Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 129/2022
Oggi 27/01/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Francesca Marchesan per parte opponente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto, ove presenti, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla conclusione della discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 129 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 01/02/2022
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPOLVERATO Parte_1 P.IVA_1
GIANLUCA e dell'avv. MARCHESAN FRANCESCA ( VIA C.F._1
RISMONDO, 2/E 35131 PADOVA;
( ) VIA Parte_2 C.F._2
RISMONDO, 2/E 35131 PADOVA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SPOLVERATO GIANLUCA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.22 la società opponente (di seguito: ) conviene in Pt_1 giudizio l chiedendo l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2020006533/DDL del 22 giugno 2021 emesso dall e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di CP_1
Verona e notificato a in pari data con il quale è stata contestata alla società ricorrente Pt_1 una serie di violazioni e omissioni contributive, riferite al periodo dal 1° gennaio 2016 al 30
1 settembre 2020, quantificando gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione in complessivi €
93.500,86, di cui € 58.870,20 a titolo di contributi ed € 34.630,66 a titolo di somme aggiuntive.
La società ricorrente deduce la genericità della modalità di redazione del verbale, tale da impedire la comprensione della contestazione e della correttezza delle somme contestate nonché da ledere il diritto di difesa della società opponente;
nel merito formula puntuali contestazioni sulla fondatezza dei rilievi ispettivi per ciò che attiene, nello specifico, all'infondatezza delle pretese contributive relative: 1) alla voce “Santo Patrono”; 2) alla supposta incidenza sulle mensilità aggiuntive di fringe benefit e di premi;
3) al ND di IA;
4) al disconoscimento degli esoneri contributivi previsti dalle leggi 190/2014, 208/2015 e 205/2017 per i dipendenti oggetto delle richieste di regolarizzazione contributiva;
5) alla erroneità del calcolo delle sanzioni nella misura per l'evasione; 6) al periodo gennaio – giugno 2026 per intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti, decorrente dalla notifica del verbale alla opponente in data 22.6.21. CP_ L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al pagamento della somma quantificata nel verbale ispettivo;
sulla domanda riconvenzionale deposita memoria di replica sulla riconvenzionale chiedendone Pt_1 il rigetto per i motivi già esposti nel ricorso.
All'esito della prima udienza 30.1.23 e di quella successiva tenutasi il 13.11.23 il tentativo di bonario componimento ha avuto esito negativo ed il giudice, con ordinanza 23.1.24 ha rigettato le richieste di prova, reputando decidibile la causa su base interpretativa e documentale, rinviando la causa per la discussione ed all'odierna udienza – tenutasi da remoto ex art. 127 bis c.p.c. - le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
L'opposizione risulta parzialmente fondata, nei termini che verranno ora precisati, richiamandosi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia già resa su questioni analoghe dal G.d.L. del Tribunale di Verona (Sentenza n. 10/2025 pubbl. il 15/01/2025
RG n. 1791/2021, est. dott. Gesumunno), dovendosi rigettare la censura di “genericità” del verbale, che risulta invece analitico e dettagliato nei singoli profili di contestazione evincibili dalla descrizione fattuale e documentale delle condotte oggetto di vaglio ispettivo, tenendo conto dei prospetti riepilogativi allegati per le singole voci.
1.Permessi retribuiti-Santo Patrono
La società ricorrente, qualora un dipendente svolga la prestazione di lavoro nel giorno del
Santo Patrono locale, non eroga la corrispondente retribuzione e la maggiorazione prevista del 30% dal contratto collettivo, ma riconosce, in aggiunta a quelle già previste dalla contrattazione collettiva,
2 ulteriori 8 ore di permessi retribuiti ovvero, nel caso di lavoratore assunto a tempo parziale, un numero di ore di permessi riproporzionato alle singole percentuali contrattuali,
I verbalizzanti invece hanno contestato la mancata erogazione della maggiorazione del 30%, prevista dal contratto collettivo. CP_ Inoltre l ritiene che la società ricorrente, nei giorni del Santo Patrono “lavorati” abbia corrisposto, per le ore di straordinario, la maggiorazione per lavoro straordinario pari al 15%, anziché pari al 30%. Pertanto ha proceduto al recupero dei contributi sulla differenza.
