo motivo), mentre Controparte_1 Controparte_2 si è limitata in entrambi i giudizi di appello (poi riuniti) a chiedere la conferma della sentenza appellata.
Con il primo motivo di appello ha contestato la sentenza nel punto in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che l'accettazione inviata dalla banca in data 08/10/2015, in riscontro alla proposta di acquisto trasmessa in pari data, non avesse fatto sorgere un contratto vincolante tra le parti ma, per il suo contenuto, era da ritenersi una controproposta alla quale non aveva fatto seguito l'accettazione di A Parte_1 sostegno del motivo, l'appellante deduce che non aveva proposto CP_2
“nessuna nuova condizione” nella comunicazione di accettazione e che la proposta formulata da conteneva “tutti gli elementi ed i requisiti necessari” affinché Parte_1 la stessa, una volta accettata, comportasse la conclusione del contratto.
Sempre con il primo motivo, ha contestato la sentenza nel punto in cui il Parte_1
Tribunale ha ravvisato un comportamento emulativo nella proposizione dei due giudizi.
Il motivo è infondato.
In via preliminare va rilevato che a fronte della proposta irrevocabile CP_2 di acquisto che prevedeva la stipula di un preliminare entro 20 giorni dall'accettazione con contestuale pagamento del 10% del prezzo (senza alcun riferimento alla prelazione), inoltrava a in data 08/10/2015 una Parte_1 comunicazione con cui precisava che la sua accettazione era subordinata “al fatto che la parte conduttrice non si avvalga del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile nei termini previsti dalla legge (la condizione sospensiva)” e che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva si procederà a fare tutto quanto necessario per perfezionare il relativo contratto preliminare di compravendita”, oltre ad aggiungere che “Sarà ovviamente nostra cura fornirvi pronta comunicazione del termine di detta condizione sospensiva e del suo avveramento, necessario per l'efficacia della vostra proposta irrevocabile.” Dalla lettura della comunicazione inviata da si evince che la banca, pur CP_2 dichiarando di accettare la proposta così come formulata, rappresentava espressamente che la sua accettazione e, quindi, l'esecuzione integrale della proposta erano subordinate “al fatto che la parte conduttrice non si avvalga del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile nei termini previsti dalla legge (la condizione sospensiva)”, precisando altresì, che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva si procederà a fare tutto quanto necessario per perfezionare il relativo contratto preliminare di compravendita” e che “Sarà ovviamente nostra cura fornirvi pronta comunicazione del termine di detta condizione sospensiva e del suo avveramento, necessario per l'efficacia della vostra proposta irrevocabile.” Occorre, altresì, rilevare che agli vi è prova che ha informato CP_2 Parte_1 dell'avvenuta denuntiatio alla conduttrice (04/11/2015) e del fatto che aveva CP_1 esercitato il diritto con atto ricevuto dalla banca il 30/12/2015.
Ad avviso della Corte, la decisione del Tribunale, tenuto conto del chiaro ed inequivocabile tenore letterale della comunicazione inoltrata dalla banca a in Pt_1 data 08/10/2015 e, quindi, dell'evidente difformità tra proposta e accettazione, è esente da profili di censura e, comunque, non scalfita dalle generiche argomentazioni dell'appellante. Si aggiunga che, ove anche si ritenesse perfezionato l'accordo per effetto dello scambio tra proposta e accettazione, si dovrebbe necessariamente escluderne l'efficacia per il mancato avveramento della condizione, visto che la conduttrice ha esercitato nei termini di legge il diritto di prelazione.
nella articolazione del primo motivo, ha anche contestato la sentenza nel Parte_1 punto in cui il Tribunale ha rilevato un comportamento emulativo nella proposizione dei due giudizi. La tesi difensiva dell'appellante è fondata sull'assunto che il primo atto di citazione era stato notificato perché aveva immotivatamente CP_2 rifiutato di formalizzare la stipula del contratto preliminare malgrado l'accettazione della proposta, mentre il secondo atto di citazione, a detta dell'appellante, era giustificato dal fatto che “aveva maturato il suo diritto ad acquistare Parte_1
l'immobile” perché la conduttrice era inadempiente. La deduzione difensiva dell'appellante è infondata perché, come evidenziato dal Tribunale e non scalfito dal motivo di appello, risulta oggettivamente chiaro “lo scopo emulativo di entrambe le domande di , in quanto volte ad ostacolare il Pt_1 buon fine dell'affare tra la banca proprietaria dell'immobile e il titolare del diritto di prelazione.” In effetti, dal tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti, risulta provato che alla data della notifica del primo atto di citazione (28/12/2015) era a Parte_1 conoscenza dell'avvenuta denuntiatio inoltrata alla conduttrice in data 04/11/2015 e, quindi, del fatto che il diritto di prelazione poteva essere esercitato fino al
04/01/2016, sicché, pur essendo consapevole che l'accordo era inefficace, se non addirittura non perfezionato, ha comunque proceduto alla notifica dell'atto di citazione (nel quale peraltro ha omesso ogni riferimento alla prelazione) ed alla trascrizione della domanda.