La società ricorrente sostiene invece che il riconoscimento di ore di permesso retribuito costituisca, in realtà, un trattamento di maggior favore rispetto alla previsione collettiva sulla remunerazione delle giornate festive lavorate. In questo modo infatti i lavoratori hanno il vantaggio di poter scegliere come e quando utilizzare tali permessi e quindi organizzare il proprio tempo di vita ed ottenere una compensazione effettiva in termini di tempo retribuito.
In ogni caso, la società opponente rileva che per i permessi retributivi sostitutivi del
[...]
vengono corrisposti interamente gli oneri previdenziali ex lege. Pt_3
La società ricorrente sostiene inoltre che 8 ore di permesso sono maggiori rispetto alla durata effettiva di una giornata lavorativa, che è pari a 6,46 ore. La durata della giornata lavorativa viene ottenuta dividendo 168 ore ordinarie del mese per 26 giorni lavorativi nel mese previsti dal C.C.N.L.
In questo modo i permessi retribuiti coprono una durata di 1,54 ore superiore rispetto a quelle della giornata lavorativa prestata nella giornata del Santo Patrono. Tale maggiorazione rappresenta quindi il 24% della giornata lavorativa ordinaria. Secondo la società ricorrente, a tutto concedere, i contributi dovuti, sarebbero da versare sull'imponibile residuo 6% della retribuzione oraria. Lo stesso metodo di calcolo della giornata effettive di lavoro deve essere utilizzato per il lavoratore part-time e anche per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario.
Le argomentazioni svolte da parte ricorrente non sono condivisibili.
I permessi retribuiti sono riconosciuti dalla società ricorrente in luogo della remunerazione prevista dal CCNL per la festività del Santo Patrono, lavorata dal dipendente, in forza di una decisione unilaterale del datore di lavoro.
Appare quindi opinabile la tesi di parte ricorrente secondo la quale la possibilità di fruire di un giorno di riposo “compensativo” sia considerata da tutti i dipendenti quale opzione più favorevole che giustifichi la rinuncia alla maggiorazione del 30%.
In ogni caso, l'imponibile contributivo deve essere calcolato, secondo legge, sulla base dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. I contributi vengono quindi versati sulle otto ore dell'orario normale ma non sulla maggiorazione del 30%. Il sistema adottato dalla parte ricorrente comporta la mancata erogazione di un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, che compone questo trattamento minimo e la concessione del riposo
3 compensativo non può essere tradotta in termini economici come prestazione assorbente la maggiorazione in esame. CP_ Pertanto l ha legittimamente contestato alla parte ricorrente il mancato versamento dei contributi sulla quota di retribuzione corrispondente alla maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione collettiva.
Non può essere condivisa la tesi svolta in via subordinata dalla parte opponente.
Infatti, non è corretto ricostruire la durata effettiva della giornata lavorativa di un dipendente a tempo pieno e con orario di 40 ore settimanali utilizzando i divisori convenzionali “168” e “26”, che hanno la sola funzione di calcolare rispettivamente la quota oraria e la quota giornaliera della retribuzione.
L'art. 198 del CCNL prevede che la quota oraria della retribuzione deve essere calcolata dividendo la retribuzione mensile per tale divisore convenzionale, riferito al personale la cui durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali. Così pure la quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 26 Pertanto tale divisore non può essere utilizzato per ricostruire una durata media ipotetica della giornata lavorativa, che invece deve risultare dalla divisione dell'orario settimanale per i giorni lavorati nella settimana.
La parte opponente eccepisce inoltre che per i dirigenti, i quadri, i responsabili di funzione, e comunque per il personale con mansioni direttive (tra i quali indica , , Parte_4 Persona_1
, , , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, ), la maggiorazione del 30% per il Santo Patrono debba essere
[...] Persona_8 Persona_9 calcolata solo sulla retribuzione normale, senza elementi aggiuntivi, come prevede il contratto collettivo, mentre l , erroneamente, l'ha calcolata sulla retribuzione comprensiva anche di tali CP_1 elementi: per detto personale in virtù di quanto prevede l'articolo 146 del C.C.N.L. la maggiorazione del 30% deve essere calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 CCNL.
In base a tale previsione contrattuale la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
La società ricorrente elenca i nominativi dei dipendenti con mansioni direttive ed allega la relativa documentazione (LUL, contratti e buste paga: doc.
5-7 ric.) essendo:
- Direttore Coordinatore delle Società Operative, con qualifica di dirigente;
Persona_1
- Direttore Coordinatore delle Società Operative, con qualifica di dirigente;
Parte_4
- Direttore Acquisti Food, con qualifica di dirigente;
Persona_2
4 - Direttore Marketing, con qualifica di dirigente;
Persona_3
- Direttore Qualità, con qualifica di dirigente;
Persona_4
- Responsabile Area Marketing, con qualifica di quadro;
Persona_5
- Zavan Buyer, con qualifica di quadro;
Per_6
- esponsabile Area Bilanci con qualifica di quadro;
Persona_7
- Responsabile Internal Auditing, con qualifica di quadro;
Persona_8
- , Buyer Tecnico, con qualifica di quadro. Persona_9
La retribuzione oraria del dott. da prendere come base di calcolo è di € 25,54 (vale a Per_1 dire € 4.290,92 (esclusi, cioè tutti gli emolumenti a titolo di superminimo)/168), per cui la maggiorazione del 30% è pari ad € 7,66, che moltiplicata per 8 ore di permessi è pari ad € 61,28, che è l'imponibile su cui debbono essere calcolati i contributi.
Stando all'errato calcolo dell il contributo per novembre 2019 a tale titolo riferito al sig. CP_1 sarebbe pari ad € 43,75, mente secondo la corretta prospettazione sopra riportata è pari ad Per_1
€ 21,90, con una differenza di € 21,85.
Lo stesso errore si è verificato, come si è detto, anche per , , Parte_4 Persona_2
, , , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
. Persona_9
Precisamente:
- per l'imponibile erroneamente indicato dall ammonta ad € 173,47 mentre Parte_4 CP_1 quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 60,57;
- per l'imponibile erroneamente indicato dall ammonta ad € 122,25 Persona_2 CP_1 mentre quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 60,57;
- per , l'imponibile erroneamente indicato dall ammonta ad € 96,94 Persona_3 CP_1 mentre quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 60,57;
- per , l'imponibile erroneamente indicato dall ammonta ad € 76,53 mentre Persona_4 CP_1 quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 60,57;
- per , l'imponibile erroneamente indicato dall ammonta ad € 87,10 mentre Persona_5 CP_1 quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 39,67;
- per , l'imponibile erroneamente indicato dall' ammonta ad € 82,36 mentre Persona_6 CP_1 quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 40,03;
- per l'imponibile erroneamente indicato dall ammonta ad € 67,98 Persona_7 CP_1 mentre quello corretto, per il principio di cui sopra, è di € 40,03; CP_ L nella propria memoria difensiva non ha replicato alle argomentazioni svolte dalla società ricorrente con riferimento ai criteri di conteggio della quota di maggiorazione per il personale direttivo, limitandosi ad eccepire la mancanza di prove a sostegno di tali allegazioni.
5 Le obiezioni mosse dalla parte ricorrente al criterio adottato dai verbalizzanti sono quindi condivisibili sotto questo profilo.
Pertanto, con riferimento alle omesse contribuzioni sulle maggiorazioni per la giornata del CP_ Santo Patrono, la pretesa dell deve ritenersi fondata integralmente con riferimento al personale non direttivo, ma solo in parte fondata con riferimento al personale direttivo per i contributi da calcolare sugli imponibili ridotti indicati dalla società ricorrente nei sensi innanzi precisati. Non vi è contestazione sull'addebito relativo alla non corretta applicazione dell'aliquota di maggiorazione prevista dal CCNL per le ore di lavoro straordinario (applicazione della percentuale del 15% anziché del 30% prevista dal CCNL per lo straordinario festivo).