Inoltre, il carattere emulativo accertato dal Tribunale risulta provato anche dal fatto che ha chiesto “emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti Parte_1 del contratto di compravendita tra la Controparte_3
e la , nonostante che l'obbligo scaturente dallo scambio tra CP_3 Parte_1 la proposta e la accettazione, ove fosse realmente sorto, concerneva la futura stipula di un contratto preliminare e non certo l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile. Il Tribunale ha, altresì, correttamente evidenziato che, benché avesse Parte_1 consentito a cancellare la trascrizione della domanda, ha poi riproposto la domanda ex art. 2932 c.c. con il secondo atto di citazione, procedendo immediatamente ad una nuova trascrizione effettuata qualche giorno dopo la cancellazione della precedente trascrizione, sebbene non sussistesse, in assenza della conclusione di un preliminare di vendita, alcun diritto ad agire per ottenere una sentenza costitutiva.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la sentenza di primo grado Parte_1 per aver ignorato la fondatezza delle domande proposte ex art. 2932 c.c. nei due giudizi riuniti. La tesi dell'appellante è fondata sull'assunto che la conduttrice
[...] non avrebbe esercitato correttamente il diritto di prelazione, per cui Controparte_1 si sarebbe avverata la condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione e l'accordo perfezionato con lo scambio di proposta ed accettazione tra e Parte_1 sarebbe divenuto efficace. CP_2
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che dalla lettura del motivo di appello si evince che l'appellante ha fondato le sue contestazioni su una premessa errata e cioè che: “Ricostruita correttamente la fattispecie oggetto di causa appare del tutto evidente che la missiva dell'8 ottobre 2015 inviata da abbia integrato un'accettazione della proposta CP_2 formulata dalla e quindi un contratto preliminare condizionato al mancato Parte_1 esercizio del diritto di prelazione da parte della Tale tesi, Controparte_1 per quanto dedotto nella disamina del primo motivo, è infondata in quanto non può ritenersi che si sia limitata a formulare una accettazione “pura” della CP_2
“proposta irrevocabile d'acquisto”, giacché, mentre la proposta di acquisto prevedeva, senza alcun riferimento alla prelazione, il pagamento del “10% della somma offerta in sede di preliminare da effettuarsi entro 20 giorni dalla accettazione della presente proposta, con preavviso di gg 5, presso il nostro Notaio”, la banca subordinava la sua accettazione e, quindi, l'esecuzione integrale della proposta “al fatto che la parte conduttrice non si avvalga del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile nei termini previsti dalla legge (la condizione sospensiva)”, precisando altresì, che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva si procederà a fare tutto quanto necessario per perfezionare il relativo contratto preliminare di compravendita.” In sostanza, va rilevato che il contratto non si era perfezionato per la mancata accettazione da parte della banca e, comunque, ove pure lo si volesse ritenere concluso, avrebbe avuto ad oggetto soltanto l'obbligo di stipulare un contratto preliminare entro 20 giorni dalla accettazione della proposta e di stipulare la vendita entro 30 giorni dal mancato esercizio del diritto di prelazione. Da ciò discende che, in tale ultima ipotesi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non sarebbe stato concluso un contratto preliminare, ma al massimo un preliminare di preliminare, rispetto al quale, come è noto, la S. C. ne ha riconosciuto validità ma ha escluso che per la sua esecuzione sia utilizzabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. (Cass. S.U. n.
4528/2015).
In definitiva, le domande formulate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. nei due atti di citazione dei giudizi riuniti in primo grado, ove pure fosse stato configurabile il perfezionamento dell'accordo tra e vanno dichiarate Parte_1 CP_2 inammissibili.
Con il terzo motivo ha contestato la declaratoria di condanna per lite Parte_1 temeraria deducendone la illegittimità perché adottata “sulla base di presupposti in fatto e diritto del tutto errati”, oltre ad apparire “del tutto sfornita di motivazione in ordine al requisito della colpa grave prevista dalla citata norma.” Il motivo è infondato.
In linea generale va osservato che la S. C. (Cass. n. 21667/23) ha recentemente ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c. e che per il riconoscimento della responsabilità aggravata occorre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha fatto espresso riferimento alla grave infondatezza delle domande proposte dall'appellante e alla esposizione delle ragioni in modo profondamente lacunoso, nonché all'evidente scopo emulativo delle due domande volto ad ostacolare il buon fine dell'affare tra e CP_2 Controparte_1
L'appellante, però, anziché argomentare sui molteplici elementi indicati dal Tribunale nella sentenza appellata, si è limitato a formulare una contestazione generica invocando a sua difesa: a) il fatto che il Tribunale non ha tenuto conto della cancellazione spontanea della trascrizione della prima domanda;
b) della condotta delle altre parti tesa a pregiudicare i suoi interessi;
c) del fatto che la trascrizione di una domanda non è idonea di per sé a provare la colpa grave. Ad avviso della Corte, i rilievi formulati nel motivo, data la loro genericità, non sono tali da contrastare specificamente la ratio della decisione, per cui il motivo, per come formulato, risulta inammissibile.
Con il quarto motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nel Parte_1 punto in cui il Tribunale ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'interventrice Nell'articolazione del Controparte_1 motivo ha dedotto che, anche nel caso in cui la fosse stata confermata la Parte_1 declaratoria di rigetto delle domande formulate in primo grado, sussistono “validi e giustificati motivi per una compensazione delle spese legali” tra le parti “tenuto conto che rispetto alla domanda proposta da la parte Controparte_1 soccombente è in realtà la Pertanto, la condanna di risulta del CP_2 Pt_1 tutto punitiva in assenza di adeguata motivazione."
Il motivo è fondato.
In via preliminare va osservato che nelle conclusioni inerenti il quarto Parte_1 motivo (capo 5 delle conclusioni rassegnate in appello), si è limitata a chiedere
“vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”, senza alcun riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti di Tuttavia, la Corte ritiene di aderire Controparte_1 all'orientamento espresso dalla S.C. secondo cui la mancata riproduzione delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, non determina l'inammissibilità dell'appello se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Cass. n. 25751/2013).
Premesso ciò, si rileva che, come argomentato da , la destinataria della domanda Pt_1 formulata nella comparsa di intervento ex art. 2932 c.c. era per cui non CP_2 poteva essere ipotizzata una vera e propria soccombenza di nei confronti della Pt_1 interventrice per il solo fatto che era intervenuta e si era Controparte_1 associata alle richieste di rigetto delle domande di formulate dalla convenuta Pt_1 banca.