2. Incidenza del fringe benefit sulle mensilità aggiuntive. CP_ Si tratta della pretesa dell secondo il quale il fringe benefit consistente nell'utilizzo dell'auto aziendale ad uso promiscuo dovrebbe essere inserito tra gli emolumenti che concorrono a formare la retribuzione utile per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
Pertanto i verbalizzanti hanno conteggiato i contributi asseritamente dovuti sulla differenza di imponibile maturata a tale titolo.
La società ricorrente sostiene che il valore del fringe benefit viene stabilito dall'art. 51 del TU delle imposte sui redditi su base annua e quindi si tratta di un valore annuo omnicomprensivo, così che non vi è alcuna incidenza di questo sulle mensilità aggiuntive. Di fatto nel valore annuo del fringe benefit è già compresa la quota del rateo di mensilità aggiuntive. L'importo viene solo mensilizzato ed erogato sulla base di 12 mesi e non di 14 mesi.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. Infatti, si tratta di benefici corrisposti con continuità e non rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 208 del CCNL, neppure laddove si riferisce ad elementi esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge, posto che per i fringe benefit non vi è una piena esclusione. Il fatto che la legge (art. 51 co 4 del TUIR) ne definisca il valore convenzionale annuale non implica necessariamente una loro esclusione dal computo delle mensilità aggiuntive, che in linea generale vanno rapportate alla retribuzione di fatto, cui anche i benefit concorrono. E' dunque corretta l'impostazione dell circa l'incidenza dei benefici in CP_1 questione su tredicesima e quattordicesima mensilità, ferma restando la soglia di non imponibilità prevista dalla legge.
Per quanto riguarda i dipendenti , e , nell'anno CP_2 Controparte_3 Persona_4
2020 il fringe benefit non ha raggiunto la soglia di imponibilità (di € 516,46) sicché per costoro, in ogni caso, nulla sarebbe dovuto con riferimento alle predette annualità. La ricorrente produce, sub doc. nn.8 i “Cedolini” riepilogativi, da cui emerge il valore del fringe benefit dell'autovettura concesso a ciascun ricorrente.
6 CP_ La pretesa non è dunque fondata per i predetti dipendenti rispetto quali il valore del benefit non ha raggiunto le soglie annuali richieste per l'imponibilità fiscale e quindi anche contributiva, con esclusione dell'incidenza delle relative somme sulle mensilità aggiuntive.
3. Premi CP_ L ha ritenuto che alcuni dipendenti avrebbero percepito in modo continuativo emolumenti mensili denominati premio extra e che, pertanto, questi emolumenti dovevano essere inseriti nella retribuzione utile per il calcolo di tredicesima e quattordicesima mensilità. CP_ La società ricorrente contesta l'affermazione dell ed evidenzia che per tutti i dipendenti in questione (indicati in ricorso sub punto 3-B) i premi non erano erogati in misura fissa e comunque lo erano con importo variabile e solamente in determinate occasioni.
La società ricorrente richiama la previsione del C.C.N.L. il quale prevede che nella retribuzione di fatto, utile ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima, devono essere inseriti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione di rimborsi spese compensi per lavoro straordinario gratificazioni straordinarie o una tantum.
Come risulta dal prospetto allegato dalla società opponente (doc. 9 e vedi pure LUL) i premi extra corrisposti e oggetto di accertamento non appaiono avere carattere di emolumento continuativo. Si tratta effettivamente di erogazioni effettuate non a tutti i dipendenti e privi di cadenza o importi fissi tali da trasformarli in vere e proprie voci retributive continuative. CP_ Non può dunque ritenersi fondata la pretesa di pagamento dei contributi sull'incidenza ai fini delle retribuzioni differite.
4. ND di tesoreria
In ordine all'obbligo contributivo in questione, il D.M. emanato ex art. 1, comma 757 L. n. 296 del 2006, prevede, tra l'altro che, in caso di manifestazione della volontà del lavoratore di mantenere in tutto o in parte il Tfr di cui all'art. 2120 c.c., il datore di lavoro che abbia alle proprie CP_ dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al ND di IA , dal 1 gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva ed il versamento del contributo al
ND di IA dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, e ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. CP_ l ha dunque diritto a ricevere il pagamento della quota destinata al ND di IA, tenendo conto del fatto che l'art. 2120 c.c. dispone che la retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto debba comprendere tutte le somme corrisposte o dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, contrattualmente
7 previste tra cui quelle citate ai punti da 1 a 5; in particolare, con riferimento al ND di IA, veniva quindi rilevato in sede ispettiva che da gennaio 2016 a settembre Parte_1
2020, aveva omesso il versamento del contributo sull'intero imponibile previdenziale contrattualmente dovuto e ricalcolato con il verbale, come indicato con il codice CF01 nel prospetto allegato “Prospetto di Regolarizzazione Contributiva”, che fa parte integrante del verbale.