Inoltre, va osservato che nella comparsa di intervento ha Controparte_1 formulato una domanda di risarcimento danni nei confronti di che é stata Parte_1 integralmente rigettata, per cui sussisteva la sua soccombenza nei confronti di
[...]
Pt_1
Pur condividendosi la motivazione del Tribunale secondo cui “sono state proprio le iniziative processuali di ad avere reso necessario l'intervento della Pt_1 prelazionaria”, ciò non giustifica la condanna di alle spese di lite nei confronti Pt_1 dell'interventrice, considerata anche la soccombenza di quest'ultima in relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti di . Pt_1
In definitiva, in accoglimento del motivo di appello, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
Con il primo ed unico motivo di appello, ha impugnato la Controparte_1 sentenza nel punto in cui il Tribunale, pur avendo accertato che la notifica dei due atti di citazione e le relative trascrizioni da parte di era configurabile come Parte_1 attività emulativa posta in essere allo scopo di ostacolare l'acquisto dell'immobile di cui é causa, ha comunque rigettato la sua richiesta di risarcimento dei danni. In particolare, l'appellante ha formulato due rilievi: 1) il primo Controparte_1 rilievo riguarda il punto in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dal fatto che, a causa dell'attività giudiziaria di Kish, la conduttrice non aveva potuto acquistare con effetto immediato l'immobile ed aveva dovuto continuare a pagare i canoni di locazione;
2) il secondo rilievo riguarda il punto in cui il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie tese a provare ulteriori danni.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il primo rilievo, va osservato che il Tribunale ha motivato adeguatamente il rigetto della domanda dei danni, evidenziando che la prosecuzione del pagamento dei canoni di locazione era bilanciato dal fatto che Controparte_1
[... aveva continuato ad avere la disponibilità della somma pattuita come prezzo sino all'esito del passaggio in giudicato del giudizio e non avrebbe pagato gli interessi sul mutuo da contrarre per procurarsi la predetta somma. A fronte di tale motivazione, le argomentazioni dell'appellante risultano generiche e non supportate da elementi di prova, sicché non scalfiscono la decisione del primo giudice.
Per quanto riguarda la seconda contestazione, la Corte rileva che il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie osservando che erano tese a provare “mancati guadagni tardivamente dedotti, perché solo accennati nella comparsa di intervento e nemmeno specificati nella prima memoria.” Anche in questo caso la motivazione del Tribunale risulta ineccepibile in quanto la stessa appellante ha confermato di avere formulato la richiesta di risarcimento danni nella comparsa di intervento “con espresso rinvio alla memoria ex art. 183 n. 2 per l'indicazione dei mezzi di prova” e, in effetti, dall'esame degli atti di
[...]
si evince che la precisazione in merito ai danni è avvenuta soltanto nella CP_1 seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c.,, senza alcun specifico riferimento nella comparsa di intervento e nella prima memoria ex art. 183 VI c. c.p.c..
Sul punto, occorre rilevare che, in forza del principio della “necessaria circolarità” fra onere di allegazione, onere di contestazione e onere della prova, vanno ritenute inammissibili le richieste istruttorie aventi ad oggetto fatti dedotti per la prima volta oltre il termine delle preclusioni assertive, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico entro detto termine. (Cass. S. U. n. 11353/2004; Cass. n. 1878/2022; Cass. n. 25148/2017).
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza di Parte_1 nei confronti di e di nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 CP_7
[... e vengono liquidate, in entrambi i casi, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, mentre vanno integralmente compensate tra e Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello (RG 6098/19) proposto da a cui è stato riunito l'appello Parte_1
(RG 6196/19) proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019, così provvede:
1) In accoglimento del quarto motivo dell'appello proposto da Parte_1
( ed in parziale riforma della sentenza appellata, dispone la P.IVA_1 compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado tra
[...]
( e ); Pt_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
2) Rigetta gli altri motivi dell'appello proposto da ( ; Parte_1 P.IVA_1
3) Condanna ( ) al pagamento in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
) delle spese del giudizio di secondo grado che liquida CP_2 P.IVA_3 in complessivi € 18.511,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, valore dichiarato in atto € 920.000,00 - scaglione € 520.001,00 / € 1.000.000,00);
4) Rigetta l'appello proposto da ); Controparte_1 P.IVA_2
5) Condanna ( ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2
( ) delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in Parte_1 P.IVA_1 complessivi € 18.511,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, valore dichiarato in atto superiore ad € 520.000,00 - scaglione € 520.001,00 / € 1.000.000,00); 5) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di CP_1
( ) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] P.IVA_2 quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6098 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 (alla quale è stata riunita quella iscritta con RG 6196 dell'anno 2019) trattenuta in decisione con ordinanza del 27/06/2024, tra
) in persona del legale rapp.te , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Alfredo Casella n. 37 presso lo studio dell'Avv. Ilan David Barda, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
Appellante ed appellata incidentale
e
) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Anapo n. 29 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Gizzi, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti;
Appellata ed appellante incidentale nonché
( ) in persona legale rapp.te p.t, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Roppo ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Arno n. 88 presso lo studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019 (vendita di cose immobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato il 28/12/2015, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma (RG 7948/16), per sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “1. …. emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita tra la Controparte_3
e la dell'immobile sito in Roma, Piazza del
[...] Parte_1
Risorgimento n.53A/54, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Roma Foglio 403, particella 159, sub. 10, Zona Censuaria 2, Categoria C/1, Classe 10, Consistenza 54 mq, Rendita Euro 7.753,05, Indirizzo Piazza del Risorgimento n. 53A n. 54, piano T,
…. al prezzo di € 920.000,00; 2. Ordinare la trascrizione della sentenza ….
3. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della a procedere Parte_1 all'acquisto dalla del suddetto immobile in regola con le norme Controparte_2 urbanistiche …. e per l'effetto, condannare la convenuta al rispetto di quanto concordato tra le parti con la proposta del 8 ottobre 2015 accettata con comunicazione di pari data. Il tutto prevedendo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della
[...] al pagamento in favore della di una somma di denaro a CP_2 CP_4 titolo di astreinte, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00 al giorno, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal Giudicante. Con vittoria di spese ….”;
B) Con altro atto di citazione notificato il 03/02/2016, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Roma (RG 20154/16), per Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. … accertata e dichiarata la mancata realizzazione della condizione sospensiva state l'inadempimento della
[...] agli obblighi di legge per non aver rispettato le obbligazioni di cui alla CP_5 denuntiatio ed alla sua stessa accettazione, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c. degli effetti del contratto di compravendita tra la e la Controparte_2 [...] dell'immobile sito in Roma, Piazza del Risorgimento n. 53/54, …. al prezzo di € Pt_1
920.000,00; 2. Ordinare la trascrizione della sentenza … 3. In via subordinata, accertata e dichiara la mancata realizzazione della condizione sospensiva stante
l'inadempimento della agli obblighi di legge per non avere Controparte_5 rispettato le obbligazioni di cui alla denuntiatio ed alla sua stessa accettazione, accertare e dichiarare il diritto della a procedere all'acquisto dalla Parte_1 [...] del suddetto immobile in regola con le norme urbanistiche, …. e per CP_2
l'effetto, condannare la convenuta al rispetto di quanto concordato tra le parti con la proposta del 8 ottobre 2015 accettata con comunicazione di pari data. Il tutto prevedendo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della al pagamento … Con Controparte_2 vittoria di spese …” C) Il giudizio incardinato con R.G. n. 20154/2016 era riunito a quello incardinato con
R.G. n. 7948/2016;
D) La convenuta si costituiva depositando comparsa di risposta Controparte_2 con domanda riconvenzionale con cui si opponeva all'accoglimento delle domande formulate da e proponeva domanda riconvenzionale, formulando le
Parte_1 seguenti richieste: “ rigettare le domande svolte da nei confronti di
Parte_1 [...] in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e CP_2 in diritto;
in via riconvenzionale, condannare al risarcimento del danno
Parte_1 cagionato a con la propria condotta, come meglio descritta in Controparte_2 narrativa, e con rimessione della liquidazione del danno a separato giudizio;
con vittoria delle spese …. e condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c….”;
Parte_1
E) Nel giudizio di primo grado interveniva D.&G. depositando CP_5 comparsa di intervento con domanda riconvenzionale con la quale si opponeva all'accoglimento delle domande proposte da e in via riconvenzionale, Parte_1 chiedeva: “1) In via pregiudiziale, in rito, ammettere l'intervento della CP_5 perché portatrice di interesse autonomo nell'economia del giudizio di cui è
[...] causa;
2) nel merito, respingere integralmente le richieste di affidate all'atto di Pt_1 citazione introduttivo perché infondate in fatto e in diritto, e palesemente temerarie;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale qui espressamente proposta, accertare e dichiarare il diritto di D.&G. ad esercitare la prelazione di CP_5 cui all'art. 38 L. 27/7/1978 n. 392 e, per l'effetto, emettere sentenza costitutiva che trasferisca in favore della stessa il seguente immobile: sito in Roma, censito …. al foglio 403, particella 159, sub 10, zona censuaria 2, cat C1, classe 10, consistenza mq 54, rendita € 7.753,05, sito in Piazza Risorgimento n. 53/a e 54, ….. con ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere l'emenanda sentenza con esonero di responsabilità al riguardo;
per l'effetto, 3bis) subordinare il trasferimento dell'immobile al versamento, nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'ufficio secondo quanto emerso in giudizio, al pagamento della somma di € 920.000,00 senza applicazioni di interessi, ovvero di altra e (comunque) minore somma che, con l'assenso di verrà quantificata con la sottrazione, da tale CP_2 importo, dei canoni di locazione corrisposti dal febbraio 2016 fin alla data di stipula della compravendita;
4) accertare e dichiarare le attività poste in essere da , con Pt_1 la trascrizione della domanda primigenia ( non iscritta a ruolo) e quella successiva relativa al presente giudizio, come causative di danni in capo alla deducente, e per
l'effetto, condannarla previa ordine di cancellazione della relativa trascrizione a sua cura e spese al risarcimento dei danni causati alla per la Controparte_1 somma che sarà puntualmente provata in corso di causa con apporti documentali e testimoniali, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare altresì , ora per Pt_1 allora, al pagamento ex art. 614 bis cpc di una somma di denaro, quantificata dall'Ufficio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto ad essa imputato con la emananda sentenza, comprensiva del tempo necessario per l'effettiva cancellazione della trascrizione della domanda….. Con vittoria di spese di causa, nessuna esclusa.”; F) Depositata documentazione ed espletata CTU per la verifica della conformità urbanistica dell'immobile, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge;
G) Con sentenza n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019, il
Tribunale di Roma, decima sezione civile, ha così statuito: “1. Rigetta tutte le domande proposte da in entrambi i giudizi riuniti e ordina al Conservatore Parte_1 presso l'Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la cancellazione della trascrizione di entrambe le domande giudiziali, la prima eseguita su presentazione n. 5 del 31/12/2015, registro generale 136740 e registro particolare
98823, già annotata di cancellazione in data 4/2/2016, la seconda eseguita su presentazione n. 37 del 5/2/2016, registro generale 11776 e registro particolare
7990. 2) Trasferisce, al verificarsi della condizione di cui al punto 3, da
[...] in persona del legale rappresentante p.t., C.F. n. , a CP_2 P.IVA_3
. in persona del legale rappresentante p.t., C.F. n. CP_5 CP_5 P.IVA_2 la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza del Risorgimento n. 53/A -54, in Catasto Fabbricati al foglio 403, particella 159 subalterno 10, categoria catastale C1, consistenza catastale 54 metri quadri. 3) Condiziona l'effetto costitutivo di cui al punto che precede al pagamento da parte di . CP_5 CP_5
a favore di della somma di € 920.000,00 da eseguire entro 30 Controparte_2 giorni dal passaggio giudicato della presente sentenza. 4) Ordina al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la trascrizione della presente sentenza all'esito dell'accertato verificarsi della condizione di cui al punto 3). 5) Rigetta ogni altra domanda di D.&G. CP_5
6) Condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 CP_2 da liquidare in separato giudizio;
7) Condanna a rifondere a
[...] Parte_1 [...] le spese processuali di entrambi i giudizi riuniti, che liquida in € CP_2
14.967,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14 e
a pagare alla stessa, ex art. 96 c.p.c., l'ulteriore somma di € 14.967,00. 8) Condanna a rifondere a . le spese processuali liquidate in € Parte_1 CP_5 CP_5
531,00 per esborsi e 8.906,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14. 9) pone le spese di c.t.u. così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della sola ; Parte_1
H) Con atto di appello tempestivamente notificato (RG6098/19), ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15889/2019 del 31/07/2019 proponendo quattro motivi d'appello e chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte volesse “accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “
1. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la mancata realizzazione della condizione sospensiva state l'inadempimento della
[...] agli obblighi di legge per non aver rispettato le obbligazioni di cui Controparte_5 alla denuntiatio ed alla sua stessa accettazione, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita tra la
[...]