5. Recupero degli esoneri contributivi previsti dalle leggi 190/14, 208/2015, 205/2017 per i dipendenti oggetto di regolarizzazione contributiva. CP_ I benefici sono stati disconosciuti dall ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/96 e tale disconoscimento deve intendersi limitato, come già precisato dai verbalizzanti, soggettivamente ai soli dipendenti per cui vi stato accertamento di inadempienza contributiva.
Al riguardo si osserva che le irregolarità contributive contestate con il Verbale unico di accertamento e notificazione de quo sono ostative al mantenimento degli sgravi contributivi.
Si condivide sul punto l'orientamento giurisprudenziale efficacemente compendiato nelle recenti pronunce della Corte di Appello di Venezia indicate dall'ente previdenziale nelle note finali:
<“Il contenuto dell'art. 5 del d.m. 24 ottobre 2007 è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d.
DURC interno), il che significa pagamento integrale di tutti i contributi previdenziali alle scadenze di legge.
Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali - in difetto del quale opera la revoca degli sgravi.
Del resto, la ratio della norma, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018, n. 21378/2023), per cui la perdurante assenza di regolarità contributiva costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo.
Un tanto è sufficiente per il rigetto del motivo di appello non avendo peraltro gli assicurati provato, in punto quantum debeatur, che il conteggio non è stato calcolato esclusivamente con riferimento ai singoli lavoratori per i quali si usufruiva di agevolazioni e con riguardo ai periodi in cui si è verificata l'inadempimento contributivo” >> (sent.62/24);
<< Rispetto agli sgravi contributivi, fermo restando che l'onere della prova della legittimità dello sgravio gravava integralmente sulla società la quale in giudizio non aveva evidenziato le ragioni CP_ della illegittimità della pretesa azionata dall , questo Collegio osserva che i lavoratori in contestazione erano quelli indicati nel punto 8 del verbale.
8. Gli ispettori, a fronte delle omissioni accertate, avevano contestato la esenzione praticata dall'ente sociale con riferimento alle posizioni specificatamente individuate al punto 8
8 (erroneamente indicate dal primo giudice come punto 9), alla luce delle disposizioni normative allegate e rispetto alle quali la società si era limitata del tutto genericamente a contestare la debenza. CP_ 9. Né rileva l'eventuale rilascio iniziale del Durc da parte dell;
come osservato dalla giurisprudenza ai fini del mantenimento del diritto allo sgravio è necessaria la prova della costante regolarità contributiva;
esigenza inerente alla natura del diritto previdenziale, indisponibile, che prevale anche rispetto alla procedimentalizzazione del Durc ( cfr. in tema Cass. 27107/18 in cui la
Corte aveva confermato la pronuncia di merito che aveva rigettato l'opposizione avente ad oggetto il richiesto pagamento di contribuzione che la società contestava di dover pagare in ragione del CP_ rilascio di Durc regolare da parte dell ) >>. (sent.597/22).
Neppure la società opponente risulta aver dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma “calmieratrice” ex art.6 c.X° D.L.338/89 (conv. in L. 389/89), dei quali nulla ha riferito o prospettato in ricorso, e che vengono invece allegati per la prima volta solamente nelle note finali.
6. Sanzioni
La ricorrente contesta in ogni caso l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'ipotesi dell'evasione contributiva sostenendo invece che si debba applicare la meno gravosa disciplina prevista per l'omissione contributiva.