e la in persona del legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante protempore, dell'immobile sito in Roma, Piazza del Risorgimento n. 53°/54, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Roma Foglio 403, particella 159, sub. 10,
Zona Censuaria 2, Categoria C/1, Classe 10, Consistenza 54 mq, Rendita Euro
7.753,05, Indirizzo Piazza del Risorgimento n. 53° n. 54, piano T, ….. al prezzo di € 920.000,00; 2. Ordinare la trascrizione della sentenza de quo presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esenzione del Conservatore da qualsiasi responsabilità.
3. In via subordinata, accertata e dichiara la mancata realizzazione della condizione sospensiva stante l'inadempimento della agli Controparte_5 obblighi di legge per non avere rispettato le obbligazioni di cui alla denuntatio ed alla sua stessa accettazione, accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 procedere all'acquisto dalla Banca Controparte_3 del suddetto immobile in regola con le norme urbanistiche, catastali ed
[...] amministrative, libero da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e diritti di terzi in genere con tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, e per l'effetto, condannare la convenuta al rispetto di quanto concordato tra le parti con la proposta del 8 ottobre 2015 accettata con comunicazione di pari data. Il tutto prevedendo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della Controparte_3 al pagamento in favore della di una somma di denaro a
[...] Parte_1 titolo di astreinte, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00 al giorno, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal Giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; I) Con autonomo atto di appello, tempestivamente notificato (RG 6196/19),
[...] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15889/2019 del CP_1
31/07/2019 chiedendo: “in parziale riforma della sentenza impugnata …. a) espungere, dalla somma dovuta dalla in favore di di € CP_1 CP_2
920.000,00, da eseguirsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, gli importi corrisposti dall'odierna appellante a titolo di locazione dal marzo 2016 compreso (ad oggi per n. 43 mesi) quantificati in € 234.568,44 in ragione del canone corrisposto di euro 5.455,08 mensile), ovvero dal dì della sottoscrizione del compromesso di compravendita sempre con parametro legato al canone mensile corrisposto, e ciò fino all'effettivo trasferimento del bene, con aumento degli interessi commerciali dai singoli pagamenti e, per l'effetto, riformare il punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata;
b) per l'effetto, o in subordine, condannare al pagamento in favore di dell'importo Pt_1 Controparte_1 di cui al superiore punto a) delle conclusioni;
b) in riforma del punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata, ammettere, in favore dell'appellante, le prove articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del giudizio primigenio, e, per
l'effetto, rimettere con ordinanza la causa sul ruolo istruttorio per le incombenze del caso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”; L) Con comparsa di risposta regolarmente depositata in entrambi gli appelli,
[...] ha chiesto: “Rigettare e respingere in quanto infondati, inammissibili o CP_2 come meglio visto tutti i motivi di appello e le istanze istruttorie presentarti da
[...]
e e così confermare integralmente la sentenza di primo Pt_1 Controparte_1 grado, a tal fine per quanto di ragione accogliendo le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado da ; Controparte_2
M) Costituitesi con le medesime difese anche le parti appellanti nei giudizi ove erano appellate, all'udienza del 16/09/2020 i due appelli venivano riuniti;
N) Con ordinanza del 27/06/2024 la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'invio, in data 08/10/2015, di una “proposta irrevocabile d'acquisto” da a avente ad oggetto un immobile di Parte_1 Controparte_2 proprietà della banca e condotto in locazione da Con nota Controparte_1 inoltrata in pari data comunicava di accettare la proposta ma Controparte_2 sottoponeva l'accettazione alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della conduttrice e si impegnava a comunicare a
[...]
l'esito della denuntiatio che avrebbe inoltrato a Pt_1 Controparte_1
prima della scadenza del termine entro cui la conduttrice Parte_1 Controparte_1 avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione, notificava a
[...] Controparte_2 un primo atto di citazione con il quale deduceva l'inadempimento della banca agli obblighi scaturenti dal contratto preliminare, a suo avviso perfezionatosi già in data
08/10/2015, e agiva ex art. 2932 c.c., procedendo anche alla trascrizione della domanda.