Secondo l'art. 116 comma 8 legge 116/2000 l'ipotesi dell'evasione ricorre quando vi sono registrazioni o denunce obbligatorie omessi o non conformi al vero, cioè qualora il datore di lavoro con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
La parte ricorrente sostiene che l'elemento essenziale per poter ricondurre la vicenda alla ipotesi di evasione è l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate. Nel caso di specie non vi sono stati occultamenti di elementi retributivi e le omissioni accertate dai verbalizzanti si fondano su una diversa valutazione circa l'assoggettamento o meno di una o più voci retributive risultanti dalle dichiarazioni dei LUL all'imponibilità contributiva. Pertanto, secondo la parte ricorrente nel caso di specie si tratta di ipotesi di omissione e quindi devono essere rideterminate le sanzioni nella misura prevista dalla art. 116 comma 8 lettera a) CP_ L sostiene che, anche sulla base della giurisprudenza della Cassazione, l'omessa o CP_ infedele denuncia mensile all di rapporti lavoro e di retribuzioni erogate, ancorché tali dati siano registrati nei libri obbligatori, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva. Mentre invece l'omissione si verificherebbe solo nell'ipotesi in cui, una volta effettuate tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, semplicemente si ometta il pagamento dei contributi.
La doglianza della società ricorrente è infondata.
9 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità la fattispecie dell'omissione prevista dall'art. 116 comma 8 lett. a) è limitata alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro ometta il versamento di contribuzione la cui debenza risulti già dalle denunce o registrazioni obbligatorie.
La S.C. ha puntualizzato che la fattispecie dell'evasione ricorre anche nel caso in cui i mancati versamenti dei contributi riguardino rapporti o emolumenti regolarmente registrati nelle scritture obbligatorie: “Invece ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione
(e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.
…l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti
e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, (Cass 20446/2022 in motivazione)
La Cassazione ammette che il datore di lavoro possa superare la presunzione di legge mediante la prova di circostanze dimostrative dell'assenza di un intento fraudolento (come per es. incertezze normative o giurisprudenziali sull'imponibilità di taluni emolumenti). Nel caso in esame non sono stati allegati elementi diretti ad attestare la buona fede, fatta eccezione per le difformità delle tesi sostenute in giudizio dalla parte ricorrente e dagli Istituti convenuti.
Pertanto è conforme a legge l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'ipotesi dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) legge 388/2022
10
7. Prescrizione
La parte opponente, per quanto concerne l'opposizione avverso il verbale , ha eccepito la CP_1 prescrizione dei contributi dovuti per il periodo precedente il 22.6.16, allegando come primo atto interruttivo la notifica del verbale di accertamento avvenuta il 22.6.21. Le pretese contributive CP_ CP_ dell riguardano contributi maturati dal gennaio 2016. L non ha provato di avere interrotto la CP_ prescrizione con precedenti comunicazioni. La diffida di pagamento prodotta come doc. 9 dall è stata notificata successivamente al verbale di accertamento (in data 4.8.2021)
L'eccezione di prescrizione è quindi fondata e quindi non sono dovute dalla opponente le somme richieste dall per contributi e sanzioni per il periodo anteriore al 22.6.16. CP_1
L'accoglimento parziale delle domande di accertamento negativo e la relativa soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che la società ricorrente è Parte_1 tenuta a versare le somme richieste dall con il verbale di accertamento impugnato fatta CP_1 eccezione per
- le somme richieste a titolo di contributi, premi e sanzioni per il periodo sino al 22.6.2016;
- le somme richieste a titolo di contributi, premi e sanzioni calcolati dai verbalizzanti ed addebitati alla società ricorrente:
- sulla quota di maggiorazione del 30% dovuta per la festività del Santo Patrono, limitatamente alla parte calcolata dai verbalizzanti, per i dipendenti con mansioni direttive, sulla base di retribuzioni comprensive di voci non previste dalla contrattazione collettiva, come specificato in motivazione al punto n. 1;
- sull'incidenza sulle retribuzioni differite dei fringe benefit rientranti nella quota esente da imposizione, come specificato in motivazione al punto n. 2;
- sulla quota di incidenza dei “premi extra” sulle mensilità differite come specificato in motivazione al punto n. 3;
2) rigetta nel resto le domande formulate dalla parte ricorrente;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 27 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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