Successivamente rinunciava alla trascrizione della domanda formulata con Parte_1 il primo atto di citazione e, dopo che la conduttrice aveva esercitato il diritto di prelazione, notificava alla banca un secondo atto di citazione con il quale, a differenza del primo, deduceva che l'accordo stipulato in data 08/10/2015 era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della conduttrice, chiedeva accertarsi che il detto diritto era stato esercitato in modo illegittimo da e che il contratto stipulato con Controparte_1 CP_2 in data 08/10/2015 aveva piena efficacia, formulando, di conseguenza, domanda per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita.
Riuniti i due giudizi, interveniva la conduttrice che si Controparte_1 opponeva alle domande di formulava nei confronti di Parte_1 Controparte_6 domanda ex art. 2932 c.c. e proponeva domanda di risarcimento per i danni causati dalle iniziative processuali di Parte_1
Con sentenza n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019, il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte da ha disposto il trasferimento Parte_1 dell'immobile in favore di subordinatamente al pagamento del Controparte_1 prezzo, ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1 [...] da liquidare in separato giudizio, ha respinto la domanda di risarcimento CP_2 formulata da e ha posto a carico di le spese di lite. Controparte_1 Parte_1
La decisione di primo grado è stata impugnata sia da (con quattro motivi di Parte_1 appello) che da (un solo motivo), mentre Controparte_1 Controparte_2 si è limitata in entrambi i giudizi di appello (poi riuniti) a chiedere la conferma della sentenza appellata.
Con il primo motivo di appello ha contestato la sentenza nel punto in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che l'accettazione inviata dalla banca in data 08/10/2015, in riscontro alla proposta di acquisto trasmessa in pari data, non avesse fatto sorgere un contratto vincolante tra le parti ma, per il suo contenuto, era da ritenersi una controproposta alla quale non aveva fatto seguito l'accettazione di A Parte_1 sostegno del motivo, l'appellante deduce che non aveva proposto CP_2
“nessuna nuova condizione” nella comunicazione di accettazione e che la proposta formulata da conteneva “tutti gli elementi ed i requisiti necessari” affinché Parte_1 la stessa, una volta accettata, comportasse la conclusione del contratto.
Sempre con il primo motivo, ha contestato la sentenza nel punto in cui il Parte_1
Tribunale ha ravvisato un comportamento emulativo nella proposizione dei due giudizi.
Il motivo è infondato.
In via preliminare va rilevato che a fronte della proposta irrevocabile CP_2 di acquisto che prevedeva la stipula di un preliminare entro 20 giorni dall'accettazione con contestuale pagamento del 10% del prezzo (senza alcun riferimento alla prelazione), inoltrava a in data 08/10/2015 una Parte_1 comunicazione con cui precisava che la sua accettazione era subordinata “al fatto che la parte conduttrice non si avvalga del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile nei termini previsti dalla legge (la condizione sospensiva)” e che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva si procederà a fare tutto quanto necessario per perfezionare il relativo contratto preliminare di compravendita”, oltre ad aggiungere che “Sarà ovviamente nostra cura fornirvi pronta comunicazione del termine di detta condizione sospensiva e del suo avveramento, necessario per l'efficacia della vostra proposta irrevocabile.” Dalla lettura della comunicazione inviata da si evince che la banca, pur CP_2 dichiarando di accettare la proposta così come formulata, rappresentava espressamente che la sua accettazione e, quindi, l'esecuzione integrale della proposta erano subordinate “al fatto che la parte conduttrice non si avvalga del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile nei termini previsti dalla legge (la condizione sospensiva)”, precisando altresì, che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva si procederà a fare tutto quanto necessario per perfezionare il relativo contratto preliminare di compravendita” e che “Sarà ovviamente nostra cura fornirvi pronta comunicazione del termine di detta condizione sospensiva e del suo avveramento, necessario per l'efficacia della vostra proposta irrevocabile.” Occorre, altresì, rilevare che agli vi è prova che ha informato CP_2 Parte_1 dell'avvenuta denuntiatio alla conduttrice (04/11/2015) e del fatto che aveva CP_1 esercitato il diritto con atto ricevuto dalla banca il 30/12/2015.
Ad avviso della Corte, la decisione del Tribunale, tenuto conto del chiaro ed inequivocabile tenore letterale della comunicazione inoltrata dalla banca a in Pt_1 data 08/10/2015 e, quindi, dell'evidente difformità tra proposta e accettazione, è esente da profili di censura e, comunque, non scalfita dalle generiche argomentazioni dell'appellante. Si aggiunga che, ove anche si ritenesse perfezionato l'accordo per effetto dello scambio tra proposta e accettazione, si dovrebbe necessariamente escluderne l'efficacia per il mancato avveramento della condizione, visto che la conduttrice ha esercitato nei termini di legge il diritto di prelazione.
nella articolazione del primo motivo, ha anche contestato la sentenza nel Parte_1 punto in cui il Tribunale ha rilevato un comportamento emulativo nella proposizione dei due giudizi. La tesi difensiva dell'appellante è fondata sull'assunto che il primo atto di citazione era stato notificato perché aveva immotivatamente CP_2 rifiutato di formalizzare la stipula del contratto preliminare malgrado l'accettazione della proposta, mentre il secondo atto di citazione, a detta dell'appellante, era giustificato dal fatto che “aveva maturato il suo diritto ad acquistare Parte_1
l'immobile” perché la conduttrice era inadempiente. La deduzione difensiva dell'appellante è infondata perché, come evidenziato dal Tribunale e non scalfito dal motivo di appello, risulta oggettivamente chiaro “lo scopo emulativo di entrambe le domande di , in quanto volte ad ostacolare il Pt_1 buon fine dell'affare tra la banca proprietaria dell'immobile e il titolare del diritto di prelazione.” In effetti, dal tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti, risulta provato che alla data della notifica del primo atto di citazione (28/12/2015) era a Parte_1 conoscenza dell'avvenuta denuntiatio inoltrata alla conduttrice in data 04/11/2015 e, quindi, del fatto che il diritto di prelazione poteva essere esercitato fino al
04/01/2016, sicché, pur essendo consapevole che l'accordo era inefficace, se non addirittura non perfezionato, ha comunque proceduto alla notifica dell'atto di citazione (nel quale peraltro ha omesso ogni riferimento alla prelazione) ed alla trascrizione della domanda.
Inoltre, il carattere emulativo accertato dal Tribunale risulta provato anche dal fatto che ha chiesto “emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. degli effetti Parte_1 del contratto di compravendita tra la Controparte_3
e la , nonostante che l'obbligo scaturente dallo scambio tra CP_3 Parte_1 la proposta e la accettazione, ove fosse realmente sorto, concerneva la futura stipula di un contratto preliminare e non certo l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile. Il Tribunale ha, altresì, correttamente evidenziato che, benché avesse Parte_1 consentito a cancellare la trascrizione della domanda, ha poi riproposto la domanda ex art. 2932 c.c. con il secondo atto di citazione, procedendo immediatamente ad una nuova trascrizione effettuata qualche giorno dopo la cancellazione della precedente trascrizione, sebbene non sussistesse, in assenza della conclusione di un preliminare di vendita, alcun diritto ad agire per ottenere una sentenza costitutiva.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la sentenza di primo grado Parte_1 per aver ignorato la fondatezza delle domande proposte ex art. 2932 c.c. nei due giudizi riuniti. La tesi dell'appellante è fondata sull'assunto che la conduttrice
[...] non avrebbe esercitato correttamente il diritto di prelazione, per cui Controparte_1 si sarebbe avverata la condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione e l'accordo perfezionato con lo scambio di proposta ed accettazione tra e Parte_1 sarebbe divenuto efficace. CP_2
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che dalla lettura del motivo di appello si evince che l'appellante ha fondato le sue contestazioni su una premessa errata e cioè che: “Ricostruita correttamente la fattispecie oggetto di causa appare del tutto evidente che la missiva dell'8 ottobre 2015 inviata da abbia integrato un'accettazione della proposta CP_2 formulata dalla e quindi un contratto preliminare condizionato al mancato Parte_1 esercizio del diritto di prelazione da parte della Tale tesi, Controparte_1 per quanto dedotto nella disamina del primo motivo, è infondata in quanto non può ritenersi che si sia limitata a formulare una accettazione “pura” della CP_2
“proposta irrevocabile d'acquisto”, giacché, mentre la proposta di acquisto prevedeva, senza alcun riferimento alla prelazione, il pagamento del “10% della somma offerta in sede di preliminare da effettuarsi entro 20 giorni dalla accettazione della presente proposta, con preavviso di gg 5, presso il nostro Notaio”, la banca subordinava la sua accettazione e, quindi, l'esecuzione integrale della proposta “al fatto che la parte conduttrice non si avvalga del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile nei termini previsti dalla legge (la condizione sospensiva)”, precisando altresì, che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva si procederà a fare tutto quanto necessario per perfezionare il relativo contratto preliminare di compravendita.” In sostanza, va rilevato che il contratto non si era perfezionato per la mancata accettazione da parte della banca e, comunque, ove pure lo si volesse ritenere concluso, avrebbe avuto ad oggetto soltanto l'obbligo di stipulare un contratto preliminare entro 20 giorni dalla accettazione della proposta e di stipulare la vendita entro 30 giorni dal mancato esercizio del diritto di prelazione. Da ciò discende che, in tale ultima ipotesi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non sarebbe stato concluso un contratto preliminare, ma al massimo un preliminare di preliminare, rispetto al quale, come è noto, la S. C. ne ha riconosciuto validità ma ha escluso che per la sua esecuzione sia utilizzabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. (Cass. S.U. n.
4528/2015).
In definitiva, le domande formulate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. nei due atti di citazione dei giudizi riuniti in primo grado, ove pure fosse stato configurabile il perfezionamento dell'accordo tra e vanno dichiarate Parte_1 CP_2 inammissibili.
Con il terzo motivo ha contestato la declaratoria di condanna per lite Parte_1 temeraria deducendone la illegittimità perché adottata “sulla base di presupposti in fatto e diritto del tutto errati”, oltre ad apparire “del tutto sfornita di motivazione in ordine al requisito della colpa grave prevista dalla citata norma.” Il motivo è infondato.
In linea generale va osservato che la S. C. (Cass. n. 21667/23) ha recentemente ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c. e che per il riconoscimento della responsabilità aggravata occorre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha fatto espresso riferimento alla grave infondatezza delle domande proposte dall'appellante e alla esposizione delle ragioni in modo profondamente lacunoso, nonché all'evidente scopo emulativo delle due domande volto ad ostacolare il buon fine dell'affare tra e CP_2 Controparte_1
L'appellante, però, anziché argomentare sui molteplici elementi indicati dal Tribunale nella sentenza appellata, si è limitato a formulare una contestazione generica invocando a sua difesa: a) il fatto che il Tribunale non ha tenuto conto della cancellazione spontanea della trascrizione della prima domanda;
b) della condotta delle altre parti tesa a pregiudicare i suoi interessi;
c) del fatto che la trascrizione di una domanda non è idonea di per sé a provare la colpa grave. Ad avviso della Corte, i rilievi formulati nel motivo, data la loro genericità, non sono tali da contrastare specificamente la ratio della decisione, per cui il motivo, per come formulato, risulta inammissibile.
Con il quarto motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nel Parte_1 punto in cui il Tribunale ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'interventrice Nell'articolazione del Controparte_1 motivo ha dedotto che, anche nel caso in cui la fosse stata confermata la Parte_1 declaratoria di rigetto delle domande formulate in primo grado, sussistono “validi e giustificati motivi per una compensazione delle spese legali” tra le parti “tenuto conto che rispetto alla domanda proposta da la parte Controparte_1 soccombente è in realtà la Pertanto, la condanna di risulta del CP_2 Pt_1 tutto punitiva in assenza di adeguata motivazione."
Il motivo è fondato.
In via preliminare va osservato che nelle conclusioni inerenti il quarto Parte_1 motivo (capo 5 delle conclusioni rassegnate in appello), si è limitata a chiedere
“vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”, senza alcun riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti di Tuttavia, la Corte ritiene di aderire Controparte_1 all'orientamento espresso dalla S.C. secondo cui la mancata riproduzione delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, non determina l'inammissibilità dell'appello se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Cass. n. 25751/2013).
Premesso ciò, si rileva che, come argomentato da , la destinataria della domanda Pt_1 formulata nella comparsa di intervento ex art. 2932 c.c. era per cui non CP_2 poteva essere ipotizzata una vera e propria soccombenza di nei confronti della Pt_1 interventrice per il solo fatto che era intervenuta e si era Controparte_1 associata alle richieste di rigetto delle domande di formulate dalla convenuta Pt_1 banca.
Inoltre, va osservato che nella comparsa di intervento ha Controparte_1 formulato una domanda di risarcimento danni nei confronti di che é stata Parte_1 integralmente rigettata, per cui sussisteva la sua soccombenza nei confronti di
[...]
Pt_1
Pur condividendosi la motivazione del Tribunale secondo cui “sono state proprio le iniziative processuali di ad avere reso necessario l'intervento della Pt_1 prelazionaria”, ciò non giustifica la condanna di alle spese di lite nei confronti Pt_1 dell'interventrice, considerata anche la soccombenza di quest'ultima in relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti di . Pt_1
In definitiva, in accoglimento del motivo di appello, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
Con il primo ed unico motivo di appello, ha impugnato la Controparte_1 sentenza nel punto in cui il Tribunale, pur avendo accertato che la notifica dei due atti di citazione e le relative trascrizioni da parte di era configurabile come Parte_1 attività emulativa posta in essere allo scopo di ostacolare l'acquisto dell'immobile di cui é causa, ha comunque rigettato la sua richiesta di risarcimento dei danni. In particolare, l'appellante ha formulato due rilievi: 1) il primo Controparte_1 rilievo riguarda il punto in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dal fatto che, a causa dell'attività giudiziaria di Kish, la conduttrice non aveva potuto acquistare con effetto immediato l'immobile ed aveva dovuto continuare a pagare i canoni di locazione;
2) il secondo rilievo riguarda il punto in cui il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie tese a provare ulteriori danni.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il primo rilievo, va osservato che il Tribunale ha motivato adeguatamente il rigetto della domanda dei danni, evidenziando che la prosecuzione del pagamento dei canoni di locazione era bilanciato dal fatto che Controparte_1
[... aveva continuato ad avere la disponibilità della somma pattuita come prezzo sino all'esito del passaggio in giudicato del giudizio e non avrebbe pagato gli interessi sul mutuo da contrarre per procurarsi la predetta somma. A fronte di tale motivazione, le argomentazioni dell'appellante risultano generiche e non supportate da elementi di prova, sicché non scalfiscono la decisione del primo giudice.
Per quanto riguarda la seconda contestazione, la Corte rileva che il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie osservando che erano tese a provare “mancati guadagni tardivamente dedotti, perché solo accennati nella comparsa di intervento e nemmeno specificati nella prima memoria.” Anche in questo caso la motivazione del Tribunale risulta ineccepibile in quanto la stessa appellante ha confermato di avere formulato la richiesta di risarcimento danni nella comparsa di intervento “con espresso rinvio alla memoria ex art. 183 n. 2 per l'indicazione dei mezzi di prova” e, in effetti, dall'esame degli atti di
[...]
si evince che la precisazione in merito ai danni è avvenuta soltanto nella CP_1 seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c.,, senza alcun specifico riferimento nella comparsa di intervento e nella prima memoria ex art. 183 VI c. c.p.c..
Sul punto, occorre rilevare che, in forza del principio della “necessaria circolarità” fra onere di allegazione, onere di contestazione e onere della prova, vanno ritenute inammissibili le richieste istruttorie aventi ad oggetto fatti dedotti per la prima volta oltre il termine delle preclusioni assertive, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico entro detto termine. (Cass. S. U. n. 11353/2004; Cass. n. 1878/2022; Cass. n. 25148/2017).
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza di Parte_1 nei confronti di e di nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 CP_7
[... e vengono liquidate, in entrambi i casi, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, mentre vanno integralmente compensate tra e Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello (RG 6098/19) proposto da a cui è stato riunito l'appello Parte_1
(RG 6196/19) proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 15889/2019 del 26/07/2019 e pubblicata il 31/07/2019, così provvede:
1) In accoglimento del quarto motivo dell'appello proposto da Parte_1
( ed in parziale riforma della sentenza appellata, dispone la P.IVA_1 compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado tra
[...]
( e ); Pt_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
2) Rigetta gli altri motivi dell'appello proposto da ( ; Parte_1 P.IVA_1
3) Condanna ( ) al pagamento in favore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
) delle spese del giudizio di secondo grado che liquida CP_2 P.IVA_3 in complessivi € 18.511,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, valore dichiarato in atto € 920.000,00 - scaglione € 520.001,00 / € 1.000.000,00);
4) Rigetta l'appello proposto da ); Controparte_1 P.IVA_2
5) Condanna ( ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2
( ) delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in Parte_1 P.IVA_1 complessivi € 18.511,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, valore dichiarato in atto superiore ad € 520.000,00 - scaglione € 520.001,00 / € 1.000.000,00); 5) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di CP_1
( ) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] P.IVA_2 quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo